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Document 32001D0067

2001/67/CE: Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2001, recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 130]

GU L 22 del 24.1.2001, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/67(1)/oj

32001D0067

2001/67/CE: Decisione della Commissione, del 23 gennaio 2001, recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 130]

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/2001 pag. 0041 - 0043


Decisione della Commissione

del 23 gennaio 2001

recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica

[notificata con il numero C(2001) 130]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/67/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/328/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica(3), modificata da ultimo dalla decisione 98/739/CE(4), è valida fino al 31 dicembre 2000.

(2) La decisione 97/296/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/66/CE(6), stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. Nella parte II di tale elenco figurano i paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica, ma che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio(7), modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE(8).

(3) Ai sensi della decisione 95/408/CE, detto elenco è valido fino al 31 dicembre 2003. Occorre pertanto modificare la data di validità della cetificazione per adeguarla alla data di validità degli elenchi provvisori.

(4) Inoltre, poiché la decisione 97/296/CE stabilisce che l'importazione dei prodotti dell'acquacoltura è autorizzata esclusivamente dai paesi che figurano anche nell'elenco della decisione 2000/159/CE della Commissione(9), modificata da ultimo dalla decisione 2001/31/CE(10), è necessario modificare il modello di certificazione sanitario che figura nella decisione 95/328/CE per includervi, se del caso, l'identificazione dei prodotti dell'acquacoltura. Occorre inoltre modificare il modello di certificato sanitario per uniformarlo ai modelli dei certificati sanitari abitualmente previsti per i prodotti della pesca importati dai paesi terzi oggetto di una decisione specifica.

(5) È necessario tuttavia prevedere un periodo transitorio per l'aggiornamento del modello di certificato sanitario.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. All'articolo 4 della decisione 95/328/CE, i termini "fino al 31 dicembre 2000" sono sostituiti dai termini "fino al 31 dicembre 2003".

2. L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 95/328/CE.

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 2, entra in vigore 45 giorni dopo la pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.

(4) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 64.

(5) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

(6) Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(8) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

(9) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.

(10) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 40.

ALLEGATO

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