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Document 32001D0107

    2001/107/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2001, che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 139]

    GU L 39 del 9.2.2001, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/107(1)/oj

    32001D0107

    2001/107/CE: Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2001, che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 139]

    Gazzetta ufficiale n. L 039 del 09/02/2001 pag. 0043 - 0043


    Decisione della Commissione

    del 25 gennaio 2001

    che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2001) 139]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/107/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili(1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate né sono stati aggiunti sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti negli allegati alla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), nonché alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5), per i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/36/CE. Di conseguenza, occorre rinviare la data di applicazione della direttiva per queste attrezzature a pressione trasportabili.

    (2) L'articolo 18 della direttiva 1999/36/CE prevede che, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla data di entrata in applicazione della direttiva, gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la massa in servizio sul loro territorio di attrezzature a pressione trasportabili che rispettano la normativa vigente anteriormente al 1o luglio 2001. Di conseguenza, è altresì opportuno rinviare la data limite di questo periodo.

    (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15 della direttiva 1999/36/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/36/CE, la data di entrata in applicazione della direttiva menzionata è rinviata al 1o luglio 2003 per quanto riguarda i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne.

    Articolo 2

    Gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature di cui all'articolo 1 che rispettano la normativa vigente nel loro territorio anteriormente al 1o luglio 2003, fino a due anni a decorrere da tale data, nonché la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato prima di tale data.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2001.

    Per la Commissione

    Loyola De Palacio

    Vicepresidente

    (1) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.

    (2) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

    (3) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40.

    (4) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

    (5) GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44.

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