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Document 32003R0142

    Regolamento (CE) n. 142/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che chiude il procedimento di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio e dispone il rimborso di determinati dazi

    GU L 23 del 28.1.2003, p. 9–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/142/oj

    32003R0142

    Regolamento (CE) n. 142/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che chiude il procedimento di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio e dispone il rimborso di determinati dazi

    Gazzetta ufficiale n. L 023 del 28/01/2003 pag. 0009 - 0017


    Regolamento (CE) n. 142/2003 della Commissione

    del 27 gennaio 2003

    che chiude il procedimento di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio e dispone il rimborso di determinati dazi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000(2), in particolare l'articolo 7,

    visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98(4), in particolare l'articolo 6,

    previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

    considerando quanto segue:

    PROCEDURA

    (1) Il 6 marzo 2002, alcuni Stati membri ("Stati membri interessati") hanno informato la Commissione che l'andamento delle importazioni rendeva necessario il ricorso a misure di salvaguardia, hanno fornito informazioni contenenti gli elementi di prova disponibili a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94 e hanno chiesto alla Commissione di istituire misure provvisorie di salvaguardia e di aprire un'inchiesta di salvaguardia.

    (2) Secondo gli Stati membri interessati, le importazioni di determinati prodotti di acciaio hanno registrato di recente aumenti di considerevole entità. Inoltre, le misure di difesa commerciale statunitensi comportano una chiusura del mercato nazionale che, oltre a privare sostanzialmente i produttori comunitari di uno sbocco importante per le loro esportazioni, crea le condizioni per una massiccia deviazione del commercio dell'acciaio dagli Stati Uniti verso la Comunità europea ("Comunità"). L'acciaio destinato agli Stati Uniti sarà ridestinato alla Comunità. In tal caso, il livello già elevato delle importazioni a basso prezzo potrebbe registrare un vertiginoso aumento, perturbando ulteriormente il mercato comunitario dell'acciaio già colpito in precedenza da un incremento delle importazioni con un rischio di grave pregiudizio per i produttori comunitari.

    (3) Gli Stati membri interessati hanno fatto presente che i produttori comunitari avevano fornito le informazioni necessarie e hanno chiesto alla Commissione di adottare urgentemente misure di salvaguardia comunitarie, dichiarando che un eventuale ritardo causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare.

    (4) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e ha chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e alla minaccia di grave pregiudizio per ciascuno dei settori interessati, nonché ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne i prodotti comunitari in questione.

    (5) Il 28 marzo 2002, la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari di prodotti simili ad alcuni prodotti di acciaio importati o in diretta concorrenza con essi. I 21 prodotti di acciaio oggetto dell'inchiesta sono: 1) prodotti laminati a caldo arrotolati non legati, 2) lamiere e fogli laminati a caldo non legati, 3) nastri laminati a caldo non legati, 4) prodotti piatti laminati a caldo legati, 5) fogli laminati a freddo, 6) lamiere dette "magnetiche" (escluso il tipo GOES), 7) fogli rivestiti di metallo, 8) lamiere a rivestimento organico, 9) prodotti stagnati, 10) lamiere quarto, 11) lamiere a caldo, 12) laminati commerciali non legati e profilati leggeri, 13) laminati commerciali legati e profilati leggeri, 14) tondi per cemento armato, 15) barre e profilati di acciaio inossidabile, 16) vergella di acciaio inossidabile, 17) cavi in acciaio inossidabile, 18) accessori per tubi (< 609,6 mm), 19) flange (non in acciaio inossidabile), 20) tubi gas e 21) profilati cavi.

    (6) Lo stesso giorno, in base alle informazioni raccolte e verificate prima dell'inizio dell'inchiesta, sono state istituite misure provvisorie su 15 prodotti di acciaio oggetto dell'inchiesta, vale a dire i prodotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 di cui al considerando 5.

    (7) La Commissione ha svolto un'inchiesta completa per ciascuno dei 21 prodotti, avvisando ufficialmente i produttori esportatori, gli importatori e le loro associazioni rappresentative notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti suddette nonché a quelle che si sono manifestate entro i termini fissati nell'avviso di apertura. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 519/94 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3285/94, la Commissione ha dato inoltre alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

    (8) Alcuni produttori esportatori, produttori comunitari, importatori e utilizzatori, le loro rispettive associazioni e i governi dei paesi terzi hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che hanno fatto domanda entro il termine fissato, dichiarando che l'esito del procedimento poteva avere ripercussioni su di esse e che avevano motivi particolari per chiedere di essere sentite, hanno ottenuto un'audizione. Nell'elaborare le conclusioni definitive si è tenuto conto delle osservazioni scritte e orali delle parti. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione definitiva. Si sono svolte visite di verifica presso 30 produttori comunitari, 12 produttori esportatori e 2 importatori.

