EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1336

Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

GU L 154 del 27.6.2000, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1336/oj

32000R1336

Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 27/06/2000 pag. 0002 - 0002


Regolamento (CE) n. 1336/2000 del Consiglio

del 19 giugno 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2075/92(3) prevede la ripartizione delle quote di produzione tra i produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi consegnati nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto.

(2) L'articolo 9, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri possono, prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, procedere ad un trasferimento di quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà, a norma del paragrafo 3. Il membro di frase "a norma del paragrafo 3" proviene da una disposizione precedente all'adozione della misura del trasferimento. Occorre pertanto sopprimere nel paragrafo 4 il riferimento al paragrafo 3. Tenuto conto del fatto che l'effettuazione dei trasferimenti non può avvenire conformemente al paragrafo 3 senza recare pregiudizio ai produttori che, avendo già ricevuto quote di produzione in misura proporzionale alla media dei quantitativi consegnati nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, chiedono di coltivare altre varietà per rispondere alla domanda del mercato. In effetti, l'applicazione di tale riferimento al paragrafo 3 comporterebbe che i quantitativi trasferiti siano ripartiti ai produttori in misura proporzionale alla media dei loro quantitativi consegnati nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, senza tener conto del diritto acquisito dal produttore che richiede il trasferimento.

(3) La misura in questione deve essere applicata dal raccolto 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:"Prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, gli Stati membri possono essere autorizzati a trasferire quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal raccolto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Capoulas Santos

(1) GU C 108 del 7.4.1998, pag. 87.

(2) Parere espresso il 15 marzo 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999 (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10).

Top