This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32003L0050
Council Directive 2003/50/EC of 11 June 2003 amending Directive 91/68/EEC as regards reinforcement of controls on movements of ovine and caprine animals
Direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini
Direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini
GU L 169 del 8.7.2003, pp. 51–66
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429
Direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0051 - 0066
Direttiva 2003/50/CE del Consiglio dell'11 giugno 2003 che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3), considerando quanto segue: (1) La direttiva 91/68/CEE del Consiglio(4) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini. (2) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(5), è stata successivamente modificata e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE(6) per tener conto degli sviluppi del settore zootecnico nella Comunità. (3) Gli ovini e i caprini condividono con i bovini e i suini non solo sistemi di allevamento analoghi, ma anche la sensibilità ad una serie comune di malattie. (4) I movimenti di ovini hanno contribuito notevolmente alla diffusione dell'afta epizootica in alcune regioni della Comunità durante l'epidemia del 2001. Le condizioni sanitarie per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini sono state pertanto rafforzate con la decisione 2001/327/CE della Commissione, del 24 aprile 2001, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE(7). (5) Nel dicembre 2001, al termine della crisi dell'afta epizootica, la presidenza belga del Consiglio e la Commissione hanno organizzato congiuntamente una Conferenza internazionale sulla prevenzione e la lotta contro l'afta epizootica, allo scopo di trarre le prime conclusioni in merito all'epidemia del 2001. La Conferenza ha invitato la Commissione a presentare proposte adeguate di norme comunitarie volte a prevenire in futuro l'insorgere di tali focolai e, qualora dovessero comunque manifestarsi, a ridurne al minimo gli effetti economici nefasti. Sono stati chiesti in particolare controlli più efficaci sui movimenti degli animali sensibili tenuto conto delle garanzie sanitarie fornite. (6) La presente direttiva intende quindi potenziare i controlli sui movimenti di ovini e caprini in modo da accrescere le garanzie sanitarie fornite dagli Stati membri per gli scambi intracomunitari di animali di queste specie in conformità della direttiva 64/432/CEE. (7) È necessario prevedere una procedura rapida per l'aggiornamento dei certificati sanitari. (8) La direttiva 91/68/CEE dovrebbe pertanto essere modificata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 91/68/CEE è modificata come segue: 1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2 a) Si applicano le definizioni dell'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE e dell'articolo 2 della direttiva 91/628/CEE, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE(8), ove pertinenti. b) Inoltre, ai fini della presente direttiva s'intende per: 1) 'ovini o caprini da macello': gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati; 2) 'ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento': gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 3, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento; 3) 'ovini o caprini da ingrasso': gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati ai punti 1 e 2, destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati; 4) 'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi': l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, sezione I; 5) 'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi': l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2; 6) 'malattie soggette a dichiarazione obbligatoria': le malattie elencate nell'allegato B, sezione I; 7) 'veterinario ufficiale': il veterinario designato dell'autorità centrale competente dello Stato membro; 8) 'azienda di origine': l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano a titolo permanente come richiesto dalla presente direttiva e nella quale sono tenuti i registri attestanti la permanenza degli animali che possono essere esaminati dalle autorità competenti; 9) 'centro di raccolta': i centri di raccolta e i mercati nei quali sono raggruppati, sotto la supervisione del veterinario ufficiale, gli ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ai movimenti nazionali; 10) 'centro di raccolta riconosciuto': gli impianti nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari; 11) 'commerciante': una persona fisica o giuridica che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprietà; 12) 'impianto riconosciuto del commerciante': gli impianti gestiti da un commerciante ai sensi del punto 11 e riconosciuti dalle autorità competenti nei quali sono raggruppati gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari; 13) 'trasportatore': una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5 della direttiva 91/628/CEE; 14) 'regione': la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a 2000 Km2, che è soggetta al controllo delle autorità competenti e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative: >SPAZIO PER TABELLA>" 2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater. 2. Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter e 5, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8. 3. Gli ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 4 bis, 4 ter, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8. 4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri destinatari possono accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità. Gli Stati membri che utilizzano questa autorizzazione informano la Commissione del contenuto delle deroghe accordate. 5. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione, gli animali delle specie ovina e caprina oggetto della presente direttiva non devono in nessun momento entrare in contatto con altri artiodattili che non abbiano la stessa qualifica sanitaria." 