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Document 32000R2826

Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

GU L 328 del 23.12.2000, p. 2–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/01/2008; abrogato da 32008R0003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2826/oj

23.12.2000   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/2


REGOLAMENTO (CE) N. 2826/2000 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2000

relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù della normativa settoriale in vigore, la Comunità può realizzare azioni promozionali sul mercato interno per un numero limitato di prodotti agricoli.

(2)

Date le prospettive di evoluzione dei mercati e l'esperienza acquisita e per garantire un'informazione completa ai consumatori, nel mercato interno è opportuno attuare una politica globale e coerente d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione e, in subordine, dei prodotti alimentari, secondo quanto previsto nei confronti dei paesi terzi, senza tuttavia incentivare il consumo di un prodotto in virtù della sua origine specifica.

(3)

Una siffatta politica completa e potenzia le azioni condotte dagli Stati membri, in particolare promuovendo l'immagine dei prodotti presso i consumatori comunitari, soprattutto in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e sicurezza dei prodotti alimentari e dei metodi di produzione.

(4)

Occorre definire i criteri di selezione dei prodotti e dei settori in questione, nonché i temi che saranno oggetto della campagna comunitaria.

(5)

Ai fini della coerenza e dell'efficacia dei programmi, occorre elaborare linee direttrici che definiscano per ciascun prodotto o settore gli orientamenti generali relativi agli elementi essenziali dei programmi in causa.

(6)

Tenuto conto del carattere tecnico dei compiti da svolgere, è necessario che la Commissione possa valersi di assistenti tecnici o di un comitato di esperti nel campo della comunicazione.

(7)

È opportuno definire i criteri del finanziamento delle azioni. La Commissione dovrebbe assumersi in carico, di norma, soltanto una parte del finanziamento delle azioni, in modo da responsabilizzare le organizzazioni proponenti, nonché gli Stati membri interessati. In casi eccezionali, tuttavia, può rivelarsi opportuno non esigere la partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato. Trattandosi delle informazioni sui regimi comunitari in materia di origine, produzione biologica e del relativo logo, di etichettatura, nonché sui simboli grafici previsti nella normativa agricola, in particolare per le regioni ultraperiferiche, la ripartizione del finanziamento tra la Comunità e gli Stati membri può essere giustificata dalla necessità di fornire un'informazione corretta su tali misure relativamente recenti.

(8)

L'esecuzione delle azioni dovrebbe essere affidata, con procedure adeguate, ad organismi che dispongano delle strutture e delle competenze necessarie, onde garantire il migliore rapporto costo/benefici delle azioni selezionate.

(9)

Per controllare la buona esecuzione dei programmi, nonché l'impatto delle azioni, sono necessarie una sorveglianza efficace da parte degli Stati membri e la valutazione dei risultati da parte di un organismo indipendente.

(10)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(11)

Occorre considerare le spese relative al finanziamento delle azioni e dell'assistenza tecnica europee alla stregua di misure d'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5).

(12)

Le disposizioni relative alla misure di promozione che figurano nelle normative settoriali differiscono quanto alle modalità di esecuzione e sono state modificate a più riprese, per cui risultano difficili da applicare. È pertanto opportuno armonizzarle e semplificarle, riunendole in un unico testo. Occorre quindi abrogare le disposizioni e i regolamenti settoriali in vigore in materia di promozione.

(13)

È necessario adottare le misure opportune per garantire la transizione tra tali disposizioni e regolamenti settoriali e il nuovo regime previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Comunità può finanziare, del tutto o in parte, azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, nonché dei prodotti alimentari, realizzate nel proprio territorio.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 non devono essere orientate in funzione dei marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica. Tale disposizione non esclude la possibilità di indicare l'origine del prodotto oggetto delle azioni di cui all'articolo 2, se si tratta di una designazione fatta nell'ambito della normativa comunitaria.

Articolo 2

Le azioni di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

a)

azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dei prodotti comunitari in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

b)

partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale o europea, con l'allestimento di padiglioni finalizzati a valorizzare l'immagine dei prodotti comunitari;

c)

azioni d'informazione, in particolare sui regimi comunitari delle denominazioni d'origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP), delle specialità tradizionali garantite (STG), della produzione biologica, dell'etichettatura, nonché sui simboli grafici previsti dalla normativa agricola, in particolare per le regioni ultraperiferiche;

d)

azioni di informazione sul regime comunitario dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata;

e)

studi intesi a valutare i risultati delle azioni promozionali e di informazione.

