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Document 32003D0308

2003/308/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1421]

GU L 113 del 7.5.2003, pp. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/308/oj

32003D0308

2003/308/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2003, concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1421]

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 07/05/2003 pag. 0008 - 0009


Decisione della Commissione

del 2 maggio 2003

concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2003) 1421]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/308/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/23/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

(2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.

(3) Il metalaxil è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

(4) Il principale notificante (Novartis, ora Syngenta) ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per tale sostanza attiva e che pertanto non trasmetterà ulteriori informazioni.

(5) Tuttavia, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 26 gennaio 2001 il Portogallo, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(6) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha intrapreso consultazioni con gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e con il notificante rimanente [Industrias Químicas del Vallés sa (IQV)], come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(7) Il notificante rimanente non ha presentato un fascicolo completo relativo al metalaxil entro il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3600/92. La valutazione del metalaxil può dunque procedere solo sulla base del fascicolo presentato dalla Syngenta. Tuttavia, dato che l'IQV non aveva accesso a quel fascicolo, non ha potuto né trasmettere informazioni circa le questioni connesse alla sua valutazione né completare il proprio fascicolo entro un termine ragionevole. Non è dunque possibile organizzare un'adeguata valutazione inter pares del metalaxil. Sulla base dei dati trasmessi per il metalaxil non si può quindi concludere che, nelle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(8) Il metalaxil non può essere pertanto iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(9) Il riesame è stato concluso il 18 ottobre 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al metalaxil, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(10) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(11) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(12) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive(7), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il metalaxil non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti metalaxil siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;

b) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39.

(3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(4) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

(5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

(6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

(7) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

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