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Document 32002E0022

Posizione comune del Consiglio, dell'11 gennaio 2002, relativa al divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Sierra Leone

GU L 10 del 12.1.2002, p. 81–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/22/oj

32002E0022

Posizione comune del Consiglio, dell'11 gennaio 2002, relativa al divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Sierra Leone

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0081 - 0081


Posizione comune del Consiglio

dell'11 gennaio 2002

relativa al divieto sulle importazioni di diamanti grezzi dalla Sierra Leone

(2002/22/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 luglio 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1306(2000) che vieta l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Sierra Leone per un periodo iniziale di 18 mesi, esentando le importazioni di diamanti grezzi la cui origine sia certificata dal governo della Sierra Leone.

(2) Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/455/PESC(1) per attuare la risoluzione 1306(2000). Detta posizione comune è scaduta il 5 gennaio 2002.

(3) Il 19 dicembre 2001 il Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1385(2001) in virtù della quale le misure imposte dalla risoluzione 1306(2000) restano in vigore fino al 5 dicembre 2002. Occorre dunque adottare una nuova posizione comune.

(4) È necessaria un'azione comunitaria per l'attuazione delle misure richieste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

È vietata l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Sierra Leone nella Comunità alle condizioni di cui alle risoluzioni 1306(2000) e 1385(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 2

I diamanti grezzi controllati dal governo della Sierra Leone attraverso il sistema del certificato d'origine conformemente al paragrafo 5 della risoluzione 1306(2000) continuano ad essere esentati dalla misura di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente posizione comune è riveduta qualora necessario.

Articolo 4

La presente posizione comune prende effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 5 gennaio 2002.

Essa scade il 5 dicembre 2002.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 11 gennaio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué I Camps

(1) GU L 183 del 22.7.2000, pag. 2.

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