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Document 32001R1469

    Regolamento (CE) n. 1469/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia

    GU L 195 del 19.7.2001, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2001; abrog. impl. da 32001R1677

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1469/oj

    32001R1469

    Regolamento (CE) n. 1469/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia

    Gazzetta ufficiale n. L 195 del 19/07/2001 pag. 0001 - 0007


    Regolamento (CE) n. 1469/2001 del Consiglio

    del 16 luglio 2001

    recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(2), in particolare l'articolo 13,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

    (1) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping(3) e di un procedimento antisovvenzioni(4) relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.

    (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97(5) e (CE) n. 1891/97 del Consiglio(6), dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

    (3) Contemporaneamente, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE(7), gli impegni di 190 esportatori norvegesi e le importazioni nella Comunità del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia esportato da queste società sono stato pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti suddetti.

    (4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999(8) in seguito alla modifica della forma del dazio.

    B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

    (5) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di praticare certi prezzi minimi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità e di inviare alla Commissione relazioni trimestrali dettagliate su queste vendite.

    (6) Durante le visite effettuate nel novembre 2000 presso numerose società norvegesi che hanno offerto impegni per verificare i dati contenuti nelle loro relazioni sulle vendite, si è riscontrato che uno degli esportatori, la Haafa Fish AS (impegno n. 1/60, codice addizionale Taric 8302 ), aveva violato l'impegno fornendo informazioni fuorvianti circa determinate vendite e non rispettando i prezzi minimi all'importazione.

    (7) Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nella decisione 2001/544/CE(9).

    (8) Visto che la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno, vanno istituiti senza indugio dazi antidumping e dazi antisovvenzioni definitivi nei confronti della società in questione.

    C. CAMBIAMENTO DI NOME E DI PROPRIETARIO

    (9) Un esportatore norvegese che ha assunto impegni, la Polar Seafood Norway AS (impegno n. 1/140, codice addizionale Taric 8247 ), ha informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartiene è stato riorganizzato e che un'altra società del gruppo si occupa ora delle esportazioni nella Comunità. La società ha chiesto pertanto che il suo nome sia sostituito da quello della società collegata nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

    (10) Altri due esportatori, la Hydro Seafood Norway AS (impegno n. 1/66, codice addizionale Taric 8159 ) e la Hydro Seafood Rogaland AS (impegno n. 1/145, codice addizionale Taric 8256 ) hanno informato la Commissione di aver cambiato nome e proprietario, chiedendo che sia modificato di conseguenza l'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati.

    (11) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano tutte accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influiscono sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno.

    (12) La decisione della Commissione di cui al considerando 7 modifica pertanto le ragioni sociali della Polar Seafood Norway, della Hydro Seafood Norway AS e della Hydro Seafood Rogaland AS, che diventano, rispettivamente, la Polar Salmon AS, la Marine Harvest Norway AS e la Marine Harvest Rogaland AS nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

    D. CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

    (13) Alla Commissione è stato inoltre comunicato che due società norvegesi i cui impegni erano stati accettati, la Delfa Norge A/S (impegno n. 1/36, codice addizionale Taric 8134 ) e la OK-Fish Kvalheim AS (impegno n. 1/134, codice addizionale Taric 8239 ) hanno cessato di recente l'attività commerciale e sono state, o stanno per essere, liquidate. I nomi di queste due società, pertanto, sono stati depennati dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

    E. RITIRO VOLONTARIO DI UN IMPEGNO

    (14) Una volta mutata la sua configurazione commerciale, la Nova Sea AS (impegno n. 1/130, codice addizionale Taric 8235 ) ha informato la Commissione che intendeva ritirare l'impegno. Il nome di questa società è stato quindi depennato dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, allegato alla decisione 97/634/CE.

    (15) Considerata, tuttavia, la natura volontaria del ritiro, la società è stata informata che in futuro avrebbe potuto, qualora lo desiderasse (e a determinate condizioni), offrire nuovamente un impegno come nuovo esportatore a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999.

    F. MODIFICA DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999

    (16) In considerazione di quanto precede, occorre modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, in cui figura l'elenco delle società esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. a) Sono istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici Taric: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 e 0302 12 00*29 ), ex 0303 22 00 (codici Taric: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 e 0303 22 00*29 ), ex 0304 10 13 (codici Taric: 0304 10 13*21 e 0304 10 13*29 ) e ex 0304 20 13 (codici Taric: 0304 20 13*21 e 0304 20 13*29 ) originario della Norvegia ed esportato dalla Haafa Fish AS.

    b) I dazi non si applicano al salmone dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric: 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 e 0304 20 13*11 ). Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s'intende quello per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello stato membro di sbarco, mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari, dell'avvenuta cattura in mare.

    2. a) L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 3,8 %.

    b) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è di 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto. Se tuttavia il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo dei dazi compensativi e antidumping, risulta inferiore al prezzo minimo corrispondente di cui al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere equivale alla differenza tra il prezzo minimo e il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo dei dazi compensativi.

    3. Ai fini del paragrafo 2, si applicano i seguenti prezzi minimi per chilogrammo di peso netto del prodotto:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. Michel

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

    (3) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

    (4) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

    (5) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

    (6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

    (7) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/744/CE (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 82).

    (8) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2606/2000 (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 61).

    (9) Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    ELENCO DELLE SOCIETÀ I CUI IMPEGNI SONO STATI ACCETTATI E CHE SONO PERTANTO ESENTATE DAI DAZI ANTIDUMPING E DAI DAZI COMPENSATIVI DEFINITIVI

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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