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Document 32000D0808
2000/808/EC: Council Decision of 19 December 2000 on the granting of exceptional national aid by the authorities of the Federal Republic of Germany for the distillation of certain wine sector products
2000/808/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte delle autorità della Repubblica federale di Germania per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo
2000/808/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte delle autorità della Repubblica federale di Germania per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo
GU L 328 del 23.12.2000, p. 49–50
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2000/808/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte delle autorità della Repubblica federale di Germania per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 23/12/2000 pag. 0049 - 0050
Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2000 relativa alla concessione di un aiuto nazionale straordinario da parte delle autorità della Repubblica federale di Germania per la distillazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo (2000/808/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica federale di Germania il 1o dicembre 2000, considerando quanto segue: (1) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), autorizza un sostegno della Comunità alla distillazione dei vini per sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, favorire la continuità delle forniture dei prodotti della distillazione del vino. (2) Nel Land di Renania-Palatinato una successione di tre campagne viticole con una produzione al di sotto dei 6 milioni di ettolitri all'anno e, pertanto, inferiore alla media annuale di 7,1 milioni di ettolitri durante un periodo di 10 anni, seguita da una successione di tre campagne viticole con una produzione compresa tra 7 e oltre 8 milioni di ettolitri all'anno, ha provocato un sensibile calo dei prezzi del vino dall'autunno 1998. (3) Le autorità tedesche progettano la concessione di un aiuto straordinario alla distillazione di un quantitativo massimo di 350000 ettolitri di vino in questa regione per sostenere a titolo integrativo le misure applicate dalla Comunità ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e hanno notificato questo progetto di aiuto alla Commissione in data 21 settembre 2000. (4) Per il momento la Commissione non si è ancora pronunciata sulla natura e la compatibilità dell'aiuto. (5) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato vitivinicolo, caratterizzata da prezzi anormalmente bassi e dalla mancanza di prospettive di recupero rapido e duraturo, la concessione di un aiuto integrativo di 7,66 EUR (15 marchi) all'ettolitro, in aggiunta all'aiuto di 17,89 EUR (35 marchi) all'ettolitro [già previsto in applicazione della misura di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999], mira a rimediare a questa situazione di squilibrio. Occorre che l'aiuto integrativo e l'aiuto già previsto possano essere modulati in funzione del tenore di alcole del vino, ma non possano comunque superare, congiuntamente, 25,56 EUR (50 marchi). (6) Sussistono dunque circostanze eccezionali che consentono di considerare l'aiuto in questione, a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria a rimediare alla situazione di squilibrio constatata, compatibile con il mercato comune, nelle condizioni previste dalla presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Un aiuto integrativo e straordinario delle autorità tedesche per la distillazione di un quantitativo massimo di 350000 ettolitri di vino nel Land di Renania-Palatinato per un importo massimo di 4,38 milioni di EUR (8,57 milioni di marchi), comprese le spese amministrative, è considerato compatibile con il mercato comune. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Glavany (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1).