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Document 32003R0017

Regolamento (CE) n. 17/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

GU L 2 del 7.1.2003, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/17/oj

32003R0017

Regolamento (CE) n. 17/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 07/01/2003 pag. 0014 - 0016


Regolamento (CE) n. 17/2003 della Commissione

del 6 gennaio 2003

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2392/2002 della Commissione(5), modificato dal regolamento (CE) n. 8/2003(6).

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2392/2002.

(3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2378/2002 deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali. Di conseguenza, occorre modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 2392/2002 per precisare i dazi applicabili qualora l'importazione non venga effettuata nel quadro di contingenti tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2392/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(4) GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

(5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 139.

(6) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 56.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.12.2002 al 3.1.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico - Rotterdam: 14,69 EUR/t; Grandi Laghi - Rotterdam: 23,61 EUR/t.

3.

>SPAZIO PER TABELLA>

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