Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0155

    Posizione comune del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e che abroga la posizione comune 98/725/PESC

    GU L 57 del 27.2.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2014; abrog. impl. da 32014D0742

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/155/oj

    32001E0155

    Posizione comune del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e che abroga la posizione comune 98/725/PESC

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 27/02/2001 pag. 0003 - 0004


    Posizione comune del Consiglio

    del 26 febbraio 2001

    che modifica la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e che abroga la posizione comune 98/725/PESC

    (2001/155/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) La posizione comune 2000/696/PESC(1) ha mantenuto misure restrittive specifiche nei confronti dell'ex presidente della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI), Slobodan Milosevic, e delle persone a lui collegate, revocando tutte le altre sanzioni imposte contro la RFI dal 1998.

    (2) Nelle conclusioni del 22 gennaio 2001, il Consiglio si è compiaciuto che le elezioni legislative in Serbia del dicembre scorso si siano svolte in modo libero e regolare. Il loro risultato conferma la determinazione del popolo serbo di proseguire verso il consolidamento della democrazia nel paese.

    (3) Le misure restrittive pertanto dovrebbero essere limitate all'ex presidente della RFI, Slobodan Milosevic, alla sua famiglia e alle persone incriminate dal Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY).

    (4) La posizione comune 2000/696/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza.

    (5) Occorre abrogare la posizione comune 98/725/PESC, del 14 dicembre 1998, definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che nella Repubblica federale di Iugoslavia agiscono contro i media indipendenti(2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    La posizione comune 2000/696/PESC è modificata come segue:

    1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 1

    1. Il divieto di rilascio dei visti di cui all'articolo 4 della posizione comune 98/240/PESC e all'articolo 1 della posizione comune 1999/318/PESC è limitato all'ex presidente della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) Slobodan Milosevic, alla sua famiglia e alle persone incriminate dal Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia, ancora residenti nella RFI, il cui elenco figura in allegato.

    2. Sono possibili eccezioni nei casi in cui il rilascio del visto è necessario perché la persona incriminata possa comparire dinanzi al Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia.

    3. L'elenco delle persone identificate nell'allegato è aggiornato da una decisione applicativa del Consiglio."

    2) L'allegato è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    La posizione comune 98/725/PESC è abrogata.

    Articolo 3

    La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

    Articolo 4

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Lindh

    (1) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1.

    (2) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2000/696/PESC.

    Top