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Document 32002R2385

    Regolamento (CE) n. 2385/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che proroga e modifica la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

    GU L 358 del 31.12.2002, p. 125–127 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2385/oj

    32002R2385

    Regolamento (CE) n. 2385/2002 della Commissione, del 30 dicembre 2002, che proroga e modifica la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/2002 pag. 0125 - 0127


    Regolamento (CE) n. 2385/2002 della Commissione

    del 30 dicembre 2002

    che proroga e modifica la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3285/94(1) del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000(2), in particolare l'articolo 11,

    visto il regolamento (CE) n. 519/94(3) del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98(4), in particolare l'articolo 9,

    previa consultazione dei comitati consultivi,

    considerando quanto segue:

    (1) Con il regolamento (CE) n. 76/2002(5) la Commissione ha introdotto una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi. Questo regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione(6) per ampliare il campo di applicazione della vigilanza.

    (2) Il 6 marzo 2002 taluni Stati membri hanno segnalato alla Commissione che l'andamento delle importazioni di taluni prodotti siderurgici sembrava richiedere l'adozione di misure di salvaguardia. Essi hanno accompagnato le informazioni fornite con prove determinate in base all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94 e hanno chiesto alla Commissione d'istituire misure di salvaguardia provvisorie e di avviare un'inchiesta di salvaguardia.

    (3) Il 20 marzo 2002 gli Stati Uniti d'America hanno adottato misure di salvaguardia definitive nei confronti di un'ampia gamma di prodotti siderurgici importati, sotto forma di contingenti tariffari e dazi supplementari varianti tra l'8 % e il 30 % ad valorem.

    (4) Il 28 marzo 2002 la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa a 21 prodotti siderurgici importati che causavano o rischiavano di causare grave pregiudizio ai fabbricanti comunitari di prodotti analoghi o in concorrenza diretta con tali prodotti.

    (5) Alla stessa data, in base alle informazioni raccolte e verificate preliminarmente all'apertura dell'inchiesta, sono state istituite misure provvisorie nei confronti di 15 dei prodotti siderurgici oggetto dell'inchiesta.

    (6) La Commissione, dopo aver constatato che l'aumento delle importazioni dei 7 prodotti precisati nell'allegato 1 stava causando un pregiudizio grave ai produttori comunitari, ha istituito, con il regolamento (CE) 1694/2002(7), misure di salvaguardia definitive nei confronti di tali prodotti, sotto forma di dazi addizionali pagabili sulle importazioni eccedenti il rispettivo contingente tariffario. L'utilizzo di questi contingenti può essere controllato quotidianamente.

    (7) Con il regolamento (CE) 1695/2002(8), la Commissione, avendo accertato che l'aumento delle importazioni dei 14 prodotti precisati nell'allegato 1 rischiava di causare pregiudizio ai produttori comunitari e che era nell'interesse della Comunità adottare misure, ha istituito un sistema di sorveglianza retrospettiva di tali prodotti.

    (8) I suddetti sistemi di controllo dei contingenti tariffari di salvaguardia e sistemi di sorveglianza retrospettiva forniscono informazioni sull'origine di alcune soltanto delle importazioni che arrivano sul mercato comunitario e non ne indicano i prezzi. Esse non danno inoltre indicazioni sulla struttura dei futuri scambi commerciali.

    (9) Le statistiche sul commercio estero della Comunità non saranno disponibili nei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1917/2000(9) della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001(10).

    (10) Tuttavia, le statistiche sulle importazioni dei prodotti siderurgici precisati all'allegato 1 rivelano il seguente andamento, che rischia di causare pregiudizio ai produttori comunitari:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (11) È vero che in talune categorie di prodotti si registra una flessione delle importazioni, ma non bisogna dimenticare che, per una parte di questo periodo, una serie di prodotti siderurgici erano soggetti alle misure provvisorie di salvaguardia della CE per l'acciaio. Inoltre, è evidente che il contesto internazionale potrebbe determinare un'ulteriore deviazione degli scambi verso la Comunità, visto che il mercato mondiale dell'acciaio resta instabile e numerosi paesi hanno adottato, o stanno ponderando l'opportunità di adottare, misure di salvaguardia.

    (12) In effetti, da quando gli Stati Uniti hanno introdotto, nel marzo 2002, misure di salvaguardia per un'ampia gamma di prodotti siderurgici, la Comunità europea e molti altri paesi (tra cui Bulgaria, Canada, Cina, Repubblica ceca, Ungheria, India, Indonesia, Malaysia, Messico e Polonia) interessati dalla possibile incidenza di queste e di precedenti misure adottate sul mercato mondiale dell'acciaio, hanno avviato inchieste di salvaguardia relative ad una serie di prodotti siderurgici. In alcuni casi sono già state adottate misure di salvaguardia definitive. È pertanto prevedibile che si possano verificare altre grandi fluttuazioni nella struttura del commercio internazionale dell'acciaio e in particolare deviazioni dei flussi verso il mercato comunitario, che causerebbero pregiudizio ai produttori della Comunità.

    (13) Contemporaneamente, le statistiche indicano che la produzione di acciaio grezzo nella Comunità è scesa da 163,2 milioni di t nel 2000 a 158,5 milioni di t nel 2001 e a 118,9 milioni di t nei primi nove mesi del 2002. Anche l'occupazione è diminuita nelle imprese comunitarie, passando da 276700 unità nel 2000 a 270000(11) nel 2001, e si prevede che scenderà ulteriormente nel 2002. Vi è un nesso effettivo e sostanziale tra l'andamento di questi indicatori economici e le tendenze delle importazioni; si ritiene pertanto che l'evoluzione delle importazioni rischi di recare pregiudizio ai produttori della Comunità.

    (14) Di conseguenza, è nell'interesse della Comunità che le importazioni di taluni prodotti siderurgici continuino ad essere soggetti alla vigilanza comunitaria preventiva, perché possano fornire informazioni statistiche approfondite che consentano un'analisi rapida delle tendenze delle importazioni.

    (15) La Commissione conclude pertanto che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) 3285/94 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) 519/94, si deve continuare ad applicare un sistema di vigilanza preventiva sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici nella Comunità. Tenendo conto della durata delle misure di salvaguardia introdotte dagli Stati Uniti nel marzo 2002, è opportuno prorogare il sistema fino alla fine del marzo 2005.

    (16) Inoltre, per non ostacolare inutilmente e non perturbare eccessivamente le attività delle imprese insediate in prossimità delle frontiere, è auspicabile escludere le importazioni di piccole quantità dal campo di applicazione della vigilanza comunitaria preventiva. Pertanto, le importazioni di peso inferiore o pari a 500 kg dovrebbero essere escluse dall'applicazione del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 76/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2002, è così modificato:

    1) Alla fine dell'articolo 1, aggiungere:

    "3. Le importazioni il cui peso non supera 500 kg sono escluse dall'applicazione del presente regolamento."

    2) All'articolo 6, al posto di "31 dicembre 2002" indicare "31 marzo 2005".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2002.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 319 del 31.12.1994, pag. 53.

    (2) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

    (3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

    (4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

    (5) GU L 16 del 18.1.2002, pag. 3.

    (6) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 25.

    (7) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

    (8) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 124.

    (9) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

    (10) GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3.

    (11) Il calcolo di questi dati non è stato ancora ultimato; essi sono perciò suscettibili di revisione.

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