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Document 32003D0072

2003/72/CE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2003, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 426]

GU L 26 del 31.1.2003, p. 84–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2004; abrog. impl. da 32004D0621

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/72(1)/oj

32003D0072

2003/72/CE: Decisione della Commissione, del 30 gennaio 2003, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 426]

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/2003 pag. 0084 - 0085


Decisione della Commissione

del 30 gennaio 2003

che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2003) 426]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/72/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A seguito del ritrovamento di residui di medicinali veterinari in alcuni prodotti di origine animale importati dalla Cina e alle carenze riscontrate nel corso di un'ispezione effettuata in tale paese per quanto riguarda la normativa che disciplina i medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina(2).

(2) Le informazioni fornite dalle autorità cinesi e i risultati favorevoli dei controlli eseguiti dagli Stati membri hanno consentito di autorizzare, mediante numerose modifiche della decisione 2002/69/CE, l'importazione dalla Cina di alcuni prodotti di origine animale. Queste modifiche sono state codificate nella decisione 2002/994/CE della Commissione(3).

(3) La decisione 2002/69/CE, modificata dalla decisione 2002/933/CE(4), faceva rientrare i filetti di salmone (Salmo salar), sia di origine acquicola che selvatica, tra i prodotti autorizzati ad essere importati dalla Cina. Questo prodotto è stato mantenuto nell'allegato della decisione 2000/994/CE, senza però specificare che entrambe le origini sono autorizzate. È pertanto necessario modificare in tal senso l'allegato della decisione 2002/994/CE.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/994/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 3 febbraio 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 50.

(3) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154.

(4) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 71.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Parte I Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza essere sottoposti ad analisi:

- prodotti della pesca, ad eccezione:

- dei prodotti dell'acquacoltura, diversi dai filetti di salmone della specie Salmo salar indicati in appresso,

- delle anguille,

- dei gamberetti diversi da quelli catturati nell'oceano Atlantico indicati in appresso,

- filetti di salmone della specie Salmo salar,

- gamberetti interi catturati nell'oceano Atlantico che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dal congelamento e dal condizionamento nel loro imballaggio finale in mare e sono stati sbarcati direttamente sul territorio comunitario,

- gelatina.

Parte II Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2:

- involucri di origine animale,

- gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca,

- surimi ottenuto dai prodotti della pesca autorizzati nella parte I.

Parte III Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2:"

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