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Document 32002D0023

2002/23/CE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2001, che autorizza l'Irlanda ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio e alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

GU L 11 del 15.1.2002, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/23(1)/oj

32002D0023

2002/23/CE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2001, che autorizza l'Irlanda ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio e alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 15/01/2002 pag. 0018 - 0019


Decisione del Consiglio

del 4 dicembre 2001

che autorizza l'Irlanda ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio e alla benzina senza piombo a basso tenore di zolfo, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE

(2002/23/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni delle accise sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) L'Irlanda ha chiesto l'autorizzazione per applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm). L'attuale aliquota d'accisa per il gasolio usato come propellente è di 249 EUR (196,1 IRL) per 1000 litri. La differenziazione in progetto, prevista dalla sezione 155 del "Finance Act, 2001", ammonta a 0,076 EUR (0,06 IRL) il litro. In seguito alla misura, i valori delle accise differenziate applicate in Irlanda al gasolio sarebbero di 325,2 EUR (256,1 IRL) per 1000 litri sul gasolio ordinario e di 249 EUR (196,1 IRL) sul gasolio 50 ppm.

(3) La misura prevista dall'Irlanda rispetterebbe pertanto l'aliquota di accisa minima di 245 EUR per 1000 litri prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(2).

(4) Della differenziazione in causa beneficeranno tutti i consumatori di gasolio 50 ppm in Irlanda.

(5) Il gasolio a basso tenore di zolfo soddisfa le specifiche tecniche ambientali (50 ppm) definite dalla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel(3). Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 di tale direttiva, l'uso di gasolio 50 ppm sarà in linea di massima obbligatorio a partire dal 1o gennaio 2005.

(6) La deroga persegue un obiettivo ambientale. È accertato il vantaggio della misura in particolare per quanto riguarda la qualità dell'aria.

(7) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta delle autorità irlandesi.

(8) In base alle informazioni disponibili, la Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione di un'aliquota differenziata di accisa ai carburanti a basso tenore di zolfo non comporterà distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune e non ostacolerà il funzionamento del mercato interno.

(9) La presente decisione non pregiudica l'esito di eventuali procedure relative agli aiuti di Stato che potrebbero essere intentate ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, né dispensa gli Stati membri, conformemente all'articolo 88 del trattato CE, dall'obbligo di notificare alla Commissione gli aiuti di Stato che potrebbero essere introdotti.

(10) La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e gli esoneri onde verificare che non comportino alcuna distorsione della concorrenza, che non ostacolino il funzionamento del mercato interno e che non siano incompatibili con la politica comunitaria in materia di protezione ambientale.

(11) Il Consiglio dovrebbe riesaminare la presente decisione, in base a una proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 2004, data di scadenza della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, l'Irlanda è autorizzata ad applicare un'aliquota d'accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) utilizzato come carburante a partire dal 1o ottobre 2001.

2. Tale differenziazione dell'accisa, del valore massimo di 0,076 EUR (0,06 IRL) il litro di carburante, deve rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare l'aliquota minima di cui all'articolo 5.

Articolo 2

Dell'aliquota di accisa differenziata beneficiano tutti i consumatori di gasolio 50 ppm che si riforniscono in Irlanda, senza alcuna discriminazione.

Articolo 3

Con riserva di un esame anticipato da parte del Consiglio in base ad una proposta della Commissione, la presente decisione scade il 31 dicembre 2004.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Reynders

(1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(2) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE.

(3) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 46).

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