    (9) I risultati delle inchieste riguardo ai prodotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 18 e 19 sono esposti nel regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione(5) che ha istituito misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di tali prodotti, mentre i risultati riguardo ai prodotti n. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 21 sono esposti nel regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione(6) che ha chiuso i procedimenti di salvaguardia per tali prodotti, istituito un sistema di sorveglianza per determinati prodotti di acciaio e disposto il rimborso di determinati dazi.

    (10) Nel settembre 2002, la Commissione ha ricevuto nuove informazioni riguardo ai prodotti n. 9, 10 e 14, secondo le quali l'andamento delle importazioni nel 2002 registrava un incremento di gran lunga superiore rispetto al 2001 e i produttori comunitari registravano nel 2002 perdite finanziarie e vendite ridotte. Pertanto, la Commissione ha ritenuto opportuno continuare le inchieste per i prodotti in questione. A tal fine, con avviso pubblicato l'11 dicembre 2002(7) essa ha comunicato che, nelle circostanze eccezionali ivi descritte, i termini per la conclusione delle inchieste di salvaguardia relative ai prodotti in questione erano prorogati dal 27 dicembre 2002 al 27 febbraio 2003. La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni che riteneva necessarie da parte dei produttori comunitari e degli esportatori verso la Comunità e ha effettuato visite di verifica presso 14 produttori comunitari. Queste inchieste sono ora compiute e i risultati relativi ai prodotti n. 9, 10 e 14 sono esposti qui di seguito.

    RISULTATI DELL'INCHIESTA

    Prodotto 9: Prodotti stagnati

    Prodotto in esame

    (11) I prodotti in esame sono alcuni tipi di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati:

    - arrotolati, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, oppure

    - stagnati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche, o di alcune altre sostanze.

    (12) I prodotti in esame (in appresso denominati "prodotti stagnati") sono attualmente classificabili ai seguenti codici NC: 7209 18 99, 7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33, 7211 23 51, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 40 10, 7212 40 95.

    (13) I prodotti stagnati si ottengono mediante laminazione a freddo di lamiere di ferro o di acciai non legati e, secondo i casi, pittura, verniciatura o rivestimento con stagno o altri materiali. Essi sono generalmente usati nella fabbricazione di lattine e altri tipi di imballaggi.

    Incremento delle importazioni

    (14) La Commissione ha analizzato le importazioni del prodotto in esame per il periodo 1997-2001, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione destinata alla vendita e alla produzione comunitaria totale, compreso l'uso vincolato (in appresso: "produzione totale"). La Commissione ha inoltre analizzato l'andamento delle importazioni nel 2002, in termini sia assoluti che relativi. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascuno degli anni del periodo 1997-2001. Per il 2002, sono riportate le importazioni effettive fino al mese di giugno con una stima per l'intero anno.

    Prodotto 9

    Prodotti stagnati

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (15) Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate dell'80 % in termini assoluti tra il 1997 e il 1999, sono poi diminuite del 15 % tra il 1999 e il 2001 e nel 2002 hanno registrato un aumento del 4 %. Rispetto alla produzione totale e alla produzione destinata alla vendita, le importazioni sono aumentate dal 7,5 % circa nel 1997 al 14,5 % circa nel 1999. Nel 2000 sono scese all'11,5 circa per poi aumentare nuovamente nel 2001. Nel 2002 le importazioni sono aumentate sia rispetto alla produzione totale che alla produzione destinata alla vendita, ma sono rimaste al di sotto del livello del 1999.

    Conclusioni

    (16) Tenuto conto del calo delle importazioni, in termini sia assoluti che relativi, tra il 1999 e il 2001, e nonostante l'incremento registrato nel 2002, non si può stabilire che vi sia stato di recente un aumento repentino e considerevole delle importazioni. La Commissione conclude pertanto che non sussistono le condizioni essenziali per l'adozione di misure di salvaguardia definitive.

