This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32001R1092
Commission Regulation (EC) No 1092/2001 of 30 May 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2202/96 introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits
Regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi
Regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi
GU L 150 del 6.6.2001, p. 6–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2003; abrogato da 32003R2111
Regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi
Gazzetta ufficiale n. L 150 del 06/06/2001 pag. 0006 - 0016
Regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione del 30 maggio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6, considerando quanto segue (1) Il regolamento (CE) n. 2202/96 ha istituito un regime di aiuti per le organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità, elencati nell'articolo 1 del suddetto regolamento. (2) Per garantire un'applicazione uniforme del regime occorre definire le campagne di commercializzazione degli agrumi e i periodi equivalenti. (3) Il regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi è fondato su contratti che vincolano, da un lato, le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(4), e, dall'altro, le imprese di trasformazione. Le organizzazioni di produttori possono anche agire in alcuni casi come imprese di trasformazione. Occorre precisare il tipo e la durata dei contratti e gli elementi che devono figurarvi ai fini dell'applicazione del regime di aiuti. (4) Per ogni prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, i contratti devono essere stipulati entro una data determinata, sia per consentire alle organizzazioni di produttori di definire una programmazione, sia per garantire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione. Tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, è opportuno autorizzare i contraenti a modificare, mediante clausole aggiuntive ed entro un certo limite, i quantitativi inizialmente previsti nei contratti. (5) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è necessario che sia conosciuta dalle autorità competenti ogni organizzazione di produttori che commercializza la produzione di agrumi dei suoi membri, dei membri di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intenda beneficiare del regime di aiuti. Occorre altresì che le imprese di trasformazione che sottoscrivono contratti con queste organizzazioni di produttori comunichino alle autorità competenti gli elementi necessari per garantire il corretto funzionamento del regime. (6) Esiste uno stretto legame tra la materia prima consegnata all'industria di trasformazione e il prodotto finito ottenuto. Questa materia prima deve pertanto rispondere a determinati requisiti minimi. (7) Nelle domande di aiuto per ciascun prodotto devono figurare tutti gli elementi necessari per verificarne la regolarità, tenuto conto degli elementi che figurano nei contratti. (8) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti, le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione devono comunicare le informazioni opportune e tenere aggiornata una documentazione adeguata, nonché, in particolare, precisare le superfici coltivate ad arance, piccoli agrumi, limoni, pompelmi e pomeli sulla base del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione(6), e del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000(8), ai fini di ispezioni o di controlli ritenuti necessari. (9) Per la gestione del regime di aiuti occorre, da un lato, definire procedure di controllo fisico e documentale per le consegne e trasformazioni, imporre che venga eseguito un numero sufficientemente rappresentativo di verifiche delle domande di aiuto e, dall'altro, stabilire determinate sanzioni nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione che non abbiano rispettato la regolamentazione, segnatamente in caso di false dichiarazioni, di mancato rispetto dei contratti o di mancata trasformazione dei prodotti consegnati. (10) Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono quelle del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2729/1999(10). Occorre pertanto abrogare detto regolamento. (11) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I DEFINIZIONI E CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) "organizzazioni di produttori": le organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 e i gruppi di produttori prericonosciuti in forza dell'articolo 14 del medesimo regolamento; b) "associazione di organizzazioni di produttori": le associazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96; c) "singoli produttori": qualsiasi persona fisica o giuridica, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96, che coltivi nella propria azienda materie prime destinate alla trasformazione e che non appartenga ad alcuna organizzazione di produttori; d) "trasformatore": un'impresa di trasformazione che gestisca a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la fabbricazione di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96. Articolo 2 1. Le campagne di commercializzazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96, qui di seguito denominate "campagne", hanno la seguente durata: a) dal 1o ottobre al 30 settembre per: - le arance dolci, - i mandarini, le clementine e i satsuma, - i pompelmi e i pomeli; b) dal 1o giugno al 31 maggio per i limoni. 2. L'aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano mandarini, clementine e satsuma è concesso soltanto per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nel corso del periodo dal 1o ottobre al 30 giugno. 