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Document 32002D0932

2002/932/CE: Decisione della Commissione, del 26 novembre 2002, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2002 [notificata con il numero C(2002) 4541]

GU L 324 del 29.11.2002, p. 64–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/932/oj

32002D0932

2002/932/CE: Decisione della Commissione, del 26 novembre 2002, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2002 [notificata con il numero C(2002) 4541]

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 29/11/2002 pag. 0064 - 0070


Decisione della Commissione

del 26 novembre 2002

relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2002

[notificata con il numero C(2002) 4541]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2002/932/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

visti i programmi presentati dalla Francia per la lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera(2), modificata da ultimo dalla decisione 96/633/CE(3), definisce le misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera.

(2) Le condizioni specifiche della produzione vegetale nei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono particolare attenzione. In tali regioni vanno adottate e rese più rigorose misure per la produzione vegetale, in particolare le misure fitosanitarie.

(3) Le suddette misure fitosanitarie, da adottare o da rafforzare, sono particolarmente costose.

(4) Le competenti autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma di misure che precisa gli obiettivi da raggiungere, le azioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario.

(5) Secondo l'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1452/2001, la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire fino al 60 % delle spese sovvenzionabili, escluso il finanziamento delle misure di protezione per le banane.

(6) Le azioni fitosanitarie nei dipartimenti francesi d'oltremare previste nei documenti unici di programmazione per il periodo 2000-2006, in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1257/1999(4) e (CE) n. 1260/1999 del Consiglio(5), non possono essere le stesse previste nel presente programma.

(7) Le azioni previste nel programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico non possono essere le stesse contenute nel presente programma.

(8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(6), le misure veterinarie e fitosanitarie prese in virtù della normativa comunitaria dovranno essere finanziate a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di tali misure rientra negli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.

(9) Le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di esaminare la situazione in modo approfondito e accurato.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentato dalla Francia per il 2002.

Articolo 2

Il programma ufficiale comprende quattro sottoprogrammi:

1) un sottoprogramma sull'analisi di rischio per gli organismi nocivi relativi ai dipartimenti francesi d'oltremare (Martinica, Guadalupa, Guiana, La Riunione);

2) un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Martinica e comprendente due azioni:

- valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici,

- informazione e discussione con le parti interessate per prevenire la comparsa, l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi;

3) un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Guadalupa e comprendente due azioni:

- valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici,

- assistenza per la lotta contro gli organismi nocivi;

4) un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Guiana e comprendente un'azione:

- valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici, buone pratiche agricole.

Articolo 3

Il contributo comunitario al finanziamento del programma presentato dalla Francia per il 2002 è pari al 60 % delle spese relative alle misure ammissibili definite dalla decisione 93/522/CEE, con un massimale di 200000 EUR (al netto dell'IVA).

Il piano finanziario del programma, con i relativi costi e finanziamenti, figura all'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

È versato alla Francia un acconto di 100000 EUR.

Articolo 5

1. L'aiuto comunitario riguarda le spese sostenute per misure ammissibili connesse alle azioni previste dal programma per le quali la Francia abbia adottato pertinenti disposizioni e per le quali siano state impegnate le risorse necessarie tra il 1o ottobre e il 31 dicembre 2002.

2. Se i pagamenti relativi a tali operazioni vengono effettuati dalle autorità francesi dopo il 30 settembre 2003, non danno diritto ad alcun contributo comunitario.

3. In deroga al paragrafo 2, il finanziamento comunitario è accordato nel caso di pagamenti per i quali le autorità competenti presentino alla Commissione, entro il 30 settembre 2003, una domanda debitamente motivata di proroga del termine di pagamento.

Articolo 6

La Francia è tenuta a garantire la conformità delle disposizioni relative al finanziamento del programma con le politiche comunitarie e a comunicare alla Commissione le informazioni che figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Eventuali appalti pubblici concernenti gli investimenti oggetto della presente decisione devono essere conformi alla normativa comunitaria.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(2) GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35.