    Prodotto 10: Lamiere quarto

    Prodotto in esame

    (17) I prodotti in esame sono:

    alcuni tipi di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, non placcati né rivestiti, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:

    - diversi da quelli che presentano motivi in rilievo di larghezza di 600 mm o più e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7208 51 30 (codice TARIC 7208 51 30 10 ), ex 7208 51 50 (codice TARIC 7208 51 50 10 ), ex 7208 51 91 (codice TARIC 7208 51 91 10 ), ex 7208 51 99 (codice TARIC 7208 51 99 10 ), o di larghezza di 2050 mm o più e di spessore di 4,75 mm o più ma non superiore a 10 mm, attualmente classificabili al codice NC ex 7208 52 91 (codice TARIC 7208 52 91 10 ), o

    - di larghezza di 600 mm o più, diversi da quelli semplicemente laminati a caldo, attualmente classificabili ai codici NC 7208 90 10 e 7208 90 90,

    alcuni tipi di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti, diversi da quelli stagnati, piombati (compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno), zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, rivestiti di alluminio, o dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche; diversi da quelli argentati, dorati, platinati o smaltati; semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, placcati (CECA), attualmente classificabili al codice NC 7210 90 31, e

    alcuni tipi di prodotti laminati piatti di acciai legati (diversi dagli acciai inossidabili), di larghezza di 600 mm o più, diversi dagli acciai al silicio detti "magnetici" o dagli acciai rapidi,

    - semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, diversi da quelli di spessore inferiore a 4,75 mm (CECA), attualmente classificabili ai codici NC 7225 40 20 e 7225 40 50, e

    - diversi da quelli semplicemente laminati a caldo o laminati a freddo; diversi da quelli zincati, semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati, o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) attualmente classificabili al codice NC 7225 99 10.

    (18) Il prodotto in esame è fabbricato mediante laminazione di lamiere di acciaio sui quattro lati. È utilizzato in molte applicazioni, in particolare per cantieristica, ingegneria e fabbricazione di tubi.

    Incremento delle importazioni

    (19) La Commissione ha analizzato le importazioni del prodotto in esame per il periodo 1997-2001, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione destinata alla vendita e alla produzione comunitaria totale, compreso l'uso vincolato (in appresso: "produzione totale"). La Commissione ha inoltre analizzato l'andamento delle importazioni nel 2002, in termini sia assoluti che relativi. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascuno degli anni del periodo 1997-2001. Per il 2002, sono riportate le importazioni effettive fino al mese di giugno con una stima per l'intero anno.

    Prodotto 10

    Lamiere quarto

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (20) Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate in termini assoluti da 1,8 milioni di t nel 1997 a 2,3 milioni di t nel 1998, ma sono scese a 1,2 milioni di t nel 2000, prima di aumentare nuovamente a 1,7 milioni di t nel 2001. Benché tra il 2000 e il 2001 le importazioni siano notevolmente aumentate, occorre considerare che esse sono rimaste al di sotto dei livelli del 1997 e del 1998. Per il 2002 si considera un calo delle importazioni stimato a 1,5 milioni di t.

    (21) Le stesse tendenze generali si possono osservare in relazione all'andamento sia del rapporto tra importazioni e produzione totale che del rapporto tra importazioni e produzione destinata alla vendita.

    Conclusioni

    (22) Tenuto conto dell'andamento delle importazioni (e, in particolare del fatto che i livelli d'importazione recenti rimangono al di sotto dei livelli del 1997 e del 1998), non si può stabilire che vi sia stato di recente un aumento repentino e considerevole delle importazioni. La Commissione conclude pertanto che non sussistono le condizioni essenziali per l'adozione di misure di salvaguardia definitive.

    Prodotto 14: Tondi per cemento armato

    Prodotto in esame

    (23) I prodotti in esame sono le barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione e hanno dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione. Detti prodotti sono attualmente classificabili ai codici NC 7214 20 00 e 7214 99 10.

    (24) I prodotti in esame si fabbricano usando billette (prodotti semilavorati) che vengono laminate a caldo nel diametro richiesto. Sono principalmente utilizzati come rinforzo dall'industria edilizia.

    Incremento delle importazioni

    (25) La Commissione ha analizzato le importazioni del prodotto in esame per il periodo 1997-2001, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione destinata alla vendita e alla produzione comunitaria totale, compreso l'uso vincolato (in appresso: "produzione totale"). La Commissione ha inoltre analizzato l'andamento delle importazioni nel 2002, in termini sia assoluti che relativi. La tabella seguente illustra l'andamento delle importazioni per ciascuno degli anni del periodo 1997-2001. Per il 2002, sono riportate le importazioni effettive fino al mese di giugno con una stima per l'intero anno.

