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Document 32001R2133

    Regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999

    GU L 287 del 31.10.2001, p. 12–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1987 vedi art. 4

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2133/oj

    32001R2133

    Regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999

    Gazzetta ufficiale n. L 287 del 31/10/2001 pag. 0012 - 0017


    Regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione

    del 30 ottobre 2001

    recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

    vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altra, relativi a taluni prodotti agricoli(3), in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT(4), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90(5), in particolare l'articolo 30,

    visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria(6), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria(7), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001(9), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.

    (2) Ai fini di una semplificazione e tenuto conto del volume esiguo di alcuni contingenti e massimali previsti dalla decisione 95/582/CE, dalla decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra(10), e dai regolamenti (CE) n. 1095/96, (CE) n. 1706/98, (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, è inoltre opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 a tali contingenti e massimali.

    (3) Per motivi amministrativi è necessario introdurre un nuovo numero d'ordine per ciascuno dei contingenti e dei massimali tariffari previsti.

    (4) Ai fini della gestione efficace di alcuni contingenti e massimali previsti dal presente regolamento, è opportuno esigere la presentazione di un certificato che attesti l'origine dei prodotti.

    (5) Tenuto conto dei requisiti qualitativi previsti per il frumento oggetto dei contingenti 09.0074 e 09.0075, le autorità doganali devono effettuare una verifica della conformità qualitativa prima di poter accordare il beneficio del contingente. Ai fini di una efficace gestione di tali contingenti è opportuno istituire un sistema di cauzioni.

    (6) Se nel corso di un anno vengono raggiunti i massimali previsti dal presente regolamento, la Commissione può ripristinare, mediante adozione di un regolamento, la riscossione dei dazi doganali normali, ridotti del 50 %.

    (7) L'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 a tali contingenti e massimali rende superflue le modalità di applicazione stabilite per tali contingenti e massimali dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1897/94(11), (CE) n. 306/96(12), (CE) n. 1827/96(13), (CE) n. 1970/96(14), (CE) n. 1405/97(15), (CE) n. 1406/97(16), (CE) n. 2492/98(17), (CE) n. 2809/98(18) e (CE) n. 778/1999(19). È quindi opportuno abrogare tali regolamenti non appena saranno attuate le disposizioni previste dal presente regolamento.

    (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti, per ciascuna campagna di commercializzazione dal 1o luglio al 30 giugno, a decorrere dal 1o luglio 2002.

    2. I contingenti tariffari di cui all'allegato II sono aperti, per ciascun anno civile, a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    3. I massimali tariffari di cui all'allegato III sono aperti, per ciascun anno civile, a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Articolo 2

    1. Nel quadro dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.5716 e 09.5732, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato protocollo.

    2. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0779, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente all'allegato IV dell'accordo bilaterale concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato accordo.

    3. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0689, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente all'allegato IV del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato accordo.

    4. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1633 e dei massimali tariffari di cui all'allegato III, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo ACP-CE, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato protocollo.

    Articolo 3

    1. Nel quadro dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075, per garantire la qualità conforme del prodotto importato, il beneficio del dazio zero all'importazione è subordinato alla costituzione presso le autorità doganali competenti, da parte dell'importatore, alla data in cui è accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica e in aggiunta alla cauzione eventualmente richiesta a norma dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di una cauzione d'importazione di 5 EUR per tonnellata.

    2. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0075, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare la conformità del prodotto importato rispetto ai requisiti qualitativi di cui all'allegato IV. In caso di mancata conformità del prodotto importato, il beneficio del contingente è rifiutato.

    3. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0074, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che il tenore minimo in grani vitrei sia pari o superiore al 73 %. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.

    4. La cauzione a garanzia dell'importazione di 5 EUR per tonnellata di cui al paragrafo 1 è svincolata per la quantità di prodotto importato la cui qualità è conforme, per ciascun contingente, ai requisiti di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Qualora dalle analisi di cui agli articoli 2 e 3 rispettivamente per ciascun contingente, risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione(20). L'importo di 5 EUR per tonnellata di cui all'articolo 1 è trattenuto a titolo di penale.

    Articolo 4

    1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    2. I massimali tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono sottoposti ad una sorveglianza comunitaria esercitata dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri, in conformità dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 5

    1. I regolamenti (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97 e (CE) n. 778/1999 sono abrogati il 1o luglio 2002.

    2. I regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 2492/98 sono abrogati il 1o gennaio 2002.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2002 per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a decorrere dal 1o gennaio 2002 per i contingenti e i massimali di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17.

    (4) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

    (5) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

    (6) GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

    (7) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

    (8) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (9) GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

    (10) GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1.

    (11) GU L 194 del 29.7.1994, pag. 4.

    (12) GU L 43 del 21.2.1996, pag. 1.

    (13) GU L 241 del 21.9.1996, pag. 23.

    (14) GU L 261 del 15.10.1996, pag. 34.

    (15) GU L 194 del 23.7.1997, pag. 7.

    (16) GU L 194 del 23.7.1997, pag. 10.

    (17) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 35.

    (18) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 41.

    (19) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 36.

    (20) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

    ALLEGATO I

    Contingenti tariffari per un periodo contingentale che va dal 1o luglio al 30 giugno

    (NPF: Dazio della nazione più favorita)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Contingenti tariffari per un periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (NPF: Dazio della nazione più favorita)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Massimali tariffari per un periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre

    (NPF: Dazio della nazione più favorita)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    Requisiti minimi di qualità del frumento da importare nel quadro del contingente con il numero d'ordine 09.0075 relativo a 300000 t di frumento di qualità aperto dal regolamento (CE) n. 1095/96

    >SPAZIO PER TABELLA>

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