EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0558

Regolamento (CE) n. 558/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

GU L 84 del 28.3.2002, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/558/oj

32002R0558

Regolamento (CE) n. 558/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002 pag. 0036 - 0037


Regolamento (CE) n. 558/2002 della Commissione

del 27 marzo 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

(4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 488/2002(4).

(7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio(5), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(6), nella direttiva 94/65/CE del Consiglio(7) e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio(8), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE(9).

(8) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

(2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(4) GU L 76 del 19.3.2002, pag. 11.

(5) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(6) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

(7) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(8) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

(9) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P05 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania.

Top