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Document 32001R1479
Commission Regulation (EC) No 1479/2001 of 18 July 2001 on the authorisation of transfers between the quantitative limits of textiles and clothing products originating in the People's Republic of China
Regolamento (CE) n. 1479/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, relativo all'autorizzazione a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese
Regolamento (CE) n. 1479/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, relativo all'autorizzazione a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese
GU L 195 del 19.7.2001, p. 36–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001
Regolamento (CE) n. 1479/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, relativo all'autorizzazione a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 19/07/2001 pag. 0036 - 0037
Regolamento (CE) n. 1479/2001 della Commissione del 18 luglio 2001 relativo all'autorizzazione a effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 391/2001(2), in particolare l'articolo 7, considerando quanto segue: (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988(3), e da ultimo modificato e ampliato dall'accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000(4), stabilisce che possono essere effettuati trasferimenti tra anni contingentali. (2) Il 1o settembre 2000 la Repubblica popolare cinese ha presentato domanda per ottenere flessibilità supplementari, e specificamente per poter riportare all'anno 2001 dei quantitativi dai limiti quantitativi previsti per l'anno 2000. (3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93. (4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, è opportuno che la richiesta venga accolta. (5) Perché gli operatori possano beneficiarne, il regolamento dovrebbe entrare in vigore prima possibile. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese per l'anno contingentale 2001, come precisato nell'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica all'anno contingentale 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. (2) GU L 58 del 28.2.2001, pag. 3. (3) GU L 367 del 31.12.1988, pag. 75. (4) GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>