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Document 32002D0246

    2002/246/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, che modifica le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2002 [notificata con il numero C(2002) 1266]

    GU L 84 del 28.3.2002, p. 65–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/246/oj

    32002D0246

    2002/246/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, che modifica le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2002 [notificata con il numero C(2002) 1266]

    Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002 pag. 0065 - 0068


    Decisione della Commissione

    del 27 marzo 2002

    che modifica le decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE relative al contributo finanziario della Comunità ai programmi di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2002

    [notificata con il numero C(2002) 1266]

    (2002/246/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), emendata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), e in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 2001/730/CE della Commissione(3) stabilisce l'elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2002, nonché la percentuale di finanziamento proposta e l'importo dei contributi per ciascun programma. In tale elenco sono compresi tutti i programmi di sorveglianza di BSE e scrapie degli Stati membri.

    (2) La decisione 2001/854/CE(4) della Commissione ha approvato i programmi di sorveglianza delle TSE presentati per il 2002 dagli Stati membri.

    (3) Il comitato scientifico direttivo (CSD), con parere del 18-19 ottobre 2001 sulla sicurezza dei prodotti derivati da piccoli ruminanti nel caso in cui la BSE dovesse diventare probabile o essere confermata in tali animali, raccomanda di effettuare con urgenza un'indagine sull'incidenza delle TSE nei piccoli ruminanti con l'ausilio delle prove rapide disponibili e mediante un campione di concezione e ampiezza statisticamente coerenti.

    (4) In risposta a tale raccomandazione, il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione(6), istituisce un nuovo programma per la sorveglianza della scrapie negli ovini e nei caprini, applicabile dal 1o aprile 2002. In base al nuovo programma di sorveglianza, il numero degli animali sani macellati o morti presso l'allevamento da sottoporre ad analisi dev'essere aumentato in modo sostanziale.

    (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 abolisce anche alcune deroghe precedentemente concesse all'Austria e alla Finlandia relativamente all'obbligo di sottoporre ad analisi alcune categorie specifiche di animali, per via della sopraggiunta conferma dei primi casi di BSE in quegli Stati membri. Sia l'Austria che la Finlandia hanno presentato una richiesta di aumento dei finanziamenti ai fini della sorveglianza delle TSE previsti a loro favore dalle decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE.

    (6) Nell'ottica del programma allargato di sorveglianza delle TSE introdotto dal regolamento (CE) n. 999/2001 è necessario rivedere l'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità a ciascun programma stabilito dalle decisioni 2001/730/CE e 2001/854/CE.

    (7) Le stime dell'importo massimo del finanziamento comunitario stanziato per ciascun programma potrebbero dover essere adattate durante l'attuazione dei programmi, al fine di tener conto delle effettive necessità dei diversi Stati membri. L'adattamento deve però avvenire senza un aumento dell'importo totale del contributo comunitario.

    (8) La relazione mensile informatizzata sullo stato d'avanzamento dei programmi e dei costi generati di cui all'allegato della decisione 2001/854/CE dev'essere adattato in modo da riflettere le ultime modifiche all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, introdotte dal regolamento (CE) n. 270/2002, che abolisce il sistema derogatorio di campionamento precedentemente istituito per gli Stati membri con una popolazione ovina e caprina di modeste dimensioni.

    (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione 2001/730/CE è modificato come stabilito all'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione 2001/854/CE è modificata come segue:

    1) all'articolo 1, paragrafo 2, "4850000 EUR" è sostituito da "4887000 EUR";

    2) all'articolo 2, paragrafo 2, "2860000 EUR" è sostituito da "2892000 EUR";

    3) all'articolo 3, paragrafo 2, "20710000 EUR" è sostituito da "21077000 EUR";

    4) all'articolo 4, paragrafo 2, "1300000 EUR" è sostituito da "1851000 EUR";

    5) all'articolo 5, paragrafo 2, "10700000 EUR" è sostituito da "11240000 EUR";

    6) all'articolo 6, paragrafo 2, "34900000 EUR" è sostituito da "35361000 EUR";

    7) all'articolo 7, paragrafo 2, "10630000 EUR" è sostituito da "11136000 EUR";

    8) all'articolo 8, paragrafo 2, "10850000 EUR" è sostituito da "11379000 EUR";

    9) all'articolo 10, paragrafo 2, "5800000 EUR" è sostituito da "6104000 EUR";

    10) all'articolo 11, paragrafo 2, "1640000 EUR" è sostituito da "3325000 EUR";

    11) all'articolo 12, paragrafo 2, "2750000 EUR" è sostituito da "2874000 EUR";

    12) all'articolo 13, paragrafo 2, "500000 EUR" è sostituito da "1329000 EUR";

    13) all'articolo 14, paragrafo 2, "600000 EUR" è sostituito da "651000 EUR";

    14) all'articolo 15, paragrafo 2, "5560000 EUR" è sostituito da "6100000 EUR";

    15) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Articolo 16

    Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi approvati a norma degli articoli da 1 a 15 copre il 100 % (IVA esclusa) delle spese di acquisto dei kit di analisi, fino a un importo massimo di 15 EUR per kit per le analisi eseguite:

    - fra il 1o gennaio e il 31 marzo 2002 sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2, 3 e 4 e parte II, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001,

    - fra il 1o aprile e il 31 dicembre 2002 sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2, 3 e 4 e parte II, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 999/2001,

    nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun programma nella presente decisione.";

    16) all'articolo 17 il paragrafo non numerato diventa paragrafo 1, ed è aggiunto il seguente paragrafo 2: "2. Gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di sorveglianza possono essere modificati alla luce delle relazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). Il contributo totale della Comunità non può comunque superare la somma di 120556000 EUR.";

    17) l'allegato è modificato come stabilito all'allegato II di cui alla presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2002.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19.

    (2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

    (3) GU L 274 del 17.10.2001, pag. 20.

    (4) GU L 318 del 4.12.2001, pag. 54.

    (5) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (6) GU L 45 del 15.2.2002, pag. 4.

    ALLEGATO I

    L'allegato della decisione 2001/730/CE è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO

    Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

    Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    ALLEGATO II

    L'allegato della decisione 2001/854/CE è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO

    >PIC FILE= "L_2002084IT.006803.TIF">"

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