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Document 32002R1327

Regolamento (CE) n. 1327/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

GU L 194 del 23.7.2002, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1327/oj

32002R1327

Regolamento (CE) n. 1327/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/2002 pag. 0030 - 0031


Regolamento (CE) n. 1327/2002 della Commissione

del 22 luglio 2002

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2002. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria e della Repubblica ceca. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingentale, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi considerati per il secondo periodo, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2002 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;

b) 94,482 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 2002, ammontano a:

a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

- 5277,5 t di carni originarie dell'Ungheria,

- 1710 t di carni originarie della Repubblica ceca,

- 1750 t di carni originarie della Slovacchia,

- 125 t di carni originarie della Bulgaria;

b) 4800 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 2242,99 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia;

c) 1500 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originarie della Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

(2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 55.

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