3. Per una determinata campagna, il "periodo equivalente" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 va: - dal 1o luglio della campagna precedente al 30 giugno della campagna in corso per le arance, - dal 1o ottobre al 30 giugno della campagna in corso per i mandarini, le clementine e i satsuma, - dal 1o luglio della campagna precedente al 30 giugno della campagna in corso per i pompelmi e i pomeli, - dal 1o marzo della campagna precedente al 28/29 febbraio della campagna in corso per i limoni. CAPITOLO II CONTRATTI Articolo 3 1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96, sui quali si fonda il regime di aiuti (in prosieguo: " i contratti"), sono stipulati per iscritto. Essi sono stipulati separatamente per ciascuno dei prodotti di base indicati all'articolo 1 del suddetto regolamento e recano un numero d'identificazione. I contratti possono assumere una delle forme seguenti: a) contratto vigente tra un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, da un lato, e un trasformatore, dall'altro; b) impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori coincide con il trasformatore. Per ciascuno dei prodotti di base di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, può essere in vigore un solo contratto di campagna e/o un solo contratto pluriennale alla volta tra un'organizzazione di produttori e un trasformatore. 2. I contratti riguardano: a) l'intera campagna di cui trattasi nel caso di contratti di campagna; b) almeno tre campagne nel caso di contratti pluriennali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2202/96. Per quanto riguarda le clementine, vengono stilati contratti distinti per ciascuna delle due destinazioni possibili: succo e segmenti. 3. Nei contratti viene indicato segnatamente quanto segue: a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori firmataria; b) il nome e l'indirizzo del trasformatore; c) il quantitativo di materie prime da consegnare per la trasformazione; nel caso dei contratti pluriennali, tale quantitativo è ripartito tra le varie campagne; d) il calendario delle consegne ai trasformatori; e) l'obbligo, per i trasformatori, di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto di cui trattasi; f) il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori per la materia prima, eventualmente differenziato secondo la varietà e/o la qualità e/o il trimestre di consegna; il pagamento può essere eseguito solo mediante trasferimento bancario o postale. Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo e le condizioni di pagamento; un eventuale ritardo di pagamento non può superare novanta giorni dalla data di consegna di ogni partita; g) le indennità previste in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dei contraenti, segnatamente per quanto riguarda i termini di pagamento e l'obbligo di consegnare e di accettare i quantitativi contrattuali. 4. Nel caso di contratti di campagna, il prezzo di cui al paragrafo 3, lettera f), può essere modificato, col mutuo consenso delle parti, mediante le clausole aggiuntive scritte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e unicamente per i quantitativi supplementari fissati in tali clausole. 5. I contratti pluriennali possono riguardare nel contempo la produzione dei membri dell'organizzazione di produttori che sottoscrive il contratto e la produzione dei membri di altre organizzazioni di produttori qualora si applichi l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96. 6. Per essere ammissibili all'aiuto di cui alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96, i quantitativi consegnati nell'ambito dei contratti pluriennali ammontano almeno a 1000 tonnellate per ciascun contratto, per ciascun prodotto considerato e per ciascuna campagna. 7. Nel caso di contratti pluriennali, il prezzo di cui al paragrafo 3, lettera f), per ciascuna campagna è già stabilito all'atto della sottoscrizione del contratto. Tuttavia, il prezzo da applicare per una determinata campagna potrà essere soggetto a revisione col mutuo consenso delle parti tramite una clausola aggiuntiva al contratto, stilata anteriormente al 1o luglio della campagna di cui trattasi per i limoni e anteriormente al 1o novembre della campagna di cui trattasi per gli altri prodotti. 8. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti, con particolare riguardo alle indennità che il trasformatore o l'organizzazione di produttori deve versare in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali. Articolo 4 Nel caso di un impegno di conferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il contratto relativo alla produzione dei membri dell'organizzazione di produttori di cui trattasi è considerato stipulato dopo che sono state trasmesse all'autorità competente le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo di ciascun produttore, nonché i riferimenti e le superfici delle parcelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima; b) la stima del raccolto totale; c) il quantitativo destinato alla trasformazione, suddiviso per tipo di contratti; d) il calendario delle consegne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d); e) l'impegno delle organizzazioni di produttori di trasformare i quantitativi consegnati nell'ambito del contratto. Tali informazioni sono trasmesse all'autorità competente entro il termine di cui all'articolo 6. Articolo 5 1. I contratti sono conclusi entro le seguenti date: a) il 1o novembre per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma, i pompelmi e i pomeli; b) il 1o luglio per i limoni. 2. Per i contratti di campagna, il quantitativo inizialmente previsto nel contratto di trasformazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), può essere modificato col mutuo consenso delle parti, mediante una o due clausole aggiuntive scritte. Il quantitativo globale previsto dalla clausola o dalle clausole non può essere superiore al 40 % del quantitativo iniziale previsto dal contratto. Se le clausole sono due, ciascuna non può riguardare un quantitativo superiore al 20 % del suddetto quantitativo iniziale. Le clausole recano il numero d'identificazione del contratto cui si riferiscono. I quantitativi consegnati dai nuovi membri di cui all'articolo 8, paragrafo 5, sono compresi in queste clausole. 