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Document 32003D0277

2003/277/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa all'accollo da parte dello Stato italiano e della Regione Sicilia delle spese complementari a quelle stabilite a titolo della decisione del Consiglio del 22 luglio 1997 relative alle garanzie fornite a titolo personale da soci di cooperative agricole in stato di insolvenza accertata

GU L 101 del 23.4.2003, pp. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/277/oj

32003D0277

2003/277/CE: Decisione del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa all'accollo da parte dello Stato italiano e della Regione Sicilia delle spese complementari a quelle stabilite a titolo della decisione del Consiglio del 22 luglio 1997 relative alle garanzie fornite a titolo personale da soci di cooperative agricole in stato di insolvenza accertata

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 23/04/2003 pag. 0010 - 0011


Decisione del Consiglio

dell'8 aprile 2003

relativa all'accollo da parte dello Stato italiano e della Regione Sicilia delle spese complementari a quelle stabilite a titolo della decisione del Consiglio del 22 luglio 1997 relative alle garanzie fornite a titolo personale da soci di cooperative agricole in stato di insolvenza accertata

(2003/277/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma,

vista la domanda presentata dal governo della Repubblica italiana in data 10 gennaio 2003,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 22 luglio 1997, il Consiglio aveva considerato compatibili con il mercato comune, le misure finanziarie di sostegno previste dalla legge del Parlamento italiano n. 237/1993 del 19 luglio 1993, il cui articolo 1, paragrafo 1 bis, prevede che lo Stato italiano si accolli, nell'ambito di detta legge, gli obblighi derivanti dalle garanzie forniti dai soci di cooperative agricole a queste ultime, qualora esse si trovino in stato di insolvenza accertata. La sottocapitalizzazione strutturale di cui ha sofferto nel passato il sistema cooperativo agricolo italiano ha comportato un diffuso ricorso al capitale di debito basato sulle garanzie personali.

(2) La legge n. 388/2000 del Parlamento italiano, che è basata sullo stesso quadro di riferimento della legge n. 237/1993, prevede all'articolo 126 una nuova autorizzazione di spesa per l'importo di 118785086,79 EUR volta a completare l'importo fissato all'origine (103291379,82 EUR) per la dotazione finanziaria della legge n. 237/1993 che era insufficiente per realizzare integralmente l'intervento previsto, al fine di evitare una discriminazione e una disparità di trattamento tra i beneficiari potenziali. Essa costituisce il completamento finanziario della decisione del Consiglio del 22 luglio 1997.

(3) La Commissione europea ha ritenuto che l'articolo 126 della legge n. 388/2000 debba essere esaminato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e di ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Al riguardo il governo italiano ha ribadito che la disposizione non è interessata da tali orientamenti comunitari, poiché riguarda obiettivi sociali connessi a situazioni eccezionali relative ai soci delle cooperative che hanno fornito come garanzia il loro patrimonio personale e familiare e non alle necessità delle cooperative.

(4) Nello stesso quadro di riferimento si iscrive la legge n. 37/1994 del 10 ottobre 1994 della Regione Sicilia, la quale prevede agli articoli 2 e 3 un importo complementare di 5,165 milioni di EUR, seguito da una nuova dotazione di 75 milioni di EUR prevista dal progetto di legge regionale n. 392/2002, vale a dire un importo totale di 80,165 milioni di EUR. Tale legge regionale si riferisce esplicitamente alla legge n. 237/1993 dello Stato italiano e riguarda segnatamente i soci di cooperative agricole che non fossero stati ammessi a beneficiare delle disposizioni della legge nazionale per mancanza crediti.

(5) L'intervento della Regione Sicilia si sostituisce a quello dello Stato italiano, pur essendogli subordinato, e accorda la priorità ai soci che non hanno presentato domanda ai sensi della legge n. 237/1993.

(6) La Regione Sicilia ha previsto di adattare l'elenco di beneficiari in funzione dei criteri richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui alla normativa nazionale.

(7) Gli aiuti in questione non sono idonei a falsare la concorrenza all'interno della Comunità.

(8) Esistono circostanze eccezionali che consentono di considerare l'intervento in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria, compatibile con il mercato comune, alle condizioni previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE alle stesse condizioni della decisione del Consiglio del 22 luglio 1997 è considerato compatibile con il mercato comune il sostegno finanziario previsto dall'articolo 126 della legge n. 388/2000 del 23 dicembre 2000 dello Stato italiano nonché gli articoli 2 e 3 della legge n. 37/1994 della Regione Sicilia del 10 ottobre 1994, compreso quello previsto dal progetto di legge regionale n. 392/2002 del 15 maggio 2002.

Tale sostegno finanziario è stato calcolato al livello degli importi delle garanzie prestate a titolo personale dai soci di cooperative agricole a favore di quelle di cui è stata accertata l'insolvenza e sono assunte a carico del bilancio dello Stato entro i limiti rispettivi, per la legge nazionale e per la legge regionale, di 118785086,79 EUR e di 80165000 EUR.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys

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