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Document 32001R1476

Regolamento (CE) n. 1476/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1325/2001 per quanto riguarda le misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001

GU L 195 del 19.7.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1476/oj

32001R1476

Regolamento (CE) n. 1476/2001 della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1325/2001 per quanto riguarda le misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM per il periodo dal 1° luglio al 1° dicembre 2001

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 19/07/2001 pag. 0029 - 0030


Regolamento (CE) n. 1476/2001 della Commissione

del 18 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1325/2001 per quanto riguarda le misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM per il periodo dal 1o luglio al 1o dicembre 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/161/CE(2), in particolare l'articolo 109,

sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1325/2001, del 29 giugno 2001, che proroga l'applicazione delle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM per il periodo dal 1o luglio al 1o dicembre 2001(3), limitando tali importazioni durante il periodo di applicazione di detto regolamento. Tuttavia, dopo l'istituzione delle misure di salvaguardia per i prodotti con origine cumulata CE/PTOM, si sono sviluppate le importazioni di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM, in precedenza inesistenti.

(2) Queste importazioni recano al settore dello zucchero lo stesso pregiudizio di quelle dei prodotti in questione con origine cumulata CE/PTOM. È pertanto opportuno limitare la possibilità di origine cumulata ACP/PTOM per i prodotti dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 per il periodo fino al 1o dicembre 2001.

(3) La decisione 91/482/CEE, come specificato all'articolo 100, intende promuovere gli scambi tra i PTOM e la Comunità, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo. A norma dell'articolo 109, paragrafo 2, di detta decisione, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e della Comunità. La loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.

(4) Nel quadro dell'istituzione delle presenti misure di salvaguardia, la Commissione ha utilizzato come base il volume delle importazioni delle miscele di zucchero e cacao nei primi cinque mesi del 2001, al fine di evitare un aumento del volume attualmente importato e consentire agli operatori di adeguarsi alle limitazioni quantitative. I volumi di riferimento utilizzati come base nel quadro dell'adozione delle misure di salvaguardia per questi stessi prodotti e per lo zucchero con origine cumulata CE/PTOM comprendono anche eventuali quantitativi di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM. Pertanto, se il rischio di perturbamento dovesse continuare dopo la fine del periodo di applicazione del presente regolamento e il Consiglio non avesse adottato la nuova decisione relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità, i dati relativi alle importazioni dai PTOM utilizzati come base per le misure di salvaguardia concernenti i prodotti con origine cumulata CE/PTOM potrebbero essere presi in considerazione anche per l'eventuale prosecuzione delle misure di salvaguardia previste dal presente regolamento.

(5) La presente misura dovrebbe evitare che i quantitativi di prodotti a base di zucchero importati in provenienza dai PTOM superino un volume tale da provocare perturbamenti all'OCM dello zucchero, assicurando loro tuttavia uno sbocco commerciale.

(6) A questo proposito, la Commissione rammenta che nell'ambito della revisione della decisione 91/482/CEE essa ha proposto al Consiglio di sopprimere le disposizioni che consentono l'origine cumulata per lo zucchero e le miscele di zucchero e cacao di cui ai codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90.

(7) Per garantire una gestione ordinata, evitare operazioni speculative e consentire controlli efficaci sui prodotti dei codici NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, occorre precisare le modalità di presentazione delle domande e di rilascio e utilizzazione dei titoli.

(8) Tenuto conto degli effetti delle importazioni, è opportuno applicare immediatamente le misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1325/2001 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal testo seguente: "Regolamento (CE) n. 1325/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, relativo alle misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di zucchero con origine cumulata CE/PTOM e di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM per il periodo dal 1o luglio al 1o dicembre 2001";

2) all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: "Per i prodotti di cui ai codici tariffari NC 1806 10 30 e 1806 10 90, durante il periodo di applicazione del presente regolamento è ammessa, per un quantitativo di 6684 tonnellate di zucchero, l'origine cumulata ACP/PTOM di cui all'articolo 6 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE.";

3) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il secondo comma del paragrafo 2 è modificato come segue:

i) il testo del primo e del secondo trattino è sostituito dal seguente: "- i titoli relativi ai prodotti di cui all'articolo 1, primo comma, recano il numero d'ordine 53.0001, quelli relativi ai prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma, recano il numero d'ordine 53.0003,

- le domande di titoli possono vertere, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, primo comma, su un quantitativo massimo di 4848 tonnellate e, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma, su un quantitativo massimo di 6684 tonnellate;";

ii) il testo del quarto, del quinto e del sesto trattino è sostituito dal seguente: "- le domande sono presentate alle autorità competenti nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese, ad eccezione del mese di luglio 2001, nel quale le domande sono presentate entro il 16 luglio 2001 per i prodotti di cui all'articolo 1, primo comma, ed entro il 23 luglio per i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma,

- il coefficiente uniforme di riduzione nonché la sospensione della presentazione di nuove domande si applicano quando le domande di titoli d'importazione determinano, nel periodo di applicazione del presente regolamento, il superamento del volume di 4848 tonnellate per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, primo comma, e del volume di 6684 tonnellate per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, secondo comma,

- la validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello del loro rilascio e, comunque, il 1o dicembre 2001.";

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Per i prodotti con origine cumulata CE/PTOM, all'atto dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, gli operatori presentano alle autorità doganali degli Stati membri copia dei titoli d'esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio(4), relativi allo zucchero utilizzato per detti prodotti."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

(2) GU L 58 del 26.2.2001, pag. 21.

(3) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 57.

(4) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

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