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Document 32002R0258

Regolamento (CE) n. 258/2002 della Commissione, del 12 febbraio 2002, che stabilisce, per la campagna 2001, la perdita di reddito e il premio erogabile per pecora e per capra negli Stati membri e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità

GU L 41 del 13.2.2002, pp. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/258/oj

32002R0258

Regolamento (CE) n. 258/2002 della Commissione, del 12 febbraio 2002, che stabilisce, per la campagna 2001, la perdita di reddito e il premio erogabile per pecora e per capra negli Stati membri e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 13/02/2002 pag. 0016 - 0017


Regolamento (CE) n. 258/2002 della Commissione

del 12 febbraio 2002

che stabilisce, per la campagna 2001, la perdita di reddito e il premio erogabile per pecora e per capra negli Stati membri e il versamento dell'aiuto specifico a favore dell'allevamento ovino e caprino in talune zone svantaggiate della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(3), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2467/98 è sostituito dal regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(4). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2529/2001, il regolamento (CE) n. 2467/98 continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2001.

(2) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 2467/98, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine. Tali zone sono definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine(5).

(3) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, gli Stati membri sono stati autorizzati, con il regolamento (CE) n. 1066/2001 della Commissione(6), a versare un primo acconto del premio e dell'aiuto specifico e, con il regolamento (CE) n. 1992/2001 della Commissione(7) a versare un secondo acconto del premio ai produttori di carni ovine e caprine. Occorre pertanto fissare l'importo definitivo del premio da corrispondere per la campagna 2001.

(4) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio erogabile ai produttori di agnelli pesanti è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma, dello stesso articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carni di agnelli pesanti per pecora produttrice di tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il coefficiente per i produttori di agnelli leggeri corrisponde all'80 % del coefficiente per i produttori di agnelli pesanti. L'articolo 5, paragrafo 5, fissa inoltre l'importo del premio per capra all'80 % del premio per pecora per i produttori di agnelli pesanti.

(5) In applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. Il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(6) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98(9), il Consiglio ha istituito un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità. Tale aiuto è concesso alle stesse condizioni previste per la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine.

(7) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie. Tra queste figura in particolare la concessione di un premio integrativo ai produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98. Secondo tali condizioni, la Spagna è autorizzata a versare il suddetto premio integrativo.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001 si constata una differenza di 57,108 EUR/100 kg tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, e il prezzo del mercato comunitario.

Articolo 2

Il coefficiente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 è fissato a 15,91 kg.

Articolo 3

Per la campagna 2001, l'importo del premio erogabile per pecora è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1323/90, gli Stati membri sono autorizzati a versare un aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio(10). Tale aiuto, ovvero eventualmente il saldo di tale aiuto, qualora siano stati concessi anticipi a norma del regolamento (CE) n. 1066/2001, è versato entro il 15 ottobre 2002.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1454/2001, l'importo del premio integrativo per la campagna 2001 da versare ai produttori di agnelli leggeri e ai produttori di carni caprine stabiliti nelle Canarie è fissato a 2,481 EUR per pecora e/o per capra.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

(4) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

(5) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 59.

(6) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 44.

(7) GU L 271 del 12.10.2001, pag. 13.

(8) GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.

(9) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.

(10) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 34.

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