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Document 32002D0624

    2002/624/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2002, che autorizza l'Italia a permettere l'esportazione di una bevanda aromatizzata a base di vino non conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli [notificata con il numero C(2002) 2773]

    GU L 200 del 30.7.2002, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/624/oj

    32002D0624

    2002/624/CE: Decisione della Commissione, del 24 luglio 2002, che autorizza l'Italia a permettere l'esportazione di una bevanda aromatizzata a base di vino non conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli [notificata con il numero C(2002) 2773]

    Gazzetta ufficiale n. L 200 del 30/07/2002 pag. 0034 - 0034


    Decisione della Commissione

    del 24 luglio 2002

    che autorizza l'Italia a permettere l'esportazione di una bevanda aromatizzata a base di vino non conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

    [notificata con il numero C(2002) 2773]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (2002/624/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) L'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda di deroga di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1601/91, presentata da un operatore italiano e concernente una bevanda aromatizzata a base di vino destinata all'esportazione verso taluni paesi terzi.

    (2) Nell'elaborazione di detta bevanda aromatizzata a base di vino, l'operatore in questione desidera utilizzare il colorante tartrazina (E102).

    (3) L'impiego di un colorante non è ammesso nell'elaborazione di bevande aromatizzate a base di vino, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1601/91.

    (4) La tartrazina è un colorante alimentare autorizzato dalla direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari(3), per la preparazione di altre bevande alcoliche e derrate alimentari commercializzate sul mercato comunitario.

    (5) L'impiego della tartrazina è previsto per bevande aromatizzate a base di vino destinate a paesi terzi in cui tale additivo è legalmente consentito per tale tipo di prodotti. I quantitativi interessati ammontano a 30000 ettolitri all'anno. La tartrazina non comporta alcun pericolo per la salute umana alle dosi utilizzate, previste dalla legislazione dei paesi terzi interessati.

    (6) Le bevande aromatizzate così elaborate non saranno immesse sul mercato comunitario.

    (7) La deroga in questione è limitata nel tempo, per consentire di riesaminarne successivamente la necessità tecnica o di modificarne le condizioni e la portata alla luce dell'esperienza.

    (8) La deroga prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'Italia è autorizzata ad ammettere fino al 31 dicembre 2005 l'elaborazione e l'esportazione verso taluni paesi terzi di una bevanda aromatizzata a base di vino colorata con tartrazina (E102).

    I prodotti così elaborati devono soddisfare le disposizioni regolamentari in vigore nei paesi terzi in questione. La deroga si applica ad una produzione annua di 30000 ettolitri.

    Articolo 2

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

    (2) GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1.

    (3) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

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