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Document 32002R1327
Commission Regulation (EC) No 1327/2002 of 22 July 2002 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in July 2002 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1279/98 for the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania
Regolamento (CE) n. 1327/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania
Regolamento (CE) n. 1327/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania
GU L 194 del 23.7.2002, p. 30–31
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1327/2002 della Commissione, del 22 luglio 2002, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 23/07/2002 pag. 0030 - 0031
Regolamento (CE) n. 1327/2002 della Commissione del 22 luglio 2002 che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2002 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2857/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2002. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie dell'Ungheria e della Repubblica ceca. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento. (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingentale, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi considerati per il secondo periodo, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2002 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura: a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca; b) 94,482 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 originari della Polonia. 2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 2002, ammontano a: a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202: - 5277,5 t di carni originarie dell'Ungheria, - 1710 t di carni originarie della Repubblica ceca, - 1750 t di carni originarie della Slovacchia, - 125 t di carni originarie della Bulgaria; b) 4800 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie della Polonia o 2242,99 t di prodotti trasformati del codice NC 1602 50 originari della Polonia; c) 1500 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 originarie della Romania. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura (1) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. (2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 55.