(3) GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(5) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

ALLEGATO I

SCHEDA FINANZIARIA PER IL 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

I. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

A. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE FINANZIARIE

1. La Commissione intende instaurare un'effettiva cooperazione con le autorità responsabili dell'attuazione del programma. Conformemente al programma, dette autorità sono indicate in appresso.

Impegni e pagamenti

2. La Francia s'impegna a garantire che, per le azioni cofinanziate dalla Comunità, tutti gli organismi pubblici e privati che si occupano della loro gestione e attuazione tengano una contabilità adeguata di tutte le transazioni, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.

3. L'impegno di bilancio iniziale si basa su un piano di finanziamento indicativo; tale impegno è valido per un anno.

4. Il saldo è versato su presentazione alla Commissione della relazione finale e della distinta delle spese sostenute, previa accettazione della relazione da parte della Commissione.

Autorità responsabili dell'attuazione del programma

- Amministrazione centrale Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction générale de l'alimentation

Sous-direction de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex

- Amministrazione locale

- Guadalupa Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Botanique F - 97169 Basse-Terre Cedex

- Martinica Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Desclieux BP 642 F - 97262 Fort-de-France Cedex

- Guiana Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Cité Rebard BP 5002 F - 97305 Cayenne Cedex

- La Riunione Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Direction de l'agriculture et de la forêt Parc de la Providence F - 97489 Saint-Denis-de-la-Réunion Cedex

5. Alla Commissione dev'essere presentata una distinta delle spese reali sostenute, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, affinché sia comprovata la loro conformità al piano di finanziamento indicativo. Se la Francia tiene un'adeguata contabilità informatizzata, questa sarà considerata accettabile.

6. Tutti i pagamenti dei contributi concessi dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati all'autorità designata dalla Francia, che è inoltre responsabile del rimborso di eventuali importi in eccesso.

7. I pagamenti sono effettuati sul seguente conto: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction de la comptabilité publique

Agence comptable centrale du Trésor

139, rue de Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 N° E 478 98 Divers

Controllo finanziario

8. La Commissione o la Corte dei conti delle Comunità europee possono effettuare controlli di propria iniziativa. La Francia e la Commissione si scambiano immediatamente ogni informazione relativa ai risultati dei medesimi.

9. L'autorità competente per l'attuazione del programma tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo comunitario.

Riduzione, sospensione e soppressione del contributo

10. La Francia dichiara che il finanziamento comunitario è utilizzato per i fini previsti. Se la realizzazione di una misura sembra giustificare solo una parte del contributo finanziario concesso, la Commissione recupera immediatamente l'importo dovuto. In caso di controversia, la Commissione procede a un esame adeguato del caso, invitando la Francia o le autorità da essa designate per l'esecuzione della misura a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.

11. A seguito di tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per la misura in oggetto qualora sia stata accertata un'irregolarità, segnatamente una modifica sostanziale che alteri la natura o le condizioni d'esecuzione della misura e per la quale non è stata richiesta l'approvazione della Commissione.

Recupero di importi indebitamente pagati

12. Gli importi indebitamente versati devono essere rimborsati alla Comunità dall'autorità designata al punto 8. Le somme non rimborsate possono essere maggiorate di un interesse di mora. Se, per qualsiasi motivo, l'autorità designata al punto 8 non procede al rimborso dell'importo dovuto, incombe alla Francia versare detto importo alla Commissione.

Prevenzione e rilevamento di irregolarità

13. I partner (la Francia e le autorità locali francesi oppure i contraenti) si conformano a un codice di condotta stabilito dalla Francia per garantire il rilevamento di eventuali irregolarità nell'attuazione del programma di assistenza. In particolare, detto Stato membro provvede affinché:

- siano prese tutte le misure necessarie,

- l'eventuale indebito conseguente ad un'irregolarità venga rimborsato,

- sia avviata un'azione per prevenire le irregolarità.

B. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

B.I. Comitato di sorveglianza

1. Istituzione

Indipendentemente dal finanziamento dell'azione, è istituito un comitato di sorveglianza del programma, composto di rappresentanti della Francia e della Commissione. Tale comitato riesamina regolarmente l'attuazione del programma e, se del caso, propone eventuali adattamenti necessari.

2. Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia, il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Competenza del comitato di sorveglianza

Il comitato:

- ha la responsabilità di sorvegliare la corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti. La competenza del comitato si estende alle misure del programma, nei limiti dell'aiuto comunitario. In particolare, esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti,

- sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma,

- propone le misure necessarie per accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo evidenziato dagli indicatori e dalle valutazioni intermedie,

- può procedere, d'intesa con il/i rappresentante/i della Commissione, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per la totalità del periodo o nei limiti del 20 % per l'esercizio annuale, purché non sia superato l'importo globale previsto nel programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo,

- formula un parere sugli adattamenti proposti dalla Commissione,

- formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti dal programma,

- esprime un parere sulla relazione finale di esecuzione,

- riferisce regolarmente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulle spese.

B.II. Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue del programma.

2. Per "sorveglianza continua" s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua si estende a tutte le misure contenute nel programma. Essa fa riferimento agli indicatori fisici e finanziari strutturati in modo da consentire di valutare la corrispondenza tra le spese sostenute per ciascuna misura e gli indicatori fisici prefissati e stabilire così il grado di realizzazione.

3. Per valutazione continua del programma s'intende l'analisi dei risultati quantitativi sulla base di considerazioni operative, giuridiche e procedurali. Il fine è quello di garantire la corrispondenza tra le misure e gli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4. La Francia comunica alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'adozione del programma, il nome dell'autorità responsabile dell'elaborazione e della presentazione della relazione finale d'esecuzione.

La relazione finale contiene un bilancio circostanziato dell'insieme del programma (livello di realizzazione degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi compiuti) ed una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il 30 settembre 2003 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile dopo tale data.

5. D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continue di cui al punto 3. In particolare, tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli formula un parere sulle misure amministrative da adottare.

C. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Nel quadro della presente azione, l'organismo responsabile dell'esecuzione del programma provvede ad un'adeguata pubblicità della medesima.

In particolare esso deve:

- sensibilizzare i beneficiari potenziali e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dal programma,

- sensibilizzare l'opinione pubblica alla funzione svolta dalla Comunità in rapporto al programma.

La Francia e l'organismo responsabile dell'esecuzione consultano la Commissione sulle iniziative previste in questo settore, ricorrendo eventualmente al comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità adottate, nell'ambito della relazione finale oppure tramite il comitato di sorveglianza.

Devono essere rispettate le disposizioni giuridiche nazionali in materia di riservatezza delle informazioni.

II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

L'esecuzione del programma deve essere conforme alle disposizioni relative al coordinamento e al rispetto delle politiche comunitarie. A tale riguardo, la Francia deve fornire le informazioni che seguono.

1. Aggiudicazione di appalti pubblici

Il questionario "appalti pubblici"(1) dev'essere compilato per i seguenti contratti:

- appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive "forniture" e "lavori", assegnati dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle suddette direttive e che non rientrano nelle esenzioni ivi previste,

- appalti pubblici inferiori a detti limiti, qualora costituiscano lotti di un'unica opera o di forniture omogenee di valore superiore al limite corrispondente. Per "prestazione d'opera" s'intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o d'ingegneria civile atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

I limiti sono quelli in vigore alla data di pubblicazione della presente decisione.

2. Protezione dell'ambiente

a) Informazioni generali

- Descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili),

- descrizione globale dei principali effetti, positivi e negativi, che gli investimenti previsti dal programma potrebbero avere sull'ambiente,

- descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente,

- sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione delle autorità responsabili dell'ambiente (parere del ministero dell'ambiente o di un ente omologo) ed eventualmente dell'opinione pubblica.

b) Descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere un considerevole impatto negativo sull'ambiente, andranno indicate:

- le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma,

- i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

(1) Comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri sul controllo del rispetto della normativa sui pubblici appalti nei progetti e programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari della Comunità (GU C 22 del 28.1.1989, pag. 3).

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