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Document 32002R2198

Regolamento (CE) n. 2198/2002 della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

GU L 335 del 12.12.2002, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2198/oj

32002R2198

Regolamento (CE) n. 2198/2002 della Commissione, dell'11 dicembre 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 12/12/2002 pag. 0006 - 0006


Regolamento (CE) n. 2198/2002 della Commissione

dell'11 dicembre 2002

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1886/2002 della Commissione(3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.

(2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo l'11 dicembre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1886/2002 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo l'11 dicembre 2002 e prima del 15 gennaio 2003, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(2) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

(3) GU L 286 del 24.10.2002, pag. 3.

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