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Document 32003D0112
2003/112/EC: Council Decision of 18 February 2003 extending the period of application of the measures in Decision 2002/148/EC concluding consultations with Zimbabwe under Article 96 of the ACP-EC Partnership Agreement
2003/112/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che proroga il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE del Consiglio, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
2003/112/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che proroga il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE del Consiglio, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
GU L 46 del 20.2.2003, pp. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2004; abrog. impl. da 32004D0157
2003/112/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che proroga il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE del Consiglio, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/2003 pag. 0025 - 0026
Decisione del Consiglio del 18 febbraio 2003 che proroga il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE del Consiglio, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE (2003/112/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, comma 2, visto l'accordo interno relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE(1) firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, applicato provvisoriamente con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 2000, in particolare l'articolo 3, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio(2) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE(3) e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato alla decisione. (2) Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, di tale decisione, l'applicazione delle misure scadrà il 21 febbraio 2003. (3) Il governo dello Zimbabwe continua a violare le disposizioni di base di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. (4) Si ritiene pertanto necessaria una proroga del periodo di applicazione delle misure, DECIDE: Articolo 1 L'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi, fino al 20 febbraio 2004. Esse sono sottoposte regolarmente a revisione, e almeno entro sei mesi. La lettera riportata in allegato alla presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003. Per il Consiglio Il Presidente N. Christodoulakis (1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376. (2) GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64. (3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. ALLEGATO Bruxelles, ... LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni. Con lettera datata 19 febbraio 2002, l'Unione La ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni tenute ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare "misure appropriate" ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo. Oggi, a distanza di oltre 12 mesi e dopo diversi tentativi di mediazione, l'Unione europea ritiene che i principi democratici vengano tuttora trascurati nello Zimbabwe e che il governo non abbia compiuto alcun progresso nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio di febbraio (porre fine alla violenza di matrice politica, elezioni libere ed eque, libertà dei mezzi di comunicazione, indipendenza del potere giudiziario, porre fine alle occupazioni illegali). Alla luce di quanto sopra, l'Unione europea non ritiene opportuno revocare le misure appropriate da essa adottate. Tali misure saranno revocate soltanto nel momento in cui le condizioni vigenti nel paese garantiranno il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto. L'Unione europea si riserva inoltre il diritto di adottare ulteriori misure restrittive. L'Unione europea seguirà da vicino gli sviluppi nello Zimbabwe e ribadisce ancora una volta che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni di tipo umanitario e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in campo sociale, ai quali non si applicano le suddette misure. L'Unione europea desidera portare avanti il dialogo con lo Zimbabwe, sulla base dell'accordo di partenariato ACP-CE, e si augura che Ella prenda tutti i provvedimenti necessari per garantire nuovamente il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'accordo di partenariato affinché possano essere riattivati in un prossimo futuro tutti gli strumenti di cooperazione esistenti. Distinti saluti, Per la Commissione Per il Consiglio