3. Per i contratti pluriennali, il quantitativo previsto per ciascuna campagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), può essere modificato col mutuo consenso delle parti, mediante una clausola aggiuntiva scritta. Tale clausola reca il numero d'identificazione del contratto cui si riferisce. Essa è stipulata anteriormente al 1o luglio della campagna di cui trattasi per i limoni e anteriormente al 1o novembre della campagna di cui trattasi per gli altri prodotti. Per ogni campagna, il quantitativo da consegnare fissato nella clausola aggiuntiva non può essere superiore al 40 % del quantitativo fissato inizialmente nel contratto per la stessa campagna. Articolo 6 1. L'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette un esemplare di ciascun contratto e delle eventuali clausole aggiuntive all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la sua sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui è prevista la trasformazione. Detti esemplari devono pervenire alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto o della clausola aggiuntiva ed entro cinque giorni lavorativi dall'inizio delle consegne. Il totale dei quantitativi che figurano in tutti i contratti sottoscritti da una determinata organizzazione di produttori non può essere superiore, per prodotto, al quantitativo della produzione destinata alla trasformazione indicato dalla stessa organizzazione di produttori nel quadro dell'articolo 4, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c). 2. In circostanze eccezionali debitamente comprovate, gli Stati membri possono accettare contratti e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, a condizione che tale trasmissione tardiva non pregiudichi le possibilità di controllo. CAPITOLO III INFORMAZIONI DA COMUNICARE Articolo 7 1. Le organizzazioni di produttori che intendano beneficiare dell'aiuto previsto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96 e i trasformatori che intendano sottoscrivere contratti con dette organizzazioni ne informano l'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, l'organismo designato dallo Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione, entro trenta giorni prima dell'inizio della campagna. Essi comunicano in tale occasione le informazioni richieste dallo Stato membro di cui trattasi, necessarie per la gestione e il controllo del regime di aiuti. Fra queste informazioni figura in ogni caso la capacità oraria di estrazione, pastorizzazione e concentrazione di ogni unità di trasformazione. Gli Stati membri possono stabilire che le comunicazioni: a) siano fatte soltanto dalle nuove organizzazioni di produttori, o dai nuovi trasformatori, qualora le informazioni relative alle altre organizzazioni o agli altri trasformatori siano già disponibili; b) si riferiscano ad una sola campagna, a più campagne o ad un periodo illimitato. 2. Per ogni campagna, le organizzazioni di produttori e i trasformatori comunicano alle autorità competenti, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, la settimana in cui iniziano le consegne e la trasformazione. Tale obbligo si reputa adempiuto se le organizzazioni di produttori e i trasformatori forniscono la prova di aver inviato la comunicazione almeno otto giorni lavorativi prima del termine suddetto. 3. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni delle organizzazioni di produttori e dei trasformatori pervenute dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2. In tal caso non è concesso tuttavia alcun aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi già consegnati o in corso di consegna per i quali, secondo le autorità competenti, non è possibile un adeguato controllo sui requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto. Articolo 8 1. L'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la sua sede sociale le seguenti informazioni per ciascun prodotto: a) il nome e l'indirizzo di ciascun produttore con cui sono stati stipulati contratti, nonché i riferimenti e le superfici delle parcelle su cui ciascun produttore coltiva la materia prima; b) la stima del raccolto totale; c) il quantitativo destinato alla trasformazione; d) le rese medie per ettaro dell'organizzazione di produttori e la percentuale media di tale quantitativo consegnata alla trasformazione durante le due campagne precedenti. 2. Le organizzazioni di produttori o i singoli produttori di cui trattasi forniscono le informazioni previste al paragrafo 1 all'organizzazione di produttori firmataria del contratto, che le trasmette all'organismo designato dallo Stato membro, qualora l'organizzazione di produttori firmataria del contratto: a) commercializzi la produzione destinata alla trasformazione dei membri di altre organizzazioni di produttori, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96; e/o b) ammetta a beneficiare del regime di aiuti singoli produttori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96. 3. Per poter beneficiare degli aiuti, le organizzazioni di produttori e i singoli produttori di cui al paragrafo 2 sottoscrivono accordi con l'organizzazione di produttori firmataria del contratto. Questi accordi riguardano l'intera produzione agrumicola consegnata alla trasformazione dalle organizzazioni di produttori e dai singoli produttori di cui trattasi e recano almeno i seguenti elementi: a) numero di campagne oggetto dell'accordo; b) quantitativi da consegnare alla trasformazione, ripartiti per produttore, per prodotto e secondo il calendario delle consegne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d); c) effetti del mancato rispetto dell'accordo. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti di cui al primo comma, con particolare riguardo alle indennità che l'organizzazione di produttori o il singolo produttore devono versare in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali. 4. Entro trenta giorni prima dell'inizio della campagna di cui trattasi, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, unitamente a una copia degli accordi di cui al paragrafo 3, all'organismo di cui al paragrafo 1. 5. Qualora un produttore aderisca ad un'organizzazione di produttori successivamente alle date di cui al paragrafo 4, le informazioni menzionate ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, gli accordi di cui al paragrafo 3 sono trasmessi, per quanto riguarda il nuovo membro, all'organismo indicato al paragrafo 1 entro trenta giorni dalla data a partire dalla quale la sua adesione ha efficacia. 