Articolo 3

I settori o prodotti che possono essere oggetto delle azioni di cui all'articolo 1 sono determinati tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

opportunità di valorizzare la qualità, la natura tipica, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali o il rispetto dell'ambiente, dei prodotti in causa, con campagne tematiche o mirate ad un pubblico selezionato;

b)

attuazione di un sistema di etichettatura per l'informazione dei consumatori e di un sistema di controllo e di rintracciabilità dei prodotti;

c)

necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore;

d)

opportunità di informare i consumatori sul significato dei regimi comunitari delle DOP/IGP/STG, nonché dei prodotti biologici;

e)

opportunità di informare i consumatori sul significato del regime comunitario dei VQPRD, dei vini con indicazione geografica e delle bevande spiritose con indicazione geografica o indicazione tradizionale riservata.

Articolo 4

1.   Ogni due anni la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 13, l'elenco dei temi e dei prodotti di cui all'articolo 3. Tuttavia, all'occorrenza tale elenco può essere modificato nell'intervallo, secondo la stessa procedura.

2.   Prima di redigere l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola».

Articolo 5

1.   Per ciascuno dei settori o dei prodotti considerati la Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, una strategia recante le linee direttrici alle quali devono conformarsi le proposte di programmi di promozione e di informazione.

2.   Nel definire la strategia di cui al paragrafo 1, la Commissione può consultare il gruppo permanente «Promozione dei prodotti agricoli» del comitato consultivo «Qualità e sanità della produzione agricola».

3.   Le linee direttrici danno indicazioni generali, in particolare per quanto concerne:

a)

gli obiettivi perseguiti e il pubblico mirato;

b)

l'indicazione di uno o più temi che devono formare oggetto delle misure selezionate;

c)

il tipo di azioni da intraprendere;

d)

la durata dei programmi;

e)

la ripartizione indicativa, in base ai mercati e ai tipi di azioni previste, dell'importo disponibile per la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione dei programmi.

Articolo 6

1.   Per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, lettere a), b), e d), conformemente alle linee direttrici di cui all'articolo 5, la o le organizzazioni professionali e/o interprofessionali rappresentative del o dei settori in questione stabilisce o stabiliscono, in collaborazione con un organismo d'esecuzione che avrà o avranno scelto previa messa in concorrenza con opportuni mezzi, programmi promozionali e informativi aventi una durata massima di 36 mesi. Tali programmi possono riguardare uno o più Stati membri interessati che definiscono i disciplinari in cui si prevedono i criteri di valutazione dei programmi. Essi possono provenire da organizzazioni europee o originarie di uno o più Stati membri. Questi ultimi programmi sono prioritari.

2.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati controllano l'opportunità dei programmi e la conformità degli stessi e degli organismi d'esecuzione proposti con le disposizioni del presente regolamento, nonché delle linee direttrici e dei relativi disciplinari. Verificano inoltre il rapporto qualità/prezzo dei programmi in questione. In seguito a tale controllo, lo Stato membro o gli Stati membri interessati stabiliscono, nel limite degli importi disponibili, l'elenco provvisorio dei programmi e degli organismi selezionati e si impegnano a partecipare al finanziamento dei programmi.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco provvisorio dei programmi e degli organismi selezionati, nonché una copia di tali programmi.

Qualora constati che un programma presentato non è conforme alla normativa comunitaria o alle linee direttrici, la Commissione informa lo Stato membro o gli Stati membri in questione, entro un termine da stabilire, che il programma è del tutto o in parte inammissibile. Scaduto tale termine, il programma è considerato ammissibile.

Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni eventualmente formulate dalla Commissione nel termine fissato. Alla scadenza del termine, lo Stato membro o gli Stati membri compilano l'elenco definitivo dei programmi selezionati e lo trasmettono senza indugio alla Commissione.

La Commissione informa tempestivamente i comitati di gestione di cui all'articolo 13 in merito ai programmi approvati e alle corrispondenti dotazioni.

Articolo 7

1.   In assenza di programmi d'informazione per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, lettera c), presentate da organizzazioni di cui all'articolo 6, lo o gli Stati membri interessati stabiliscono il disciplinare, sulla base delle linee direttrici definite dalla Commissione, e selezionano mediante bando di gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

2.   Lo Stato membro trasmette alla Commissione i programmi selezionati, corredati di un parere motivato sull'opportunità del programma, nonché sulla conformità dello stesso e dell'organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento e delle rispettive linee direttrici, nonché sulla valutazione del rapporto qualità/prezzo.

