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Document 32001D0404
2001/404/EC: Council Decision of 28 May 2001 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Argentine Republic pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 for the modification of concessions with respect to garlic provided for in Schedule CXL annexed to the GATT
2001/404/CE: Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT
2001/404/CE: Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT
GU L 142 del 29.5.2001, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/404/oj
2001/404/CE: Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT
Gazzetta ufficiale n. L 142 del 29/05/2001 pag. 0007 - 0007
Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT (2001/404/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 2 maggio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati e consultazioni con i membri dell'OMC nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 allo scopo di modificare il dazio consolidato applicabile all'aglio. (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato dell'articolo 133 e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio. (3) I negoziati con la Repubblica argentina, l'unico membro dell'OMC che ha rilevanti interessi di fornitura, si sono conclusi positivamente. (4) Occorrerebbe pertanto approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni. (5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96(1), DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2200/96, adotta le misure necessarie per la gestione dei contingenti tariffari previsti dall'accordo secondo la procedura di cui all'articolo 46 di detto regolamento. Articolo 3 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità(2). Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001. Per il Consiglio Il Presidente T. Bodström (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2). (2) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.