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Document 32001R1046

Regolamento (CE) n. 1046/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi

GU L 145 del 31.5.2001, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2001; abrogato da 32001R1459

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1046/oj

32001R1046

Regolamento (CE) n. 1046/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31/05/2001 pag. 0031 - 0034


Regolamento (CE) n. 1046/2001 della Commissione

del 30 maggio 2001

relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(3), in particolare l'articolo 39, paragrafo 41,

considerando quanto segue:

(1) A causa dell'insorgenza dell'afta epizootica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, le autorità di tale paese hanno istituito zone di protezione e di sorveglianza in conformità dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica(4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. In queste zone è pertanto temporaneamente vietato il commercio di vitelli e suini.

(2) Le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi. È quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato per gli animali vivi provenienti dalle zone colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario.

(3) Per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno separare i suini e i vitelli prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto all'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio(5), modificata dalla direttiva 92/118/CEE(6).

(4) L'attuazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno è ostacolata dai problemi di capacità attualmente esistenti negli impianti di fusione in cui si deve procedere alla trasformazione degli animali vivi. Occorre pertanto consentire l'immagazzinamento degli animali abbattuti in depositi frigoriferi e fissare le condizioni di sorveglianza e di controllo da rispettare nel corso di tali operazioni.

(5) È opportuno concedere un aiuto per la consegna alle autorità competenti dei suini, dei suinetti e dei vitelli all'ingrasso provenienti dalle zone in questione.

(6) Le restrizioni veterinarie e le limitazioni degli scambi saranno certamente mantenute per diversi mesi. È quindi ragionevole e giustificato interrompere la produzione di suinetti, vietando l'inseminazione delle scrofe. Si eviterà in questo modo la necessità di abbattere i suinetti tra qualche mese e si ridurranno al tempo stesso la densità dei suini e il rischio di un'ulteriore diffusione dell'epizoozia.

(7) È opportuno introdurre nel presente regime di sostegno il divieto d'inseminazione delle scrofe per i produttori che consegnano suinetti. I produttori devono mantenere nell'azienda le scrofe non inseminate per tutta la durata del divieto, prima di poter ricominciare la produzione di suinetti. È quindi giustificato compensare le spese connesse al mantenimento delle scrofe attraverso un aiuto mensile concesso nel corso del periodo in cui si applica il divieto d'inseminazione.

(8) Le autorità competenti dei Paesi Bassi devono adottare le disposizioni necessarie per la concessione dell'aiuto avvalendosi, per quanto riguarda la presentazione delle domande, le misure di controllo e le sanzioni, delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000(8), applicandole per analogia.

(9) Tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene adeguata una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato.

(10) È necessario disporre che le autorità dei Paesi Bassi adottino tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e ne informino la Commissione.

(11) Le restrizioni alla libera circolazione di suini e vitelli sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso degli animali e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del loro benessere. Appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento con efficacia retroattiva a partire dal 27 aprile 2001.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per le carni suine e le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 27 aprile 2001, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi per la consegna di suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 80 kg in media per partita.

2. A decorrere dal 27 aprile 2001, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all'atto della consegna, a queste ultime, di suinetti di cui al codice NC 0103 91 10. In deroga alle disposizioni della nomenclatura combinata, il peso dei suinetti può essere superiore a 50 kg, senza superare tuttavia 60 kg in media per partita. Possono essere consegnati soltanto suinetti che non sono ingrassati in un'azienda a circuito chiuso o che non possono essere utilizzati per il proprio fabbisogno da un'azienda a circuito chiuso.

3. A decorrere dal 27 aprile 2001, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all'atto della consegna, a queste ultime, di vitelli di età inferiore a 12 mesi di cui al codice NC 0102 90.

Articolo 2

Possono essere consegnati esclusivamente animali vivi allevati nelle zone di produzione e di sorveglianza situate nelle regioni amministrative elencate nell'allegato I del presente regolamento, a condizione che alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle autorità dei Paesi Bassi, che gli animali non siano vaccinati contro l'afta epizootica e che alla data della consegna non sia autorizzato il trasporto di animali dall'azienda al macello a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/511/CEE.

Articolo 3

Gli animali sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in un impianto di fusione e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto all'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

Gli animali possono tuttavia essere trasportati in un macello in cui si procederà immediatamente al loro abbattimento e all'immagazzinamento in un deposito frigorifero prima del trasporto nell'impianto di fusione. Le operazioni di abbattimento e di immagazzinamento devono svolgersi secondo le disposizioni dell'allegato II.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi.

Articolo 4

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per i suini all'ingrasso è fissato, franco azienda, a 113 EUR per 100 chilogrammi peso vivo in media per partita.

Per i suini all'ingrasso di peso superiore a 120 chilogrammi in media per partita, l'aiuto non può superare quello fissato per i suini all'ingrasso di peso pari a 120 chilogrammi in media per partita.

2. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per i suinetti è fissato, franco azienda, a 20 EUR per capo, più 0,95 EUR per chilogrammo peso vivo in media per partita per animale.

Per i suinetti di peso superiore a 25 chilogrammi in media per partita, l'aiuto non può superare quello fissato per i suinetti di peso pari a 25 chilogrammi in media per partita.

3. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per i vitelli è fissato, franco azienda, a 200 EUR per 100 chilogrammi peso vivo. Per i vitelli di peso superiore a 260 chilogrammi in media per partita, l'aiuto non può superare quello fissato per i vitelli di peso pari a 260 chilogrammi in media per partita.

Articolo 5

1. I produttori beneficiari dell'aiuto per i suinetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono soggetti, per quanto riguarda le loro scrofe, al divieto d'inseminazione introdotto dalle autorità dei Paesi Bassi per tali produttori. Essi possono fruire, se lo richiedono, dell'aiuto concesso dalle autorità competenti dei Paesi Bassi per le scrofe della loro azienda sottoposte a tale divieto.

2. L'aiuto è fissato a 35 EUR per scrofa al mese. Esso è concesso per le scrofe ammissibili, mantenute nell'azienda del richiedente per l'intera durata del divieto d'inseminazione e per un periodo di quattro mesi dalla sospensione del divieto.

Ogni scrofa non deve essere inseminata per un periodo corrispondente almeno alla durata del divieto. Il numero di mesi per il quale è concesso l'aiuto è pari alla durata del divieto d'inseminazione. L'aiuto può essere versato al più tardi dopo la fine del periodo di cui al primo comma.

3. Le autorità dei Paesi Bassi adottano tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'aiuto di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alla definizione dei capi ammissibili e alla loro identificazione.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande, le misure di controllo e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4 e paragrafo 5, primo comma, all'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7 ter, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 5, all'articolo 10 ter, all'articolo 10 sexies, paragrafo 1, e agli articoli 11 e 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.

Tuttavia, in caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, e qualora si applichi la causa delle circostanze naturali prevista all'articolo 10, paragrafo 5, dello stesso regolamento, l'aiuto è concesso esclusivamente per il periodo in cui la scrofa ammissibile è rimasta nell'azienda.

4. I produttori possono ricevere, se lo richiedono, un anticipo dell'aiuto limitato all'80 % dell'importo previsto al paragrafo 2, calcolato per due mesi. Le autorità dei Paesi Bassi adottano le misure necessarie per il recupero dei pagamenti anticipati indebitamente concessi.

Articolo 6

Il 50 % delle spese di aiuto previste dal presente regolamento sono a carico del bilancio comunitario, a condizione che il pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 1 sia effettuato e dichiarato anteriormente al 15 ottobre 2001. Eventuali pagamenti dell'aiuto di cui all'articolo 1 eseguiti dopo tale data non sono ammissibili al finanziamento comunitario.

Il contributo finanziario della Comunità non può in ogni caso superare 80 milioni di EUR.

Articolo 7

Le competenti autorità dei Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

Articolo 8

Le competenti autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni per la settimana precedente:

- il numero e il peso totale dei suini all'ingrasso consegnati,

- il numero e il peso totale dei suinetti consegnati,

- il numero e il peso totale dei vitelli consegnati,

- il numero di scrofe soggette al divieto d'inseminazione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

(2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(4) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

(5) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

(6) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(7) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

(8) GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.

ALLEGATO I

Le zone di protezione e di sorveglianza Oene, Kootwijkerbroek, Ee e Anjum, conformemente a quanto stabilito nell'allegato del regolamento dei Paesi Bassi "Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001", nella versione del 27 aprile 2001.

ALLEGATO II

1. Il trasporto degli animali dall'azienda e l'abbattimento degli stessi sono soggetti al regime di controllo previsto dalla normativa vigente. Il giorno della consegna gli animali devono essere pesati per partita e abbattuti in un macello.

2. Gli animali devono essere abbattuti. Il sangue e le frattaglie devono essere rimossi e avviati immediatamente e separatamente dal macello all'impianto di fusione. Il trasporto deve essere effettuato in autocarri sigillati, pesati alla partenza dal macello e all'impianto di fusione.

3. Le carcasse e le mezzene possono essere sezionate in più parti in modo da agevolarne l'immagazzinamento. Ogni parte deve essere sottoposta ad aspersione con un prodotto di denaturazione (blu di metilene), affinché le carni non vengano destinate al consumo umano.

4. Le operazioni di abbattimento, trasporto al deposito frigorifero, congelamento e immagazzinamento, compresa l'uscita e il trasporto all'impianto di fusione, sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi.

5. Il trasporto dal macello al deposito frigorifero deve essere effettuato in autocarri sigillati e disinfettati sotto il controllo permanente delle competenti autorità.

Gli autocarri vengono pesati sia vuoti che carichi, al macello e al deposito frigorifero.

6. L'immagazzinamento viene effettuato in depositi frigoriferi che vengono chiusi e sigillati dalle competenti autorità dei Paesi Bassi. Nei depositi suddetti non è ammesso l'immagazzinamento di altri prodotti.

7. Le carcasse, le mezzene e i tagli vengono avviati all'impianto di fusione non appena vi siano capacità disponibili. Il trasporto deve essere effettuato in autocarri sigillati sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi o per conto di queste ultime. Gli autocarri vengono pesati sia vuoti che carichi, al deposito frigorifero e all'impianto di fusione.

8. In deroga al disposto del punto 2, il sangue e le frattaglie possono essere immagazzinati in un magazzino frigorifero o in un altro deposito prima di essere trasportati all'impianto di fusione, purché siano rispettate le disposizioni in materia di trasporto previste al punto 2 e siano registrate le uscite e le entrate nei luoghi suddetti.

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