3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli ovini e i caprini: a) siano identificati e registrati conformemente alla legislazione comunitaria; b) siano sottoposti ad un'ispezione del veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non presentino alcun segno clinico di malattia; c) non provengano da un'azienda o non siano stati in contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria; il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione e/o l'eliminazione dell'ultimo animale infetto da una delle malattie di cui ai punti i), ii), o iii), o sensibile ad una di esse, almeno: i) 42 giorni in caso di brucellosi; ii) 30 giorni in caso di rabbia; iii) 15 giorni in caso di carbonchio ematico; d) non provengano da un'azienda o non siano stati in contatto con animali di un'azienda ubicata in una zona che per motivi di polizia sanitaria è oggetto di un divieto o di una limitazione per le specie suddette in virtù di norme comunitarie e/o nazionali; e) non sono soggetti a restrizioni di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia. 2. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano esclusi dagli scambi: a) gli ovini e i caprini possibilmente destinati a essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di malattie non previste nell'allegato C della direttiva 90/425/CEE o nell'allegato B, rubrica I, della presente direttiva; b) gli ovini e i caprini che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria giustificati dall'articolo 30 del trattato. 3. Gli Stati membri si accertano che gli ovini e i caprini: a) siano nati e siano stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità; o b) siano stati importati da un paese terzo conformemente alle norme comunitarie." 4) Sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 4 bis 1. Gli Stati membri vigilano affinché gli ovini e caprini destinati alla macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso non siano spediti in un altro Stato membro a meno che: a) abbiano soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni; e b) non provengano da un'azienda nella quale siano stati introdotti ovini o caprini nei 21 giorni che precedono la spedizione; e c) non provengano da un'azienda nella quale nei 30 giorni che precedono la spedizione siano stati introdotti biungulati importati da un paese terzo. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettere b) e c), gli Stati membri possono autorizzare la spedizione di ovini e caprini verso un altro Stato membro qualora gli animali di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda. Articolo 4 ter 1. Gli Stati membri vigilano affinché le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 siano applicate agli scambi intracomunitari di tutti gli ovini e caprini. 2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per più di sei giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel certificato sanitario. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni è prolungato della durata del viaggio in mare. 3. Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro. 4. In deroga al paragrafo 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e i caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine. Nel caso di ovini e caprini da macello il centro di raccolta riconosciuto può essere sostituito da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro d'origine. 5. Gli animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello Stato membro di destinazione devono esservi macellati il più presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo. 6. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, gli Stati membri vigilano affinché, tra la partenza dall'azienda d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto della presente direttiva non compromettano in nessun momento la qualifica sanitaria degli animali della specie ovina e caprina non destinati agli scambi intracomunitari. Articolo 4 quater 1. In deroga all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), gli ovini e i caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine. 2. In deroga all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b) e fatto salvo il paragrafo 1 e l'articolo 4 bis, paragrafo 2 gli ovini e i caprini da macello possono essere consegnati da un'azienda d'origine nella quale nei 21 giorni che precedono la spedizione sono stati introdotti ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un altro Stato membro per esservi immediatamente macellati senza transitare attraverso un centro di raccolta o un punto di sosta stabilito conformemente alla direttiva 91/628/CEE. 3. In deroga all'articolo 4 ter, paragrafi 3 e 4, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, gli ovini e i caprini da macello possono transitare, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, attraverso un altro centro di raccolta, purché alternativamente: a) prima di transitare attraverso il centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 4, situato nello Stato membro d'origine, gli animali soddisfino i requisiti seguenti: i) dopo aver lasciato l'azienda d'origine gli animali transitano attraverso un unico centro di raccolta sotto la supervisione del veterinario ufficiale, che autorizza allo stesso tempo soltanto animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria; e ii) fatta salva la normativa comunitaria sull'identificazione degli ovini e dei caprini, gli animali sono identificati individualmente al più tardi in tale centro di raccolta in modo da permettere in ogni caso la tracciabilità dell'azienda d'origine; e iii) gli animali, accompagnati da un documento veterinario ufficiale, sono trasportati dal centro di raccolta al centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 4, per essere certificati e consegnati direttamente ad un macello nello Stato membro di destinazione; oppure b) dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine gli animali possono transitare attraverso un centro di raccolta riconosciuto prima di essere consegnati al macello nello Stato membro di destinazione, purché: i) il centro di raccolta riconosciuto sia situato nello Stato membro di destinazione dal quale gli animali devono essere trasferiti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, direttamente in un macello, dove sono macellati entro cinque giorni dopo l'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto; oppure ii) il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno Stato membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati al macello nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6." 