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Document 32003D0323
2003/323/EC: Commission Decision of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the total separation of category 1 and 2 materials from category 3 material in intermediate plants (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1495)
2003/323/CE: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la separazione totale dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 negli impianti di transito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1495]
2003/323/CE: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la separazione totale dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 negli impianti di transito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1495]
GU L 117 del 13.5.2003, p. 35–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004
2003/323/CE: Decisione della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la separazione totale dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 negli impianti di transito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1495]
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 13/05/2003 pag. 0035 - 0036
Decisione della Commissione del 12 maggio 2003 recante misure transitorie conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la separazione totale dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 negli impianti di transito [notificata con il numero C(2003) 1495] (I testi in lingua francese e italiana sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/323/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce una revisione completa delle norme comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che comporta l'introduzione di una serie di requisiti rigorosi. Prevede inoltre la possibilità di adottare le opportune misure transitorie. (2) Considerato il carattere rigoroso di tali requisiti, è necessario definire misure transitorie a favore della Francia e dell'Italia al fine di accordare alle imprese il tempo necessario per adeguarsi. Inoltre occorre elaborare ulteriormente metodi alternativi per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e gli usi dei sottoprodotti di origine animale, nonché metodi per l'eliminazione di tali sottoprodotti. (3) Di conseguenza, è opportuno concedere alla Francia e all'Italia una deroga, come misura temporanea, in modo che tali paesi possano autorizzare gli operatori a continuare ad applicare la normativa nazionale per quanto concerne la separazione dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 negli impianti di transito. (4) Per prevenire rischi alla salute pubblica e degli animali, adeguati sistemi di controllo devono essere mantenuti in Francia e in Italia durante il periodo di vigenza delle misure transitorie. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Deroga relativa alla separazione dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 negli impianti di transito A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in deroga a quanto disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento, la Francia e l'Italia possono continuare a concedere riconoscimenti su base individuale fino al massimo al 30 aprile 2004 agli operatori di locali e installazioni conformemente alla normativa nazionale concernente la separazione dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 negli impianti di transito non conformi ai requisiti previsti al capitolo I, paragrafo 1, lettera a), e al capitolo II, punto B, paragrafo 6, dell'allegato III di tale regolamento, purché le norme nazionali: a) garantiscano che la raccolta, la manipolazione, il magazzinaggio temporaneo e la spedizione dei materiali di categoria 3 avvengono in modo da evitare contaminazioni incrociate con i materiali di categoria 1 e 2; b) si applichino unicamente ai locali e alle installazioni che applicavano tali norme il primo novembre 2002; e c) rispettino gli altri requisiti prescritti dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1774/2002. Articolo 2 Misure di controllo L'autorità competente adotta le misure necessarie per assicurare che gli operatori autorizzati di locali e installazioni rispettino le condizioni stabilite all'articolo 1. Articolo 3 Ritiro dei riconoscimenti ed eliminazione dei materiali non conformi alla presente decisione 1. I riconoscimenti su base individuale concessi dall'autorità competente per la separazione dei materiali di categoria 1 e 2 dai materiali di categoria 3 negli impianti di transito vengono immediatamente e definitivamente ritirati a qualsiasi operatore, locale o installazione se non sono più rispettate le condizioni stabilite nella presente decisione. 2. Entro e non oltre il 30 aprile 2004 l'autorità competente ritira eventuali riconoscimenti concessi conformemente all'articolo 1. L'autorità competente concede un riconoscimento finale a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 unicamente qualora sulla base delle sue ispezioni constati che i locali e le installazioni di cui all'articolo 1 rispettano tutti i requisiti di tale regolamento. 3. Il materiale non conforme ai requisiti di cui alla presente decisione è eliminato secondo le istruzioni dell'autorità competente. Articolo 4 Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati La Francia e l'Italia adottano immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano senza indugio la Commissione. Articolo 5 Applicabilità La presente decisione si applica dal 1o maggio 2003 al 30 aprile 2004. Articolo 6 Destinatari La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.