3.   Ai fini dell'esame da parte della Commissione dei programmi e della loro approvazione definitiva da parte degli Stati membri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma.

Articolo 8

1.   Ai fini della stesura delle linee direttrici di cui all'articolo 5, la Commissione può valersi del sostegno di assistenti tecnici o di un comitato di esperti indipendenti nel campo della comunicazione.

2.   La Commissione sceglie, con la procedura di bando di gara aperto o licitazione privata ristretto:

a)

l'eventuale/gli eventuali assistente/i di cui al paragrafo 1;

b)

l'organismo o gli organismi incaricati della valutazione dei risultati delle azioni attuate in applicazione degli articoli 6 e 7.

Articolo 9

1.   La Comunità finanzia:

a)

interamente, le azioni di cui all'articolo 2, lettera e);

b)

parzialmente, le altre azioni di promozione e di informazione di cui all'articolo 2.

2.   La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), non può superare il 50 % del costo effettivo delle azioni.

Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri interessati partecipano al finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 2 a concorrenza del 20 % del costo effettivo delle azioni, mentre il finanziamento restante è a carico delle organizzazioni proponenti. Il finanziamento da parte degli Stati membri e/o delle organizzazioni professionali o interprofessionali può altresì provenire da introiti parafiscali.

3.   Tuttavia, in casi debitamente giustificati e a condizione che il programma presenti un evidente interesse comunitario, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, che l'organizzazione proponente si assuma in carico l'intera quota non finanziata dalla Comunità.

4.   Per le azioni di cui all'articolo 7, gli Stati membri interessati si assumono in carico la quota non finanziata dalla Comunità.

Il finanziamento da parte degli Stati membri può altresì provenire da introiti parafiscali.

Articolo 10

1.   L'organismo o gli organismi incaricati dell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento devono avere una conoscenza approfondita dei prodotti e dei mercati di cui trattasi e disporre dei mezzi necessari ad assicurare l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, tenendo conto della dimensione europea dei programmi in questione.

2.   Gli Stati membri interessati sono responsabili del controllo e dei pagamenti delle azioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 11

Le spese originate dal finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1258/1999.

Articolo 12

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 13

1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i grassi istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE (6) e dai comitati di gestione istituiti dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati agricoli (in seguito denominati: «i comitati»). I comitati di gestione agiscono congiuntamente.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   I comitati adottano il loro regolamento interno.

Articolo 14

Ogni due anni e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2003, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento riguardante in particolare i programmi approvati e l'utilizzazione degli stanziamenti e corredata, se del caso, di proposte appropriate.

Articolo 15

1.   Sono abrogate le disposizioni seguenti:

a)

articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (7);

b)

articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (8);

c)

articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (9);

d)

articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola (10);

e)

articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (11);

f)

articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (12);

g)

articolo 1, secondo comma, secondo trattino e articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche (13);

h)

articolo 54 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (14);

i)

articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (15).

2.   Nel regolamento (CE) n. 399/94, all'articolo 1, primo comma, e all'articolo 2, paragrafo 2, rispettivamente i termini «e della promozione» e le lettere «d) ed e)» sono soppressi.

3.   Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele (16), (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi (17), (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità (18), (CEE) n. 2073/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alla promozione del consumo nella Comunità e all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari (19), (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (20) e (CE) n. 2071/98 del Consiglio, del 28 settembre 1998, relativo ad azioni di informazione sull'etichettatura delle carni bovine (21).

4.   Le disposizioni, i termini e i regolamenti di cui ai paragrafi precedenti si applicano ai programmi d'informazione e di promozione decisi anteriormente all'entrata in vigore del regolamento di applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, le misure necessarie per facilitare la transizione dalle disposizioni previste all'articolo 15 a quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY


(1)  GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 270.

(2)  Parere espresso il 15 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere espresso il 15 dicembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(6)  GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7).

(7)  GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7).

(8)  GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999.

(9)  GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (GU L 267 del 9.11.1995, pag. 1).

(10)  GU L 145 del 27.5.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/95 (GU L 123 del 3.6.1995, pag. 4).

(11)  GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 (GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1).

(12)  GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96.

(13)  GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3.

(14)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(15)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1622/2000 (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1).

(16)  GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 53.

(17)  GU L 119 dell'11.5.1990, pag. 65.

(18)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 57.

(19)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 67.

(20)  GU L 308 del 29.11.1996, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999.

(21)  GU L 265 del 30.9.1998, pag. 2.


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