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Document 32001R2601

Regolamento (CE) n. 2601/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

GU L 345 del 29.12.2001, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2601/oj

32001R2601

Regolamento (CE) n. 2601/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 29/12/2001 pag. 0047 - 0048


Regolamento (CE) n. 2601/2001 della Commissione

del 28 dicembre 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione della denominazione "Manzana Reineta del Bierzo" quale denominazione di origine e una domanda per la registrazione della denominazione "Salchichón de Vic"/"Llonganissa de Vic" quale indicazione geografica.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le due domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2372/2001(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

(3) GU C 86 del 16.3.2001, pag. 4 e

GU C 96 del 27.3.2001, pag. 8.

(4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(5) GU L 320 del 4.12.2001, pag. 9.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli

SPAGNA

"Manzana Reineta del Bierzo" (DOP)

Prodotti a base di carne

SPAGNA

"Salchichón de Vic"/"Llonganissa de Vic" (IGP)

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