6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettera a), e del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo: - il sistema di identificazione delle parcelle è quello applicato per il sistema integrato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92. Le superfici devono essere dichiarate in ettari con due decimali. Per determinare la superficie delle parcelle in occasione dei controlli in loco previsti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3887/92, - il nome e l'indirizzo di ciascun produttore possono essere sostituiti da ogni altra informazione prevista dalla normativa nazionale, tale da consentire alle autorità competenti di determinare in modo inequivocabile il produttore in questione. CAPITOLO IV MATERIE PRIME Articolo 9 I prodotti consegnati dalle organizzazioni di produttori ai trasformatori nell'ambito di un contratto devono rispondere ai requisiti minimi fissati nell'allegato. Articolo 10 1. Le organizzazioni di produttori notificano, entro le ore 18 del giorno lavorativo precedente, ogni consegna all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene eseguita la trasformazione. Nella notificazione si specifica in particolare il quantitativo da consegnare, l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e il numero d'identificazione del contratto al quale si riferisce la consegna. La notificazione è inoltrata per via elettronica o informatica e l'organismo destinatario ne conserva traccia scritta per almeno tre anni. L'organismo competente può chiedere le informazioni supplementari che ritiene necessarie per il controllo fisico delle consegne. Qualora i dati di cui al primo comma vengano modificati dopo la loro notificazione, i nuovi dati sono notificati secondo le stesse modalità della notificazione iniziale prima della partenza per la consegna. Dopo la notificazione iniziale, è ammessa una sola modifica. 2. Per ogni prodotto, al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita consegnata nell'ambito di un contratto e ammessa alla trasformazione, viene rilasciato un certificato di consegna che precisa quanto segue: a) la data e l'ora dello scarico; b) l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato; c) il numero d'identificazione del contratto al quale la partita si riferisce; d) il peso lordo e il peso netto; e) ove del caso, il tasso di riduzione, calcolato in applicazione dei criteri minimi di qualità fissati nell'allegato. Il certificato di consegna è redatto in quattro esemplari. Esso viene firmato dal trasformatore, o dal suo rappresentante, e dall'organizzazione di produttori, o dal suo rappresentante. Le firme sono precedute dalla menzione manoscritta "per accordo". Ogni certificato reca un numero d'identificazione. Il trasformatore e l'organizzazione di produttori conservano un esemplare ciascuno del certificato di consegna. Ai fini del controllo, l'organizzazione di produttori trasmette un esemplare agli organismi di cui al paragrafo 1 entro il quinto giorno lavorativo successivo alla settimana di consegna. 3. Qualora una partita appartenga, totalmente o parzialmente, a produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), l'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette una copia del certificato previsto al paragrafo 2 del presente articolo a ciascuna organizzazione di produttori interessata e ai singoli produttori in causa. 4. Per ogni trimestre dall'inizio della campagna ed entro il 10 del mese successivo, le organizzazioni di produttori notificano all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene eseguita la trasformazione, i quantitativi consegnati, suddivisi per partita e per prodotto. Per i quantitativi consegnati nell'ambito di contratti viene eseguita una ripartizione per contratto e secondo l'importo dell'aiuto corrispondente. 5. I documenti prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché contengano le informazioni elencate al paragrafo 2. Articolo 11 1. Per ogni trimestre dall'inizio della campagna ed entro il 10 del mese successivo, i trasformatori che sottoscrivono contratti con le organizzazioni di produttori notificano all'organismo designato dallo Stato membro in cui l'organizzazione di produttori ha la sua sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene eseguita la trasformazione, le informazioni seguenti per ogni prodotto: a) il quantitativo di prodotti ricevuti per ciascuna partita e per ciascun contratto, nonché il quantitativo di prodotti ricevuti al di fuori del contratto; b) i quantitativi di succo ottenuti, ripartiti secondo il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti; c) la resa media in succo, espressa in peso, della materia prima e la concentrazione del succo, espressa in gradi Brix; d) i quantitativi di segmenti ottenuti, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti. I quantitativi sono espressi in peso netto. Le notificazioni sono firmate dal trasformatore che ne attesta in tal modo la veridicità. 2. Entro quarantacinque giorni dalla fine delle operazioni di trasformazione della campagna, i trasformatori comunicano all'organismo di cui al paragrafo 1, per ciascun prodotto, quanto segue: a) i quantitativi ricevuti, ripartiti per prodotto finito ottenuto; b) i quantitativi ricevuti nell'ambito dei contratti, ripartiti per trimestre di consegna e per tipo di contratto, vale a dire di campagna e pluriennale; c) i quantitativi ricevuti nell'ambito dei contratti, ripartiti per prodotto finito ottenuto; d) i quantitativi di ciascun prodotto finito ottenuto dai quantitativi di cui alla lettera a); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix; e) i quantitativi di ciascun prodotto finito ottenuto dai quantitativi di cui alla lettera c); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix; f) i quantitativi di ciascun prodotto finito in giacenza alla fine delle operazioni di trasformazione della campagna. I quantitativi sono espressi in peso netto. CAPITOLO V DOMANDE DI AIUTO Articolo 12 1. Le organizzazioni di produttori presentano le domande di aiuto, per prodotto e per campagna, all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale. Tali domande di aiuto sono presentate: a) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il primo semestre della campagna, entro: - il 31 dicembre per i limoni, - il 30 aprile per gli altri prodotti; b) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il secondo semestre della campagna, tranne i mandarini e le clementine, entro: - il 30 giugno della campagna successiva per i limoni, - il 31 ottobre della campagna successiva per le arance, i pompelmi e i pomeli; c) per i mandarini e le clementine ammessi alla trasformazione durante il terzo trimestre della campagna, entro il 31 luglio. 