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Document 32001R1040

    Regolamento (CE) n. 1040/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

    GU L 145 del 31.5.2001, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1040/oj

    32001R1040

    Regolamento (CE) n. 1040/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31/05/2001 pag. 0019 - 0019


    Regolamento (CE) n. 1040/2001 della Commissione

    del 30 maggio 2001

    che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

    considerando quanto segue:

    (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco(3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.

    (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

    (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la quarantunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,501 EUR/100 kg.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

    (2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

    (3) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

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