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Document 32001R1593

Regolamento (CE) n. 1593/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

GU L 210 del 3.8.2001, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1593/oj

32001R1593

Regolamento (CE) n. 1593/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 03/08/2001 pag. 0019 - 0019


Regolamento (CE) n. 1593/2001 della Commissione

del 2 agosto 2001

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 1549/2001 della Commissione(5) ha fissato a 600 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo.

(2) I quantitativi chiesti il 1o agosto 2001 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 1o agosto 2001.

(3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1549/2001 il 1o agosto 2001, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 54,47 %.

Articolo 2

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 2 agosto 2001, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1549/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

(3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(4) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

(5) GU L 205 del 31.7.2001, pag. 7.

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