2. In casi eccezionali, debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare domande di aiuto dopo i termini stabiliti al paragrafo 1, se ciò non implica incidenze sfavorevoli per il controllo del regime di aiuti alla produzione. 3. Se la domanda di aiuto viene presentata dopo la scadenza dei termini ultimi previsti al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo è superiore a 15 giorni, non viene versato alcun aiuto. Tali disposizioni non sono applicabili nel caso in cui venga fatto ricorso al paragrafo 2. 4. Per le clementine vengono presentate domande di aiuto distinte per ciascuna destinazione possibile: succo e segmenti. Articolo 13 1. Ogni domanda di aiuto di cui all'articolo 12 reca in particolare le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori; b) il quantitativo oggetto della domanda di aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto e in funzione dell'importo dell'aiuto corrispondente, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati; c) il prezzo medio di vendita per il quantitativo consegnato nell'ambito dei contratti; d) il quantitativo consegnato al di fuori del contratto nel corso dello stesso periodo e il suo prezzo medio di vendita. 2. L'organismo competente dello Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto versa l'aiuto non appena ha eseguito i controlli previsti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e controllato la corrispondenza tra la domanda di aiuto e i certificati di consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 2, relativi al prodotto in questione. Qualora la trasformazione avvenga in un altro Stato membro, quest'ultimo fornisce allo Stato membro in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto la prova che il prodotto è stato effettivamente consegnato e ammesso alla trasformazione. Non è concesso alcun aiuto in mancanza della prova di cui al comma precedente, né per i quantitativi per i quali non sono stati eseguiti i controlli di cui al primo comma. Articolo 14 L'aiuto è versato alle organizzazioni di produttori: a) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il primo semestre della campagna, entro: - il 28/29 febbraio per i limoni, - il 30 giugno per gli altri prodotti; b) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il secondo semestre della campagna, tranne i mandarini e le clementine, entro: - il 31 agosto della campagna successiva per i limoni, - il 31 dicembre della campagna successiva per le arance, i pompelmi e i pomeli; c) per i mandarini e le clementine ammessi alla trasformazione durante il terzo trimestre della campagna, entro il 30 settembre. Articolo 15 Entro i 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'aiuto, l'organizzazione di produttori versa integralmente, tramite trasferimento bancario o postale, gli importi ricevuti ai suoi membri e, ove del caso, ai produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b). Nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), tale versamento può essere effettuato mediante accreditamento. Nel caso di un'organizzazione di produttori costituita, in tutto o in parte, da membri che, a loro volta, sono persone giuridiche composte da produttori, tali persone giuridiche trasferiscono il versamento di cui al primo comma ai produttori entro quindici giorni lavorativi. CAPITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI Articolo 16 1. Fatte salve le disposizioni del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri adottano le misure necessarie per: a) garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento; b) prevenire e perseguire le irregolarità e applicare le sanzioni previste dal presente regolamento; c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze; d) verificare i registri di cui agli articoli 17 e 18 ed accertarne la concordanza con la contabilità imposta dalla normativa nazionale alle organizzazioni di produttori e ai trasformatori; e) effettuare i controlli previsti all'articolo 19, senza preavviso e nei periodi adeguati. 2. Gli Stati membri devono programmare i loro controlli di concordanza tenendo conto di un'analisi di rischio che prenda in considerazione, fra l'altro: a) le constatazioni fatte in occasione dei controlli eseguiti negli anni precedenti; b) l'evoluzione rispetto all'anno precedente; c) la resa della materia prima per zona di produzione omogenea; d) il rapporto tra i quantitativi consegnati e la stima del raccolto totale; e) la resa della materia prima in termini di prodotto finito. I criteri su cui si basa l'analisi di rischio vengono periodicamente aggiornati. 3. Qualora vengano riscontrate irregolarità o anomalie, gli Stati membri aumentano la frequenza e il tasso dei controlli di cui all'articolo 19 in funzione della gravità delle constatazioni effettuate. Articolo 17 1. Le organizzazioni di produttori che consegnano prodotti all'industria di trasformazione tengono un registro per ciascun prodotto consegnato. Nei registri figurano almeno le indicazioni seguenti: a) per i quantitativi consegnati nell'ambito di contratti pluriennali: i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono; ii) il peso netto di ogni partita consegnata e ammessa alla trasformazione, diminuito, se del caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente; b) per i quantitativi consegnati nell'ambito di contratti di campagna: i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono; ii) il peso netto di ogni partita consegnata e ammessa alla trasformazione, diminuito, se del caso, in funzione del tasso di riduzione, e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente; iii) i quantitativi totali consegnati, per giorno di consegna, ripartiti secondo l'aiuto applicabile; c) per i quantitativi consegnati al di fuori di un contratto: i) le partite consegnate, per giorno di consegna, e il nome e l'indirizzo del trasformatore; ii) il peso netto di ciascuna partita consegnata e ammessa alla trasformazione. 