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Document 32001R1239

Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

GU L 171 del 26.6.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1239/oj

32001R1239

Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 26/06/2001 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1239/2001 del Consiglio

del 19 giugno 2001

che rettifica il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2699/2000(2) ha modificato, in particolare, il titolo I del regolamento (CE) n. 2201/96(3) e adattato in conformità, senza alterarne la sostanza, le disposizioni che disciplinano il regime di aiuto alla trasformazione delle prugne secche ottenute da susine d'innesto e dei fichi secchi. Questo regime, incluso finora negli articoli da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 2201/96, si fonda d'ora in poi sull'articolo 6 bis dello stesso regolamento. Per tener conto di questa nuova presentazione, occorre rettificare il testo dell'articolo 31 del citato regolamento, che stabilisce le spese finanziate dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(2) Allo stesso articolo 31, è necessario sostituire il riferimento al regolamento (CEE) n. 729/70(4), abrogato, con il riferimento al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 2201/96 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 31

Le spese effettuate a norma degli articoli 2, 6 bis e 7 e dell'articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 10, paragrafo 3, sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(6)."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Winberg

(1) Parere del 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

(3) Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9).

(4) Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

(5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

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