5) L'articolo 8 bis è sostituito dal testo seguente: "Articolo 8 bis 1. Gli Stati membri provvedono affinché i centri di raccolta, per essere riconosciuti dall'autorità competente, soddisfino almeno i seguenti requisiti: a) siano sotto il controllo di un veterinario ufficiale che garantisce in particolare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5; b) siano situati in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la pertinente normativa comunitaria e/o la legislazione nazionale; c) siano puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale; d) in base alla capacità, siano provvisti: - di un ambiente esclusivamente adibito a tal fine quando utilizzati come centro di raccolta, - di impianti adeguati che consentano di caricare e scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente, - di opportune infrastrutture di ispezione, - di opportune infrastrutture di isolamento, - di attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate, - di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame, - di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo, - di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale, e) ammettano solo animali identificati secondo la normativa comunitaria e soddisfino i requisiti sanitari stabiliti nella presente direttiva per la categoria di animali in questione. A tal fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica o fa verificare i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie o categorie in questione; f) siano ispezionati regolarmente dall'autorità competente per verificare che continuano a sussistere le condizioni che hanno consentito il riconoscimento. 2. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta deve iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali e conservare per almeno tre anni: - il nome del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali che entrano nel centro, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima di entrare nel centro e la loro destinazione prevista, - il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro. 3. L'autorità competente rilascia un numero di riconoscimento a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Tale riconoscimento può limitarsi ad una delle specie contemplate dalla presente direttiva o agli animali da riproduzione, da allevamento o da ingrasso, oppure agli animali da macello. L'autorità competente comunica alla Commissione l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti nonché gli eventuali aggiornamenti. La Commissione comunica tale elenco agli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1. 4. L'autorità competente può sospendere o revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva o di qualsiasi altra direttiva pertinente in materia di polizia sanitaria. Il riconoscimento può essere ripristinato quando l'autorità competente si sia accertata che il centro di raccolta si è conformato a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva. 5. L'autorità competente si accerta che i centri di raccolta dispongano, quando sono operativi, di un numero di veterinari ufficiali sufficiente per assolvere le mansioni loro assegnate. 6. Le eventuali modalità esecutive necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2." 6) Sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 8 ter 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i commercianti siano registrati e ai fini degli scambi intracomunitari siano riconosciuti e ricevano dall'autorità competente un numero di autorizzazione affinché i commercianti riconosciuti soddisfino almeno i seguenti requisiti: a) trattare solo animali identificati e provenienti da aziende che soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 3. A tal fine il commerciante si accerta che gli animali siano opportunamente identificati e accompagnati dall'adeguata documentazione sanitaria in conformità della presente direttiva; b) iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, e conservare per almeno tre anni: - il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione, - il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali, - il nome e l'indirizzo dell'acquirente e la destinazione degli animali, - le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e/o il numero di serie dei certificati sanitari. c) nel caso in cui animali soggiornino nei loro impianti provvedere affinché: - sia impartita al personale adibito al governo degli animali una formazione specifica relativamente ai requisiti della presente direttiva nonché alla cura e al benessere di detti animali, - gli animali siano periodicamente sottoposti dal veterinario ufficiale a controlli e eventualmente a prove e siano prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione di malattie. 2. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun impianto utilizzato dal commerciante per l'esercizio della sua professione sia registrato, riceva dall'autorità competente un numero di riconoscimento e soddisfi almeno i seguenti requisiti: a) essere soggetto al controllo di un veterinario ufficiale; b) essere situato in una zona non soggetta a divieto o restrizioni secondo la pertinente normativa comunitaria o la legislazione nazionale; c) essere provvisto: - di impianti adeguati e di capacità sufficiente, in particolare di infrastrutture di ispezione e di infrastrutture di isolamento che permettano di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa, - di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso, di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente, - di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame, - di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo; d) essere pulito e disinfettato prima di ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale. 3. L'autorità competente può sospendere o revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo o di altre disposizioni pertinenti della presente direttiva o di qualsiasi altra direttiva pertinente in materia di polizia sanitaria. Il riconoscimento può essere ripristinato quando l'autorità competente si sia accertata che il commerciante si è conformato a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva. 4. L'autorità competente procede periodicamente a ispezioni per verificare l'osservanza delle condizioni richieste dal presente articolo. Articolo 8 quater 1. Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore di cui all'articolo 5 della direttiva 91/628/CEE soddisfi i seguenti requisiti aggiuntivi: a) utilizzi per il trasporto degli animali dei mezzi di trasporto: - costruiti in modo tale che il letame, lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo, - puliti e disinfettati con disinfettanti autorizzati dall'autorità competente immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di prodotti che possono incidere sulla salute degli animali e, se necessario, prima di ogni trasporto di animali; b) disponga di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione approvate dall'autorità competente, come pure di impianti per l'immagazzinamento dello strame e del letame o fornisca la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dall'autorità competente. 2. Per ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di animali, il trasportatore deve provvedere affinché sia tenuto un registro contenente almeno le seguenti informazioni, che devono essere conservate per almeno tre anni: i) luogo, data del ritiro, nome o ragione sociale e indirizzo delle aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati; ii) luogo e data della consegna, nome o ragione sociale e indirizzo del o dei destinatari; iii) specie e numero degli animali trasportati; iv) data e luogo delle operazioni di disinfezione; v) dati particolareggiati della documentazione di accompagnamento, numero ecc. 3. Il trasportatore provvede affinché, tra la partenza dall'azienda o dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica inferiore. 4. Gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore si impegni per iscritto a far sì che in particolare: - siano adottate tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva ed in particolare alle disposizioni previste dal presente articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali, - il trasporto degli animali sia affidato a personale in possesso della capacità, della competenza e delle conoscenze professionali necessarie. 5. L'articolo 18 della direttiva 91/628/CEE si applica, mutatis mutandis, per sanzionare le infrazioni al presente articolo." 7) L'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Articolo 9 1. Gli ovini e i caprini debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme, a seconda dei casi, al modello I, II o III che figura nell'allegato E. Il certificato è costituito da un unico foglio, o qualora sia necessario più di un foglio, i gruppi di due o più fogli formano un insieme unico e indivisibile, ed è provvisto di un numero di serie. Esso viene rilasciato il giorno dell'esame sanitario, perlomeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione. Il certificato ha una validità di 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario. 2. Gli esami sanitari per il rilascio del certificato sanitario, comprese le garanzie complementari, per una partita di animali possono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta riconosciuto o, nel caso di animali da macello, negli impianti riconosciuti del commerciante. A tal fine l'autorità competente provvede affinché i certificati sanitari siano redatti dal veterinario ufficiale al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dalla presente direttiva. 3. Il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali. 4. Per gli ovini e i caprini, da ingrasso e da allevamento spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui al paragrafo 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che figura nell'allegato E, può essere rilasciato solo sulla base dei controlli previsti dal paragrafo 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine. 5. Per gli ovini e i caprini da macello spediti in un altro Stato membro da un centro di raccolta riconosciuto o da impianti riconosciuti del commerciante situati nello Stato membro di origine, il certificato sanitario di cui al paragrafo 1, conforme al modello I che figura nell'allegato E, può essere rilasciato solo sulla base dei controlli previsti dal paragrafo 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine o del centro di raccolta di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 3, lettera a), punto i). 6. Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro di raccolta riconosciuto secondo quanto previsto dall'articolo 4 quater, paragrafo 3, lettera b) ii), il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un attestato per lo Stato membro di destinazione e rilascia un secondo certificato sanitario conforme al modello 1 che figura nell'allegato E, annotandovi i dati pertinenti dei certificati sanitari originali e allegandovi una copia autenticata dei certificati originali. In tal caso il periodo di validità combinata dei certificati non può essere superiore a quello di cui al paragrafo 1. 7. Il veterinario ufficiale che rilascia un certificato sanitario per gli scambi intracomunitari in conformità, a seconda dei casi, del modello I, II, o III che figura nell'allegato E è tenuto a provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno del rilascio del certificato." 8) L'articolo 13 è abrogato. 9) L'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14 1. L'allegato A è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Gli allegati B, C, D e E sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 2. 3. Le modalità di applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 2." 10) L'articolo 16 è abrogato. 11) L'allegato E è sostituito dall'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Drys (1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 287. (2) Parere reso il 17 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 36. (4) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE della Commissione (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31). (5) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13). (6) GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107). (7) GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/1004/CE della Commissione (GU L 349 del 24.12.2002, pag. 108). (8) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU L 148 del 30.6.1995 pag. 52). ALLEGATO "ALLEGATO E >PIC FILE= "L_2003169IT.005803.TIF"> >PIC FILE= "L_2003169IT.005901.TIF"> >PIC FILE= "L_2003169IT.006001.TIF"> >PIC FILE= "L_2003169IT.006101.TIF"> >PIC FILE= "L_2003169IT.006201.TIF"> >PIC FILE= "L_2003169IT.006301.TIF"> >PIC FILE= "L_2003169IT.006401.TIF"> >PIC FILE= "L_2003169IT.006501.TIF"> >PIC FILE= "L_2003169IT.006601.TIF">"