Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0832

Regolamento (CE) n. 832/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

GU L 133 del 18.5.2002, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/832/oj

32002R0832

Regolamento (CE) n. 832/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 18/05/2002 pag. 0010 - 0011


Regolamento (CE) n. 832/2002 della Commissione

del 17 maggio 2002

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90(1), in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96(2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 maggio 2002 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o giugno 2002, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio 2002, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

- 200 tonnellate originarie del Botswana,

- 300 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito

- 1000 tonnellate originarie del Botswana,

- 730 tonnellate originarie della Namibia,

- 50 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di giugno 2002 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

(2) GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

(3) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

Top