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Document 32001R1509

Regolamento (CE) n. 1509/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1713/93 recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero

GU L 200 del 25.7.2001, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1509/oj

32001R1509

Regolamento (CE) n. 1509/2001 della Commissione, del 24 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1713/93 recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 25/07/2001 pag. 0019 - 0020


Regolamento (CE) n. 1509/2001 della Commissione

del 24 luglio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 1713/93 recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 8, e l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999(3), i prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione(5), nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 33 e 34 dello stesso regolamento, sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione interessata.

(2) Per la Grecia, nel periodo dal 1o luglio 2000 al 31 dicembre 2000, vigeva il tasso calcolato in base al metodo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1713/93 suindicato, mentre a partire dal 1o gennaio 2001, in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che stabilisce il regime agromonetario dell'euro(6), è applicabile soltanto il tasso di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che hanno adottato l'euro, fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio(7), modificato dal regolamento (CE) n. 1478/2000(8). Pertanto l'applicazione del tasso di conversione dell'euro per l'intera campagna di commercializzazione 2000/01 comporterebbe l'applicazione retroattiva di un tasso diverso da quello che sarebbe fissato qualora si applicasse alla Grecia il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 1713/93 e non terrebbe conto della legittima fiducia degli operatori nei confronti del metodo di calcolo dei tassi di conversione applicabili ad alcuni pagamenti nel settore dello zucchero.

(3) È pertanto necessario applicare alla Grecia, per la campagna di commercializzazione 2000/01, due tassi di conversione, segnatamente: per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2000, il tasso corrispondente alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agromonetari e del tasso di conversione dell'euro nel corso della suddetta campagna di commercializzazione e, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2001, il tasso di conversione dell'euro fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98.

(4) Per consentire l'applicazione a tali pagamenti del tasso risultante dalla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione citati, occorre anche fissare fatti generatori specifici per le somme dovute in virtù dei prezzi minimi della barbabietola, nonché per i contributi alla produzione e per il contributo complementare.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente articolo 1 ter è inserito nel regolamento (CEE) n. 1713/93: "Articolo 1 ter

Per la campagna di commercializzazione 2000/01 e per la Grecia,

1) per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio(9), nonché dei contributi alla produzione e del contributo complementare di cui rispettivamente agli articoli 33 e 34 dello stesso regolamento, si applicano:

- per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2000, il tasso di conversione agricolo specifico: 1 EUR = 339,771 GRD,

- per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2001, il tasso di conversione fissato dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio(10);

2) per l'applicazione dei tassi di cui al punto 1 sono fissati i seguenti fatti generatori:

- per le somme dovute in virtù del pagamento dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2038/1999: il primo giorno della campagna di commercializzazione,

- per le somme dovute in virtù del pagamento dei contributi alla produzione e del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 33 e 34 dello stesso regolamento: il primo giorno della campagna di commercializzazione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile alle somme dovute in virtù dei prezzi minimi della barbabietola nonché dei contributi alla produzione e del contributo complementare per la campagna di commercializzazione 2000/01.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

(3) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

(4) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(5) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 28.

(6) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(7) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

(8) GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1.

(9) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(10) GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

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