This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002D0653
2002/653/EC: Council Decision of 12 July 2002 amending the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Communities
2002/653/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2000, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee
2002/653/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2000, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee
GU L 218 del 13.8.2002, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2003
2002/653/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2000, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee
Gazzetta ufficiale n. L 218 del 13/08/2002 pag. 0001 - 0001
Decisione del Consiglio del 12 luglio 2000 che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (2002/653/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 245, secondo comma, vista la domanda della Corte di giustizia del 17 ottobre 2001, visto il parere della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: Occorre prevedere la partecipazione di Stati terzi al procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia nel caso in cui un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio con uno o più Stati terzi, disponga che questi ultimi hanno diritto di presentare memorie o osservazioni scritte quando la Corte di giustizia è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, DECIDE: Articolo 1 All'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee è aggiunto il comma seguente: "Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno diritto di presentare memorie o osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte". Articolo 2 La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen (1) Parere espresso il 22 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere espresso il 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).