2. L'organizzazione di produttori e i produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, tengono a disposizione delle autorità nazionali di controllo le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Per ciascun prodotto di base e per ciascun produttore con cui sono stati stipulati contratti, tali informazioni devono consentire di stabilire la corrispondenza tra le superfici, il raccolto totale, i quantitativi totali consegnati all'organizzazione di produttori, i quantitativi consegnati alla trasformazione e il versamento degli aiuti. L'organizzazione di produttori e i produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono soggetti alle ispezioni o ai controlli ritenuti necessari dalle autorità competenti e tengono tutti i registri supplementari prescritti da queste autorità per i controlli che giudicano necessari. 3. Gli Stati membri possono stabilire la forma materiale o informatica dei registri di cui ai paragrafi 1 e 2. I registri o documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché contengano le informazioni elencate al paragrafo 1. Articolo 18 1. I trasformatori tengono un registro per ciascun prodotto acquistato. Nei registri figurano almeno le indicazioni seguenti: a) per i quantitativi acquistati presso organizzazioni di produttori nell'ambito di contratti: i) le partite ricevute, per giorno di consegna, e il numero d'identificazione del contratto a cui si riferiscono; ii) il peso netto di ogni partita ricevuta e ammessa alla trasformazione e il numero d'identificazione del certificato di consegna corrispondente, nonché l'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato; b) per gli altri quantitativi acquistati: i) le partite ricevute, per giorno di consegna, e il nome e l'indirizzo del venditore; ii) il peso netto di ogni partita ricevuta; c) i quantitativi di succo ottenuti giornalmente, ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti; d) i quantitativi di segmenti ottenuti giornalmente, precisando i quantitativi ottenuti da partite consegnate nell'ambito di contratti; e) i quantitativi e i prezzi dei prodotti finiti acquistati giornalmente dal trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del venditore; per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix; f) i quantitativi e i prezzi dei prodotti finiti che lasciano giornalmente lo stabilimento del trasformatore, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario; per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix; queste indicazioni possono figurare nel registro sotto forma di riferimento a documenti giustificativi che esistono altrove, purché tali documenti contengano le informazioni summenzionate; g) i quantitativi dei prodotti finiti in giacenza alla fine della campagna; per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix. I quantitativi sono espressi in peso netto. 2. Il trasformatore conserva, durante i cinque anni successivi alla fine della campagna di trasformazione di cui trattasi, le prove del pagamento di tutte le materie prime acquistate nell'ambito del contratto o delle eventuali clausole aggiuntive. Egli conserva inoltre, per cinque anni, la prova del pagamento o della vendita del succo trasformato da esso acquistato o venduto. Il trasformatore aggiorna quotidianamente, per ciascun stabilimento, i registri relativi alle scorte di succhi e/o di segmenti. 3. Il trasformatore è soggetto alle ispezioni o ai controlli ritenuti necessari dalle autorità competenti e tiene tutti i registri supplementari prescritti da queste autorità per i controlli che giudicano necessari. 4. Gli Stati membri possono stabilire la forma materiale o informatica dei registri di cui ai paragrafi 1 e 3. I registri o documenti contabili prescritti dalle normative nazionali possono essere utilizzati per l'applicazione del presente articolo, purché contengano le informazioni elencate al paragrafo 1. Articolo 19 1. Per ogni organizzazione di produttori, prodotto e campagna, vengono eseguiti: a) controlli fisici almeno: - sul 5 % delle superfici di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, - sul 20 % dei quantitativi consegnati alla trasformazione nel quadro di ciascun contratto, al fine di verificare la concordanza con i certificati di consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e il rispetto dei requisiti minimi di qualità di cui all'articolo 9; b) controlli amministrativi e contabili almeno: - sul 5 % dei produttori con cui sono stati stipulati contratti, al fine di verificare, in particolare, che le superfici, il raccolto totale, il quantitativo consegnato all'organizzazione di produttori e il quantitativo consegnato alla trasformazione corrispondano ai versamenti degli aiuti di cui all'articolo 15, - sul 10 % degli accordi di cui all'articolo 8, paragrafo 3; c) controlli amministrativi e contabili al fine di verificare che i quantitativi consegnati all'organizzazione di produttori dai produttori di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, i quantitativi consegnati alla trasformazione, i certificati di consegna di cui all'articolo 10 e i quantitativi indicati nella domanda di aiuto corrispondano ai versamenti degli aiuti di cui all'articolo 15; d) verifiche amministrative sulla totalità delle domande di aiuto di cui all'articolo 12. 