EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0820

Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP)

GU L 336 del 30.12.2000, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32005D0681

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/820/oj

30.12.2000   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 336/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2000

che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP)

(2000/820/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha convenuto che dovrebbe essere istituita un'Accademia europea di polizia (in seguito denominata: «AEP») per la formazione degli alti funzionari incaricati dell'applicazione della legge (punto 47 delle conclusioni della presidenza), intendendo funzionari incaricati dell'«applicazione della legge» nel senso di «Law Enforcement Officials».

(2)

Il Consiglio europeo di Tampere ha convenuto che l'AEP sia avviata come una rete degli istituti di formazione nazionali esistenti, senza che ciò precluda la possibilità di creare un'istituzione permanente in una fase successiva.

(3)

Esistono già organizzazioni ed organismi a livello nazionale, europeo ed internazionale che operano nel settore della formazione delle forze di polizia, con cui l'AEP dovrebbe poter collaborare nell'espletamento dei suoi compiti.

(4)

È auspicabile stringere in tempi brevi relazioni tra l'AEP e gli istituti nazionali di formazione dei paesi candidati all'adesione con cui l'Unione europea conduce negoziati nonché con quelli dell'Islanda e della Norvegia, affinché le attività dell'AEP siano loro accessibili.

(5)

L'Unione europea è da tempo attiva in questo campo, in particolare mediante l'adozione e l'attuazione di programmi nell'ambito del titolo VI del trattato, quali il programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle autorità incaricate dell'applicazione della legge (programma Oisin) (3) e il programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone) (4).

(6)

Occorre che l'AEP svolga progressivamente i suoi compiti tenendo presenti gli obiettivi fissati annualmente nei programmi di lavoro e tenendo debitamente conto delle risorse disponibili.

(7)

È necessario riesaminare la presente decisione dopo un primo triennio per adottare una decisione circa l'ampliamento dei compiti dell'AEP, nonché modifiche riguardanti la sua struttura istituzionale,

DECIDE:

TITOLO I

Organizzazione

Articolo 1

1.   È istituita un'Accademia europea di polizia (AEP).

2.   Fatti salvi i futuri sviluppi auspicati all'articolo 9, l'AEP è costituita come una rete che riunisce gli istituti nazionali di formazione degli alti funzionari degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge, che cooperano strettamente a tal fine.

3.   Il compito dell'AEP consiste nell'attuare i programmi e le iniziative decisi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 2

1.   Il consiglio di amministrazione dell'AEP è formato dai direttori degli istituti nazionali di formazione degli alti funzionari incaricati dell'applicazione della legge. Quando vari direttori provengono da un unico Stato membro, essi costituiscono una delegazione.

2.   Il consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore di un istituto nazionale di formazione dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Esso si riunisce almeno una volta per presidenza e fissa il proprio regolamento interno all'unanimità.

3.   In seno al consiglio di amministrazione ogni delegazione dispone di un voto.

Rappresentanti del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione e dell'Europol sono invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori, senza disporre di diritto di voto. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi accompagnare da persone competenti.

Articolo 3

1.   Il consiglio di amministrazione decide il programma annuale di formazione continua (contenuto pedagogico, tipo, numero e durata delle azioni di formazione da organizzare). Esso adotta, ove appropriato, altri programmi e iniziative.

2.   Il consiglio di amministrazione redige la relazione annuale sulle attività dell'AEP.

3.   Le decisioni del consiglio di amministrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate all'unanimità e, successivamente, trasmesse al Consiglio dell'Unione europea che ne prende atto e le ratifica. Qualsiasi osservazione del Consiglio dell'Unione europea è presa in debita considerazione dal consiglio di amministrazione.

La relazione annuale sulle attività dell'AEP è trasmessa altresì, per informazione, al Parlamento europeo e alla Commissione.

Articolo 4

1.   Il consiglio di amministrazione istituisce un segretariato permanente per assistere l'AEP nelle mansioni amministrative necessarie al suo funzionamento e all'attuazione del programma annuale e, se del caso, di altri programmi e iniziative. Il segretariato potrà aver sede presso una delle scuole nazionali di polizia. Il Consiglio dell'Unione europea decide l'ubicazione della sede del segretariato permanente.

2.   Il segretariato è diretto da un direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni.

3.   Tutte le decisioni del consiglio di amministrazione riguardanti il segretariato sono adottate all'unanimità.

Articolo 5

1.   Il bilancio dell'AEP è gestito dal segretariato in base ad un regolamento finanziario.

2.   Le spese per la realizzazione delle azioni iscritte nel programma annuale di cui all'articolo 3 e le spese di esercizio dell'AEP sono sostenute congiuntamente dagli Stati membri. A tal fine il contributo annuo di ciascuno Stato membro è fissato in funzione del suo prodotto nazionale lordo (PNL), secondo il criterio utilizzato per determinare l'elemento PNL delle risorse proprie destinate al finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea. Ogni anno il PNL dell'anno precedente viene utilizzato come base di riferimento per ciascuno Stato membro.