    Prodotto 14

    Tondi per cemento armato

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (26) Le importazioni del prodotto in esame sono aumentate in termini assoluti da 0,5 milioni di t nel 1997 a 1,5 milioni di t nel 1999, sono scese a 1,2 milioni di t nel 2000, prima di aumentare nuovamente a 1,5 milioni di t nel 2001. In questo periodo il rapporto tra importazioni e produzione totale e tra importazioni e produzione destinata alla vendita è aumentato nello stesso modo. Nel 2002 le importazioni sono aumentate a 1,7 milioni di t.

    Grave pregiudizio

    (27) La Commissione ha esaminato se i produttori comunitari abbiano subito un grave pregiudizio a causa dell'aumento delle importazioni. Considerando il periodo 1997-2001 nel suo insieme e l'andamento del 2002, si è osservato quanto segue:

    - la capacità è leggermente diminuita nel periodo 1997-2001, passando da 18,8 milioni di t nel 1997 a 18,2 milioni di t nel 2001, e si è mantenuta a 18,2 milioni di t nel 2002,

    - la produzione è aumentata dell'8 % nel periodo 1997-2001, raggiungendo 12,6 milioni di t, ed è rimasta stabile (12,5 milioni di t) nel 2002,

    - le vendite nella Comunità sono aumentate del 9 % nel periodo 1997-2001, raggiungendo 12,7 milioni di t nel 2001, e sono rimaste stabili (12,8 milioni di t) nel 2002,

    - il prezzo unitario delle vendite comunitarie, dopo una lieve diminuzione nel 1997 e nel 1998, ha registrato un aumento costante raggiungendo 253 EUR/t nel 2002, con un incremento complessivo del 5 % rispetto al 1997; nel 2002, i prezzi sono aumentati del 2 %, a 258 EUR/t,

    - i prezzi medi all'importazione non risultano sottoquotati rispetto al prezzo medio del prodotto comunitario né nel 2001 (- 3,4 %) né nel 2002 (- 0,6 %),

    - l'utile netto sulle vendite comunitarie ( %) è aumentato nel periodo 1997-2001, passando dallo 0,5 % al 3,5 %, ed è ulteriormente migliorato nel 2002, passando al 4,6 %,

    - la quota di mercato dei produttori comunitari è scesa dal 96 % all'89 % tra il 1997 e il 2001, e all'88 % nel 2002.

    Conclusioni

    (28) Nonostante una diminuzione della quota di mercato nel periodo 1997-2001, considerato complessivamente, gli indicatori economici della situazione dei produttori comunitari non rivelano un considerevole deterioramento generale della loro posizione. In effetti, la redditività e la maggior parte degli altri indicatori hanno registrato nel periodo più recente un andamento positivo. Nel 2002, i produttori comunitari hanno nuovamente subito una diminuzione della quota di mercato, ma la redditività e la maggior parte degli altri indicatori hanno registrato un miglioramento, così che la loro situazione complessiva rimane tendenzialmente positiva.

    (29) Pur potendosi ragionevolmente sostenere che le importazioni hanno registrato un aumento repentino e considerevole, la Commissione, in assenza di un considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori comunitari e visto l'andamento positivo della maggior parte degli indicatori di pregiudizio nel 2001, tendenza confermata nel 2002, conclude che non sussistono le condizioni essenziali per l'adozione di misure di salvaguardia definitive.

    CONSIDERAZIONI FINALI

    (30) Per i motivi sopra esposti, la Commissione ritiene che non sussistano le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia definitive per i prodotti n. 9, 10 e 14.

    (31) I procedimenti di salvaguardia devono quindi essere chiusi per i suddetti prodotti. Gli eventuali dazi supplementari pagati per tali prodotti in conformità delle misure provvisorie devono essere rimborsati.

    (32) Il presente regolamento non pregiudica il sistema di sorveglianza a posteriori istituito dal regolamento (CE) n. 1695/2002 della Commissione, che riguarda anche i prodotti n. 9, 10 e 14,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il procedimento di salvaguardia è chiuso per i prodotti n. 9, 10 e 14, la cui descrizione particolareggiata figura nell'allegato 1.

    Articolo 2

    Tutti gli importi pagati in relazione a dazi supplementari a norma delle misure di salvaguardia provvisorie istituite dal regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione(8) per i prodotti n. 9, 10 e 14, la cui descrizione particolareggiata figura nell'allegato 1, devono essere rimborsati prima possibile.

    Articolo 3

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

    (2) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

    (3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

    (4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

    (5) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

    (6) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 124.

    (7) GU C 308 dell'11.12.2002, pag. 37.

    (8) GU L 85 del 28.3.2002, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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