2. Per ogni trasformatore, stabilimento, prodotto ricevuto e campagna vengono eseguiti: a) controlli fisici almeno: - sul 10 % dei prodotti finiti, per verificare la resa della materia prima in termini di prodotto finito ottenuto nel quadro dei contratti e al di fuori dei contratti; b) controlli amministrativi e contabili almeno: - sul 5 % delle partite ricevute nell'ambito di ciascuno dei due tipi di contratto, di campagna e pluriennali; essi vertono sul legame reale con un contratto, sui certificati di consegna di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sull'identificazione precisa del mezzo di trasporto utilizzato e sul rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, - sul 10 % dei trasferimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f); c) almeno due volte all'anno controlli fisici e contabili sulla totalità delle scorte esistenti di prodotti finiti, per verificarne la corrispondenza con i prodotti finiti fabbricati, acquistati e venduti. Inoltre, i controlli mirano a verificare la corrispondenza fra: a) le fatture di acquisto e di vendita dei succhi, da un lato; b) i quantitativi di materia prima ricevuti dall'industria, i quantitativi di succhi elaborati, i quantitativi di succhi acquistati e i quantitativi di succhi venduti o in giacenza, dall'altro. Articolo 20 1. Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto, richiesto per una determinata campagna, è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo forma oggetto di una riduzione, salvo se la differenza risulta imputabile ad errore manifesto. La riduzione applicata corrisponde alla differenza constatata. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario rimborsa il doppio della differenza, maggiorato di un interesse calcolato in base al periodo intercorso tra il pagamento e la restituzione dell'indebito. Il tasso dell'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali. 2. Se la differenza di cui al paragrafo 1 supera il 20 %, il beneficiario perde ogni diritto all'aiuto e, ove questo sia già stato versato, rimborsa la totalità dell'importo percepito, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1. Se la differenza supera il 30 %, l'organizzazione di produttori è inoltre esclusa dal regime di aiuto per il prodotto in causa per le tre campagne successive. 3. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni relative al versamento degli aiuti, alle condizioni previste all'articolo 15. In particolare, essi prevedono sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori in funzione della gravità dell'inadempienza. 5. Salvo casi di forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di un prodotto consegnato nell'ambito di un contratto pluriennale per una campagna di commercializzazione è inferiore al quantitativo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, l'aiuto corrispondente è ridotto del 50 % per tale campagna. Se l'aiuto è già stato pagato, il beneficiario restituisce la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto, maggiorata di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1. Se l'inosservanza del quantitativo minimo concerne simultaneamente tre o più contratti pluriennali, per una campagna di commercializzazione, l'organizzazione di produttori di cui trattasi è esclusa dalla firma dei nuovi contratti pluriennali dal momento in cui l'inosservanza è accertata. Lo Stato membro decide la durata dell'esclusione in base alla gravità dell'inadempienza. L'esclusione ha una durata di almeno due campagne. Il disposto del primo comma si applica a ogni contratto. 6. Salvo casi di forza maggiore, qualora si constati che i quantitativi ammessi alla trasformazione per una campagna di commercializzazione nell'ambito di ciascun contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), sono inferiori ai quantitativi, contrattuali previsti per la campagna considerata, comprese le eventuali clausole aggiuntive, l'aiuto corrispondente al contratto in questione è ridotto: - del 20 % se la differenza nei quantitativi ammessi alla trasformazione è pari o superiore al 20 % ma inferiore al 30 % dei quantitativi contrattuali, - del 30 % se la differenza nei quantitativi ammessi alla trasformazione è pari o superiore al 30 % ma inferiore al 40 % dei quantitativi contrattuali, - del 40 % se la differenza nei quantitativi ammessi alla trasformazione è pari o superiore al 40 % ma inferiore al 50 % dei quantitativi contrattuali. Non è concesso alcun aiuto se la differenza nei quantitativi ammessi alla trasformazione è pari o superiore al 50 % dei quantitativi contrattuali. Se l'aiuto è già stato pagato, l'organizzazione di produttori restituisce la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto, maggiorata di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1. Per i contratti pluriennali, nel caso in cui sia possibile applicare simultaneamente i paragrafi 5 e 6, si applica la sanzione più elevata. 7. Qualora si constati la risoluzione, totale o parziale, di un contratto di trasformazione prima della sua scadenza, l'organizzazione di produttori firmataria del contratto rimborsa il 40 % degli aiuti ricevuti a titolo del contratto stesso, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1, secondo comma. Inoltre, nel caso di contratti pluriennali: - un'organizzazione di produttori che abbia receduto, del tutto o in parte, da due o più contratti nel corso di una stessa campagna di commercializzazione non può concludere alcun contratto pluriennale a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per la durata di tre campagne, a partire dal momento in cui l'organismo competente dello Stato membro interessato constata la risoluzione del contratto, - tranne in caso di fallimento del trasformatore, la mancata consegna di un prodotto per una delle campagne del contratto è assimilata alla risoluzione del contratto in questione. 8. Salvo in caso di errore manifesto, se i controlli delle superfici previsti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), rivelano una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata, per l'insieme delle superfici controllate, l'aiuto dovuto alle organizzazioni di produttori viene ridotto: - di una percentuale pari alla differenza constatata, se questa è superiore al 5 %, ma uguale o inferiore al 20 % della superficie determinata, - del 30 %, se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata. La riduzione dell'aiuto così calcolata è ridotta della metà qualora la superficie dichiarata sia inferiore alla superficie effettivamente determinata. 