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Document 32000R1362

    Regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico

    GU L 157 del 30.6.2000, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/08/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1362/oj

    32000R1362

    Regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 30/06/2000 pag. 0001 - 0005


    Regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio

    del 29 giugno 2000

    recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il Consiglio congiunto istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico ha adottato, con la decisione n. 2/2000, le modalità di esecuzione di determinate componenti dell'accordo sugli scambi di merci a decorrere dal 1o luglio 2000.

    (2) Le preferenze tariffarie previste dalla decisione n. 2/2000 si applicano ai prodotti originari del Messico ai sensi dell'allegato III della suddetta decisione.

    (3) Devono essere stabilite disposizioni specifiche per l'applicazione di dette preferenze tariffarie nella Comunità.

    (4) Le aliquote di base per il calcolo delle riduzioni tariffarie sono quelle indicate nella decisione n. 2/2000.

    (5) In linea di massima, dovrebbero essere applicati gli stessi metodi di calcolo sia alle aliquote dei dazi specifici e ad valorem sia al trattamento dei dazi minimi e massimi indicati nella tariffa doganale comune.

    (6) La decisione n. 2/2000 autorizza l'importazione nella Comunità, entro contingenti tariffari, di taluni prodotti originari del Messico con il beneficio di aliquote nulle o ridotte del dazio doganale. La suddetta decisione specifica i prodotti che possono beneficiare di queste misure tariffarie, con i volumi e i dazi corrispondenti. I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti, in linea di massima, in base al principio del "primo arrivato primo servito" a norma degli articoli da 308a a 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(1). Il contingente tariffario applicato a taluni prodotti è subordinato al rispetto di norme d'origine specifiche per un periodo di tempo determinato. Anche tale contingente tariffario dovrebbe essere gestito in base al summenzionato principio del "primo arrivato primo servito".

    (7) I codici della nomenclatura combinata menzionati nel presente regolamento sono quelli per il 2000, come previsto nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(2). Le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non dovrebbero comportare modifiche sostanziali degli accordi o degli altri atti conclusi tra la Comunità e il Messico. Per semplificare le procedure, sarebbe opportuno prevedere disposizioni che consentano alla Commissione di adottare, con l'aiuto del comitato del codice doganale, le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3).

    (8) Per combattere le frodi, sarebbe opportuno prevedere disposizioni che consentano di assoggettare a sorveglianza le importazioni preferenziali nella Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Ai fini dell'applicazione della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e il Messico:

    a) per "dazio della nazione più favorita" si intende l'aliquota di dazio inferiore riportata nella colonna 3 o 4, tenuto conto dei periodi di applicazione ivi indicati, della seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. In questa definizione, tuttavia, non rientrano i dazi fissati nell'ambito di un contingente tariffario a norma dell'articolo 26 del trattato o dell'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    b) Fatto salvo il paragrafo 2, l'aliquota preferenziale definitiva del dazio viene arrotondata al primo decimale.

    2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione è:

    a) pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem o

    b) pari o inferiore a 0,5 EUR per ogni singolo importo in euro nel caso di dazi specifici.

    3. Ogniqualvolta i dazi doganali comprendono un dazio ad valorem e uno o più dazi specifici, la riduzione preferenziale è limitata al dazio ad valorem quando ciò sia previsto all'articolo 8 della decisione n. 2/2000. Quando i dazi doganali comprendono un dazio minimo e un dazio massimo, la riduzione preferenziale si applica anche al dazio minimo e al dazio massimo. Quando i dazi comprendono più di un dazio specifico, la riduzione preferenziale si applica a tutti i dazi specifici.

    Articolo 2

    1. Fatto salvo il paragrafo 5, i dazi doganali sui prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, originari del Messico, vengono ridotti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari ivi indicati.

    2. Detti contingenti tariffari sono gestiti a norma degli articoli da 308a a 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    3. Per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'allegato del presente regolamento:

    a) per "documento di esportazione specifico" di cui all'articolo 8, paragrafo 7, della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto s'intende il certificato di circolazione EUR 1 o la dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1 di detta decisione, e

    b) si considera che l'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica costituisca il rilascio della licenza d'importazione di cui alla suddetta disposizione.

    4. Le riduzioni dei dazi indicate in allegato sono espresse in percentuale dei dazi doganali effettivamente applicati alle merci di origine messicana, al di fuori dei contingenti tariffari in questione, quando vengono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

    5. Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 1704 10 all'interno del contingente tariffario corrispondente al n. d'ordine 09.1857 nell'allegato del presente regolamento è del 6 %.

    6. Fatta eccezione per il contingente tariffario corrispondente al n. d'ordine 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento vengono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1o luglio al 30 giugno. Detti contingenti vengono aperti per la prima volta il 1o luglio 2000.

    7. Il contingente tariffario corrispondente al n. d'ordine 09.1847 nell'allegato del presente regolamento viene aperto per l'ultima volta il 1o luglio 2007.

    8. Viene aperto un contingente tariffario annuale di 2500 unità, all'aliquota preferenziale prevista a titolo dell'accordo per gli autoveicoli di cui ai codici NC 8701 20, 8702 e 8704 originari del Messico, ai sensi delle norme d'origine specifiche definite nell'allegato III, appendice IIa, nota 12.1) della decisione n. 2/2000. Detto contingente tariffario viene aperto ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1o gennaio al 31 dicembre, fino al dicembre 2006. Esso viene aperto per la prima volta il 1o luglio 2000 per la metà del volume annuale.

    Affinché le merci possano essere ammesse a beneficiare del suddetto contingente tariffario, occorre indicare quanto segue nella casella 7 (Osservazioni) del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione su fattura relativa alle merci in questione: "Norma d'origine specifica di cui alla decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico, allegato III, appendice IIa, nota 12.1".

    Articolo 3

    Il volume annuale del contingente tariffario che corrisponde, nell'allegato del presente regolamento, al n. d'ordine 09.1853 viene successivamente aumentato di 500 t all'anno a decorrere dal 1o luglio 2001.

    Articolo 4

    Fatti salvi gli articoli 2 e 3, le modifiche e gli adeguamenti tecnici dell'allegato del presente regolamento resi necessari da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e dei codici Taric, da decisioni del Consiglio congiunto CE-Messico o dalla conclusione di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e il Messico vengono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 5

    1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in seguito denominato "comitato".

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 6

    1. I prodotti immessi in libera pratica con il beneficio delle aliquote preferenziali previste dalla decisione n. 2/2000 sono soggetti a sorveglianza. La Commissione decide, in consultazione con gli Stati membri, a quali prodotti applicare la sorveglianza.

    2. Si applica l'articolo 308d del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto di queste misure di sorveglianza.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1o luglio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Arcanjo

    (1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 (GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1).

    (2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2626/1999 (GU L 321 del 14.12.1999, pag. 3).

    (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ALLEGATO

    relativo ai prodotti di cui all'articolo 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

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