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Document 32002R2076

    Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 319 del 23.11.2002, p. 3–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2076/oj

    32002R2076

    Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 319 del 23/11/2002 pag. 0003 - 0011


    Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione

    del 20 novembre 2002

    che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1490/2002(4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, a meno che non sia stata presa una decisione di non iscrivere una sostanza nell'allegato I.

    (2) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000(6), il regolamento (CE) n. 451/2000 e il regolamento (CE) n. 1490/2002 stabiliscono disposizioni d'attuazione della prima, della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive. Anche la procedura di notifica per le sostanze attive contemplate dal regolamento (CE) n. 1112/2002(7) non è ancora stata portata a termine e pertanto il periodo di tempo dovrà essere prolungato per talune delle sostanze attive suddette.

    (3) Il 26 luglio 2001 la Commissione ha presentato la sua relazione sulla situazione del programma(8). Essa ha concluso che i progressi non sono stati così significativi come inizialmente previsto e pertanto il termine deve essere prorogato per le sostanze ancora in esame o per le quali l'industria ha notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli entro le scadenze.

    (4) Per le sostanze attive che rientrano nella prima fase, la Commissione si adopererà affinché prima del luglio 2003 vengano prese il maggior numero possibile di decisioni, pur riconoscendo che per alcune sostanze attive non si potrà prendere una decisione prima del 2005. È infatti necessario un periodo di tempo supplementare per valutare i dati complementari richiesti dalla Commissione prima di poter decidere se tali sostanze attive sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 91/414/CEE. La Commissione provvederà affinché il prolungamento del periodo suddetto sia il più breve possibile.

    (5) Le sostanze attive per le quali non è stato notificato alcun impegno non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono.

    (6) Per le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione dell'assoluta necessità dell'impiego della sostanza attiva e dell'assenza di una valida soluzione alternativa, devono essere previste misure temporanee per poter approntare altre soluzioni. Per alcuni impieghi tali informazioni sono state presentate e valutate dalla Commissione congiuntamente con esperti degli Stati membri. Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate al controllo degli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

    (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il periodo di dodici anni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prolungato sino al 31 dicembre 2005 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 e, per la seconda fase, del regolamento (CE) n. 451/2000 e fino al 31 dicembre 2008 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CE) n. 1490/2002, a meno che anteriormente alla data in causa non sia stata o non venga presa una decisione circa l'iscrizione o meno della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Durante tali periodi gli Stati membri continuano ad autorizzare o autorizzano nuovamente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive summenzionate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    1. Le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento non sono iscritte come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    2. Gli Stati provvedono affinché le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento siano revocate entro il 25 luglio 2003, fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

    3. Per una sostanza elencata nella colonna A dell'allegato II, uno Stato membro indicato nella colonna B di detto allegato in corrispondenza a tale sostanza può mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono per le utilizzazioni elencate nella colonna C, purché:

    a) garantisca che l'impiego prolungato sia accettato solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha incidenze inaccettabili sull'ambiente;

    b) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato dopo il 31 dicembre 2003 sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;

    c) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

    d) si accerti che si stanno realmente ricercando soluzioni alternative.

    Lo Stato membro interessato informerà la Commissione al più tardi il 31 dicembre 2004 circa l'applicazione del presente paragrafo e, in particolare, circa le azioni avviate in applicazione del disposto delle lettere da a) a d).

    Articolo 3

    Il termine accordato dagli Stati membri in conformità del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e,

    a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 25 luglio 2003, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2003, salvo per il numero limitato di utilizzazioni essenziali di cui all'allegato II, per i quali l'autorizzazione può essere ancora mantenuta in determinati Stati membri conformemente a quanto disposto nell'articolo 2, paragrafo 3;

    b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2) GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.

    (3) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

    (4) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

    (5) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

    (6) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

    (7) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

    (8) COM(2001) 444 def.

