Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0577

    2001/577/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Portogallo nel quadro del regime di esportazione su base cronologica a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2363]

    GU L 203 del 28.7.2001, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/577/oj

    32001D0577

    2001/577/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Portogallo nel quadro del regime di esportazione su base cronologica a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2363]

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 28/07/2001 pag. 0027 - 0027
    CS.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 211 - 211
    ET.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 211 - 211
    HU.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 211 - 211
    LT.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 211 - 211
    LV.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 211 - 211
    MT.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 211 - 211
    PL.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 211 - 211
    SK.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 211 - 211
    SL.ES capitolo 3 tomo 33 pag. 211 - 211


    Decisione della Commissione

    del 25 luglio 2001

    che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Portogallo nel quadro del regime di esportazione su base cronologica a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE della Commissione

    [notificata con il numero C(2001) 2363]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/577/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE,

    vista la decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica [2] e in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE della Commissione attribuisce alla Commissione il compito di fissare la data alla quale può cominciare la spedizione dei prodotti di cui all'articolo 11 della stessa decisione, dopo aver eseguito le ispezioni comunitarie e dopo aver informato in merito gli Stati membri.

    (2) Le ispezioni effettuate dai servizi della Commissione in Portogallo dal 14 al 18 maggio e dal 25 al 27 giugno 2001, intese in particolare a valutare il sistema di controlli veterinari di cui agli articoli 11 e 12 e all'allegato IV della decisione 2001/376/CE, hanno evidenziato che le condizioni sono rispettate in misura soddisfacente.

    (3) La Commissione ha presentato agli Stati membri riuniti nel comitato veterinario permanente i risultati delle ispezioni e le conseguenze che essa ne trae. La Commissione ha ricevuto dal Portogallo garanzie circa la piena applicazione e l'efficace attuazione della legislazione comunitaria in materia di sorveglianza ed eliminazione delle TSE, in aggiunta alle garanzie richieste nella relazione dell'ufficio alimentare e veterinario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La data di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE alla quale possono iniziare o ricominciare le esportazioni di prodotti di cui all'articolo 11 di tale decisione in ossequio alle condizioni contemplate è fissata al 1o agosto 2001.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    [1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    [2] GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17.

    --------------------------------------------------

    Top