Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2248

    Regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia

    GU L 304 del 21.11.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2248/oj

    Related international agreement

    32001R2248

    Regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia

    Gazzetta ufficiale n. L 304 del 21/11/2001 pag. 0001 - 0002


    Regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio

    del 19 novembre 2001

    relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (in appresso denominato "accordo di stabilizzazione e di associazione").

    (2) Nel frattempo, il Consiglio sta concludendo anche un accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia(1) firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 (in appresso denominato "accordo interinale") che prevede l'entrata in vigore imminente delle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione sugli scambi e sulle questioni commerciali.

    (3) Occorre stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti.

    (4) Tali accordi stabiliscono che determinati prodotti originari della Repubblica di Croazia beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti dei contingenti tariffari. Occorre pertanto stabilire le disposizioni necessarie per il calcolo delle aliquote ridotte dei dazi doganali.

    (5) Tali accordi indicano già i prodotti che possono beneficiare di dette misure tariffarie, i volumi corrispondenti (e i rispettivi incrementi), i dazi applicabili, i periodi di applicazione e ogni altro criterio di ammissibilità.

    (6) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali.

    (7) Per ragioni di semplicità e per consentire la pubblicazione tempestiva dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari comunitari, si dovrebbe autorizzare la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(2), ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti della pesca. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(3), dovrebbe inoltre adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti "baby-beef".

    (8) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi quando il trattamento preferenziale consista in dazi ad valorem pari o inferiori all'1 % o in dazi specifici pari o inferiori a 1 EUR.

    (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo interinale fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

    (10) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    L'oggetto del presente regolamento consiste nello stabilire un certo numero di procedure per l'adozione di norme dettagliate per l'applicazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (in appresso denominato "accordo di stabilizzazione e di associazione") e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (in appresso denominato "accordo interinale").

    Articolo 2

    Concessioni per i prodotti "baby-beef"

    Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 3

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a 1 mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 4

    Concessioni per i prodotti della pesca

    Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti i contingenti tariffari per i pesci e i prodotti della pesca elencati all'allegato Va di tali accordi, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 5

    Comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 6

    Riduzioni tariffarie

    1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.

    2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione conformemente al paragrafo 1 è:

    a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o

    b) pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

    Articolo 7

    Adeguamenti tecnici

    Le modifiche e gli adeguamenti tecnici apportati alle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Croazia sono adottati secondo le procedure di cui agli articoli 3 paragrafo 2, e 5 paragrafo 2, del presente regolamento.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento si applica a decorrere dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo interinale. La data corrispondente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. Michel

    (1) L'accordo interinale sarà pubblicato in una Gazzetta ufficiale datata 14 dicembre 2001.

    (2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

    (3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

    (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    Top