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Document 32000D0822
2000/822/EC: Council Decision of 22 December 2000 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Tunisia concerning reciprocal liberalisation measures and amendment of the Agricultural Protocols to the EC/Tunisia Association Agreement
2000/822/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina
2000/822/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina
GU L 336 del 30.12.2000, p. 92–92
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/822/oj
2000/822/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0092 - 0092
Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2000 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (2000/822/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro(1), in vigore dal 1o marzo 1998, precisa che la Comunità e la Repubblica tunisina attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. (2) L'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001. (3) La Comunità ha convenuto con la Repubblica tunisina la modifica dei protocolli agricoli n. 1 e 3 dell'accordo tramite un accordo in forma di scambio di lettere. Tale accordo deve essere approvato. (4) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2), DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(3) o, secondo il caso, dai comitati istituiti dalle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(4). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il o i comitati adottano il loro regolamento interno. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente D. Voynet (1) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1. (2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (3) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 37). (4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.