9. In caso di recidiva da parte di un'organizzazione di produttori, lo Stato membro revoca il riconoscimento dell'organizzazione di produttori o il prericonoscimento nel caso di un gruppo di produttori. Articolo 21 1. Salvo casi di forza maggiore, qualora si constati che il quantitativo di un prodotto ammesso alla trasformazione nell'ambito dei contratti non è stato totalmente trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, il trasformatore versa un importo pari al doppio dell'importo unitario dell'aiuto corrispondente al contratto, moltiplicato per il quantitativo in questione di materia prima non trasformata, maggiorato di un interesse calcolato conformemente all'articolo 20, paragrafo 1. Inoltre, il trasformatore non potrà sottoscrivere nuovi contratti: - per la campagna successiva alla constatazione, se la differenza di cui al primo comma non supera il 10 %, - per le due campagne successive alla constatazione, se la differenza è superiore al 10 %, ma uguale o inferiore al 20 %, - per le tre campagne successive alla constatazione, se la differenza supera il 20 %. 2. Inoltre, gli Stati membri prevedono l'esclusione del trasformatore dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 2202/96 se: - un'organizzazione di produttori effettua una falsa dichiarazione di concerto con tale trasformatore, - il trasformatore non paga il prezzo previsto all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), - il trasformatore non paga le penali previste al paragrafo 1. Lo Stato membro stabilisce, in funzione della gravità del caso, la durata del periodo in cui il trasformatore non può beneficiare del regime per la trasformazione. 3. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati all'organismo pagatore competente e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Articolo 22 1. Al fine di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali si tiene conto dei quantitativi consegnati alla trasformazione nel quadro del regolamento (CE) n. 2202/96, in ciascuno Stato membro in questione. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. CAPITOLO VII COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE Articolo 23 1. Ogni Stato membro interessato notifica alla Commissione quanto segue: a) prima dell'inizio di ogni campagna, ove del caso, il ricorso alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2202/96 e i quantitativi dei due sottogruppi in questione; b) per ciascun prodotto, il quantitativo contrattuale per la campagna in corso, suddiviso per tipi di contratto, entro le date seguenti: i) il 15 agosto per i limoni, ii) il 15 dicembre per gli altri prodotti; c) il quantitativo di ciascun prodotto consegnato per la trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96, nei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ed entro le date seguenti: i) il 1o aprile della campagna in corso per i limoni, ii) il 1o agosto della campagna in corso per gli altri prodotti. Nel caso delle clementine, tale quantitativo sarà suddiviso tra i prodotti consegnati per la trasformazione in segmenti, da un lato, e quelli destinati alla trasformazione in succhi, dall'altro. 2. Per ciascun prodotto, entro il 1o gennaio della campagna successiva, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione quanto segue: a) i quantitativi ricevuti dai trasformatori, ripartiti per prodotto finito ottenuto; b) i quantitativi ricevuti dai trasformatori nell'ambito dei contratti, ripartiti per tipo di contratto, cioè di campagna o pluriennale; c) i quantitativi ricevuti dai trasformatori nell'ambito dei contratti, ripartiti per prodotto finito ottenuto; d) i quantitativi di prodotto finito ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera a); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix; e) i quantitativi di prodotto finito ottenuti dai quantitativi di cui alla lettera c); per il succo, tali quantitativi sono ripartiti secondo il grado di concentrazione, espresso in gradi Brix; f) i quantitativi di ciascun prodotto finito in giacenza alla fine delle operazioni di trasformazione della campagna; g) i quantitativi oggetto di contratto e consegnati, per tipo di contratto, cioè di campagna o pluriennale; h) i quantitativi consegnati, suddivisi secondo l'importo dell'aiuto corrispondente; i) gli importi, espressi in moneta nazionale, delle spese relative agli aiuti versati alle organizzazioni di produttori. I quantitativi sono espressi in peso netto. 3. Per ciascun prodotto, entro il 1o gennaio della campagna successiva, ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione una relazione sui controlli effettuati durante la campagna precedente, con l'indicazione del numero dei controlli e i risultati ripartiti per categoria di constatazione. CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 24 Per la campagna 2001/2002 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 6, i riferimenti delle parcelle sono costituiti dai riferimenti catastali o da qualsiasi altra indicazione riconosciuta equivalente dall'organismo di controllo. Articolo 25 Il regolamento (CE) n. 1169/97 è abrogato con effetto, per ciascuno dei prodotti considerati, dalla fine della campagna di commercializzazione 2000/01. Articolo 26 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. (2) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9. (3) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (4) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3. (5) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. (6) GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6. (7) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36. (8) GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8. (9) GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15. (10) GU L 328 del 22.12.1999, pag. 35. ALLEGATO REQUISITI MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 I prodotti consegnati alla trasformazione devono: 1) essere interi, di qualità sana, leale e mercantile e idonei alla trasformazione; sono esclusi i prodotti colpiti da marciume; 2) rispettare i valori minimi seguenti: a) Prodotti destinati alla trasformazione in succo >SPAZIO PER TABELLA> b) Prodotti destinati alla trasformazione in segmenti >SPAZIO PER TABELLA> Il calibro minimo delle clementine e dei satsuma destinati a essere trasformati in segmenti dev'essere di 45 mm.