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Document 32001D0610

2001/610/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1953]

GU L 214 del 8.8.2001, p. 45–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/610/oj

32001D0610

2001/610/CE: Decisione della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1953]

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 08/08/2001 pag. 0045 - 0048


Decisione della Commissione

del 18 luglio 2001

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

[notificata con il numero C(2001) 1953]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 93/195/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/144/CE(4), la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato per meno di 30 giorni in uno dei paesi terzi elencati nello stesso gruppo nell'allegato II della predetta decisione.

(2) Per facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alle competizioni internazionali che si svolgono in paesi terzi appartenenti a gruppi diversi, segnatamente Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati Arabi Uniti, è opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni e abolire la limitazione ai paesi dello stesso gruppo per i cavalli da corsa che partecipano a simili competizioni.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente trattino: "- che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati Arabi Uniti e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VIII della presente decisione."

2) L'allegato della presente decisione è aggiunto quale allegato VIII.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2) GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

(3) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

(4) GU L 53 del 23.2.2001, pag. 23.

ALLEGATO

"ALLEGATO VIII

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