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Document 32001R1232

Regolamento (CE) n. 1232/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

GU L 168 del 23.6.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1232/oj

32001R1232

Regolamento (CE) n. 1232/2001 della Commissione, del 22 giugno 2001, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 23/06/2001 pag. 0009 - 0010


Regolamento (CE) n. 1232/2001 della Commissione

del 22 giugno 2001

recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata ad alcune categorie di vino e/o a certe zone di produzione e può essere applicata ai vqprd su richiesta dello Stato membro interessato.

(2) Il governo italiano ha chiesto che venga autorizzata un'operazione di distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul suo territorio.

(3) La produzione elevata di vino da tavola in Italia nel corso delle campagne 1998/1999 e 1999/2000 (rispettivamente 44 e 45 milioni di hl) ha provocato l'accumulo di notevoli scorte di vini da tavola. Queste sono passate da 16,7 milioni di hl all'inizio della campagna 1998/1999 a 19,5 milioni di hl all'inizio della campagna 2000/2001.

(4) Questa evoluzione è accompagnata da cambiamenti nel settore del commercio estero. A causa delle vendemmie abbondanti in altri Stati membri durante la campagna in corso, sono aumentate le importazioni italiane di vini da tavola.

(5) Questa situazione ha inciso negativamente sull'andamento dei prezzi, che sono diminuiti mediamente del 2-8 % circa nella campagna in corso rispetto allo stesso periodo della precedente campagna. Inoltre la variazione dei prezzi è molto differenziata a seconda delle regioni e in talune di esse i prezzi sono scesi al di sotto dei prezzi medi.

(6) Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 1,2 milioni di hl di vini da tavola. La misura è aperta per un periodo limitato in modo da garantirne la massima efficacia. Non è opportuno stabilire un quantitativo massimo che ogni produttore può far distillare, poiché le quantità in deposito possono variare considerevolmente da un produttore all'altro e dipendono piuttosto dai risultati delle vendite che dalla produzione annua di ogni produttore.

(7) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2001(4). Oltre agli articoli di detto regolamento che fanno riferimento alla misura di distillazione prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono d'applicazione altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

(8) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di risolvere i problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da tale misura. Non è peraltro opportuno fissare tale prezzo ad un livello che pregiudichi la corretta applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(9) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento in modo da non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto tramite la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per un quantitativo massimo di 1,2 milioni di hl, per i vini da tavola in Italia.

Articolo 2

Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che fanno riferimento all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano alla misura oggetto del presente regolamento anche le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000:

- articolo 62, paragrafo 5, per il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

- articoli 66 e 67 per quanto concerne l'anticipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 25 giugno 2001 sino al 12 luglio 2001. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti di questo tipo non possono essere trasferiti.

Articolo 4

1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti succitati qualora il volume globale oggetto dei contratti presentati superi quello fissato all'articolo 1.

2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 27 luglio 2001, i contratti suddetti in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o settembre 2001, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.

3. Le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 15 ottobre 2001. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 gennaio 2002.

4. La cauzione è svincolata proporzionalmente alle quantità consegnate appena il produttore produce la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

5. Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini previsti, la cauzione viene incamerata.

6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

Articolo 5

Il prezzo minimo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 1,914 EUR per % vol e per ettolitro.

Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve possedere un titolo alcolometrico almeno di 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole grezzo consegnato è di 2,2812 EUR per % vol e per ettolitro. Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 1,1222 EUR per % vol per ettolitro. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 25 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(4) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 21.

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