    ALLEGATO I

    Elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

    1,2-dicloropropano

    1,3-dicloropropano (cis)

    1,3-Difenil urea

    (2-(ditiocianometiltio)-benzotiazolo

    2,3,6-TBA

    2,4,5-T

    2-Aminobutano (aka sec-butilammina)

    2-Benzil-4-clorofenolo

    4-CPA (acido 4-clorofenossiacetico = PCPA)

    4-t-pentilfenolo

    Acidi di catrame

    Acido metilnaftilacetico

    Acifluorfen

    Alcole allilico

    Aldimorf

    Alletrin

    Alloxidim

    Alossifop

    Ametrin

    Ampropilofos

    Ancimidol

    Anilazina

    Arsenito di sodio

    Azaconazolo

    Azametifos

    Aziprotrina

    Barbano

    Benazolin

    Bendiocarb

    Benfuresato

    Benodanil

    Bensulide

    Bensultap

    Bentaluron

    Benzoilprop

    Benzossimato

    Benztiazuron

    Bioalletrin

    Bioresmetrin

    Bitumen

    Brandol (idrossinonil-2,6-dinitrobenzene)

    Bromacil

    Bromociclen

    Bromofenoxim

    Bromofos

    Bromofos-etile

    Bromopropilato

    Bronopol

    Butaclor

    Butilato

    Butocarboxim

    Butossicarboxim

    Carbofenotion

    Carbonato di calcio (aka gesso)

    Carbutilato

    Cartap

    Cetrimide

    Chinalfos

    Chinometionat (aka chinometionato)

    Chinoprene

    Chizalofop

    Cianazina

    Cicloato

    Cicluron

    Ciprofuram

    Clometossifen

    Cloral-bis-acilale

    Cloral-semi-acetale

    Cloramben

    Clorbromuron

    Clorbufam

    Cloretazato

    Clorfenprop

    Clorfenson (aka clorfenizon)

    Clorfenvinfos

    Clorfluazuron

    Clormefos

    Clorobenzilato

    Cloropropilato

    Cloroxuron

    Clortiamid

    Clortiofos

    Cloruro di alchiltrimetilammonio

    Cloruro di alchiltrimetilbenzilammonio

    Cloruro di benzalconio

    Cloruro di clorfonio

    Cufraneb

    DADZ (dietilditiocarbammato di zinco)

    Dalapon

    Delta-endotossina di Bacillus thuringiensis

    Demeton-S-metile

    Demeton-S-metil-solfone

    Desmetrina

    Diacetonchetogulonato sodico

    Diafentiuron

    Dialifos

    Diallato

    Diciclopentadiene

    Diclobutrazolo

    Diclofention

    Diclofluanid

    Diclone

    Diclorofenato di sodio

    Diclorprop

    Dicrotofos

    Dienoclor

    Dietatil (-etile)

    Difenamid (aka difenammide)

    Difenoxuron

    Difenzoquat

    Dikegulac

    Dimefox

    Dimefuron

    Dimepiperato

    Dimetilditiocarbammato sodico

    Dimetirimol

    Dimexano

    Dinitrammina

    Dinobuton

    Dioctil sulfosuccinato di sodio

    Dioxacarb

    Dioxation

    Disolfuro di carbonio

    Disulfoton

    Ditalimfos

    Drazoxolon

    Endotal

    Eptenofos

    Esaclorofene

    Esazinone

    Etacelasil

    Etidimuron (aka sulfodiazolo)

    Etil-dipropiltiocarbammato (EPTC)

    Etiofencarb

    Etion (aka dietion)

    Etirimol

    Etoato-metile

    Etossilato di nonilfenolo

    Etrimfos

    Fenaminosulf

    Fenazaflor

    Fenfuram

    Fenoli

    Fenoprop

    Fenotiocarb

    Fenotrin

    Fenoxaprop

    Fenpiclonil

    Fenpropatrin

    Fenridazon

    Fenson (aka fenizon)

