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Document 32001R1439

    Regolamento (CE) n. 1439/2001 del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

    GU L 193 del 17.7.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1439/oj

    Related international agreement

    32001R1439

    Regolamento (CE) n. 1439/2001 del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

    Gazzetta ufficiale n. L 193 del 17/07/2001 pag. 0001 - 0002


    Regolamento (CE) n. 1439/2001 del Consiglio

    del 10 luglio 2001

    relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    considerando quanto segue:

    (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore(2), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo allo stesso allegato.

    (2) In seguito a tali negoziati, il 13 dicembre 2000 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste in tale accordo.

    (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

    (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito di tale accordo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, qui di seguito denominato "protocollo".

    Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento(3).

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    a) tonniere con sciabica:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) pescherecci con palangari di superficie:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se le domande di licenza di tali Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D. Reynders

    (1) Parere del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19.

    (3) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

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