3.   Il regolamento finanziario e il bilancio annuale dell'AEP sono stabiliti dal consiglio di amministrazione che delibera all'unanimità e sottoposti, per approvazione, ai governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio dell'Unione europea.

4.   Sono a carico del bilancio dell'AEP le seguenti spese:

a)

la preparazione, la realizzazione e la valutazione del programma annuale;

b)

le retribuzioni dei collaboratori esterni;

c)

le spese di viaggio dei membri del consiglio di amministrazione, limitatamente a due per Stato membro, in occasione delle riunioni dello stesso;

d)

il funzionamento generale del segretariato, eccettuate le retribuzioni del personale;

e)

i costi risultanti da qualsiasi altra iniziativa adottata dal consiglio di amministrazione o presa dal direttore amministrativo ai sensi del regolamento finanziario;

f)

il rimborso delle spese sostenute dallo Stato membro o dagli Stati membri che provvedono alla retribuzione del segretariato, proporzionalmente ai contributi degli Stati membri.

5.   Fatte salve le domande presentate dagli Stati membri e su mandato del consiglio di amministrazione, il segretariato potrà presentare alla Commissione progetti o programmi di formazione da cofinanziare che rientrano nella sfera di competenza della Commissione, tra i programmi finanziari da essa gestiti.

TITOLO II

Obiettivi e missione

Articolo 6

1.   Ottimizzando la cooperazione tra i vari istituti che la costituiscono, l'AEP ha lo scopo di contribuire alla formazione degli alti funzionari degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge. Essa sostiene e sviluppa un approccio europeo ai principali problemi che si pongono agli Stati membri nei settori della lotta contro la criminalità, della prevenzione della delinquenza e del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, specie a livello transfrontaliero.

2.   I suoi obiettivi sono:

a)

approfondire la conoscenza dei sistemi e delle strutture nazionali della polizia degli altri Stati membri, dell'Europol e della cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia dell'Unione europea;

b)

migliorare la conoscenza degli strumenti internazionali, in particolare quelli già esistenti a livello dell'Unione europea, nel settore della cooperazione riguardante la lotta contro la criminalità;

c)

assicurare una formazione adeguata in materia di rispetto delle garanzie democratiche, in particolar modo dei diritti della difesa;

d)

favorire la cooperazione tra l'AEP e gli altri istituti di formazione delle forze di polizia.

3.   L'AEP sarà accessibile anche alle infrastrutture degli alti funzionari dei paesi candidati all'adesione con cui l'Unione europea conduce negoziati, nonché a quelli di Islanda e Norvegia.

Articolo 7

Per realizzare tali obiettivi, l'AEP potrà svolgere, in particolare, le seguenti azioni:

a)

assicurare sessioni di formazione basate su norme comuni, destinate agli alti funzionari incaricati dell'applicazione della legge;

b)

partecipare all'elaborazione di programmi di studi armonizzati per la formazione del personale di livello intermedio e del personale che opera sul campo di livello intermedio e di livello base, per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia in Europa, nonché contribuire alla definizione di programmi adeguati di formazione avanzata;

c)

offrire una formazione specializzata ad agenti che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, con particolare attenzione alla criminalità organizzata;

d)

elaborare e assicurare la formazione dei formatori;

e)

diffondere le migliori prassi e i risultati della ricerca;

f)

elaborare e assicurare formazioni volte a preparare le forze di polizia dell'Unione europea a partecipare alla gestione non militare delle crisi;

g)

elaborare e assicurare una formazione per le autorità di polizia dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, compresa la formazione degli agenti che svolgono un ruolo fondamentale;

h)

agevolare i pertinenti scambi e distacchi di agenti nell'ambito della formazione;

i)

sviluppare una rete elettronica che funga da supporto all'AEP nell'espletamento dei suoi compiti, provvedendo a che siano attuate le necessarie misure di sicurezza;

j)

consentire ai funzionari di alto livello degli Stati membri di acquisire le appropriate conoscenze linguistiche.

TITOLO III

Altre disposizioni

Articolo 8

L'AEP esaminerà, caso per caso, la possibilità di rendersi accessibile ai funzionari delle istituzioni europee e di altri organi dell'Unione europea.

L'AEP è aperta alla cooperazione con gli istituti nazionali di formazione delle forze di polizia di Stati non membri dell'Unione europea e stringerà in particolare relazioni con gli istituti nazionali dei paesi candidati all'adesione con cui l'Unione europea conduce negoziati, nonché con quelli dell'Islanda e della Norvegia.

L'AEP coopererà altresì con gli organismi pertinenti nel settore della formazione a livello europeo, come la «Nordic Baltic Police Academy» (NBPA) e la «Mitteleuropäische Polizeiakademie» (MEPA).

Articolo 9

Al massimo nel corso del terzo anno a decorrere dalla data in cui la presente decisione ha effetto, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Consiglio dell'Unione europea una relazione sul funzionamento e lo sviluppo della rete, secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto il giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio.

Essa si applica a decorre dal 1o gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. PIERRET


(1)  GU C 206 del 19.7.2000, pag. 3.

(2)  Parere espresso il 17 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 7 del 10.1.1997, pag. 5.

(4)  GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8.


Top