    Fentiosulf

    Fentoato

    Fenuron

    Flamprop

    Fluazifop

    Flubenzimina

    Flucicloxuron

    Flucitrinato

    Flumechina

    Flumetralin

    Fluorodifen

    Fluoroglicofene

    Fluosilicato di Bario

    Fluosilicato di sodio

    Flupoxam

    Fluridone

    Fomesafen

    Fonofos

    Forato

    Formotion

    Fosametina

    Fosammina

    Fosfamidone

    Fosfato di diammonio

    Fostietan

    Furalaxil

    Furatiocarb

    Furconazolo

    Furfurale

    Furmeciclox

    Halfenprox (aka brofenprox)

    Idrametilnon

    Idrazide dell'acido naftilacetico

    Idrossido di calcio (aka calce spenta)

    Idrossifenil-salicilammide

    Idrossi-MCPA

    Imazapir

    Imazetabenz

    Iminoctadina

    Iodofenfos

    Isazofos

    Isocarbammide

    Isofenfos

    Isolan

    Isopropalin

    Isoprotiolano

    Isoxation

    MAA (acido metilarsonico)

    Mancopper

    Mecarbam

    Mefenacet

    Mefosfolan

    Mepronil

    Merfos (aka tributilfosforotritioite)

    Metacrifos

    Metazolo

    Metfuroxam

    Metilenebistiocianato

    Metilisotiocianato

    Metilnaftilacetammide

    Metobromuron

    Metolaclor

    Metoprene

    Metoprotrina

    Metossiclor

    Metoxuron

    Metsulfovax

    Mevinfos

    Monalide

    Monocloroacetato di sodio

    Monocrotofos

    Monuron

    Nabam

    Naptalam

    Neburon

    Nitralin

    Nitrato d'argento

    Nitrotal

    Norflurazon

    Noruron

    Octilinone

    Ofurace

    Olio di antracene

    Ometoato

    Orbencarb

    Ossicarboxin

    Ossido di calcio (calce viva)

    Ossina-rame

    Ossitetraciclina

    Ottaborato tetraidrato bisodico

    Oxadixil

    Paraformaldeide

    p-cloronitrobenzene

    Pebulato

    Pentaborato di sodio

    Pentaclorofenolo

    Pentanoclor

    Perfluidone

    Piraclofos

    Pirazossifen

    Piridafention

    Pirifenox

    Pirimifos-etile

    Pirochilone

    Poliossietilenglicolo dell'etere nonilfenolico

    Polisolfuro di Bario

    Polvere di roccia

    Profenofos

    Promecarb

    Prometrina

    Propazina

    Propetamfos

    Propil-3-t-butilfenossiacetato

    Propoxur

    Protiocarb

    Protiofos

    Protoato

    p-t-amilfenossido di sodio

    Resmetrin

    Secbumeton

    Seconal (aka acido 5-allil-5-(1'-metilbutil) barbiturico)

    Setossidim

    Siduron

    Silicati

    Silicato di potassio

    Silicato di sodio

    Sulfotep

    Sulprofos

    TCA

    TCMTB

    Tebutam (aka butam)

    Tebutiuron

    Temefos

    Terbacil

    Terbufos

    Terbumeton

    Terbutrina

    Tetraclorvinfos

    Tetradifon

    Tetrametrin

    Tetrasul

    Tetratiocarbammate di sodio

    Tiazafluron

    Tiazopir

    Tiocarbazil

    Tiocianato di sodio

    Tiociclam

    Tiofanato

    Tiofanox

    Tiometone

    Tionazin

    Tiosolfato di sodio argento

    Tolilftalam

    Tralometrin

    Triapentenol

    Triazbutil

    Triazofos (a)

    Tribufos (s,s,s-tributil-fosforotritioato)

    Tributiltinossido

    Tricloronato

    Tridifano

    Trietazina

    Trifenmorf

    Triforina

    Triossimetilene

    Validamicina

    Vamidotion

    Vernolato

    Violetto di metile

    ALLEGATO II

    Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

    >SPAZIO PER TABELLA>

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