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Document 32000D0045

2000/45/CE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici [notificata con il numero C(1999) 4650] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 16 del 21.1.2000, p. 74–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 03/04/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/45(2)/oj

32000D0045

2000/45/CE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici [notificata con il numero C(1999) 4650] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/2000 pag. 0074 - 0078


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici

[notificata con il numero C(1999) 4650]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/45/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

(1) considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92, le condizioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;

(2) considerando che, secondo l'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per ciascun gruppo di prodotti;

(3) considerando che, con decisione 96/461/CEE(2), la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici, che, conformemente all'articolo 3, scadono il 30 giugno 1999;

(4) considerando che è opportuno adottare una nuova decisione che stabilisca i criteri applicabili a questo gruppo di prodotti;

(5) considerando che, in forza dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato le principali parti interessate riunite in un forum consultivo;

(6) considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La definizione del gruppo di prodotti "lavatrici" (di seguito indicato come "gruppo di prodotti") è la seguente:

lavatrici a caricamento frontale e a caricamento verticale per uso domestico, escluse le macchine a doppio tamburo e le lavatrici- asciugatrici.

Articolo 2

Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti sono valutate in rapporto ai criteri stabiliti in allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ad esso applicabili sono validi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione fino al 1o dicembre 2002. Qualora però entro tale data non fosse stata adottata una nuova decisione relativa alla definizione del gruppo di prodotti e ai criteri ad esso applicabili, il periodo di validità sarà prorogato fino alla data di adozione della nuova decisione oppure fino al 1o dicembre 2003 al più tardi.

Articolo 4

Il codice assegnato a questo gruppo di prodotti a fini amministrativi è "001".

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.

(2) GU L 191 dell'1.8.1996, pag. 56.

ALLEGATO

CRITERI ECOLOGICI

QUADRO

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, il prodotto definito all'articolo 1 deve soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato. Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l'organismo competente incaricato di valutare la domanda ne accetta l'equivalenza.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri enunciati nel presente allegato, dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, quali EMAS o ISO 14001 (nota: l'applicazione di questi sistemi non è obbligatoria).

Questi criteri sono intesi in particolare a promuovere:

- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso dell'energia (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili) limitando il consumo energetico,

- la riduzione dei danni ambientali connessi all'uso di risorse naturali limitando il consumo di acqua,

- la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all'uso di risorse naturali incoraggiando il riciclaggio,

- la riduzione dell'inquinamento idrico limitando il consumo di detersivo,

- la riduzione delle emissioni sonore.

I criteri incoraggiano l'applicazione delle migliori pratiche e sensibilizzano i consumatori al problema ambientale. Inoltre, la marcatura dei componenti di plastica incoraggia il riciclaggio della macchina.

CRITERI FONDAMENTALI

1. Efficienza energetica

La lavatrice deve avere un consumo di energia elettrica pari o inferiore a 0,17 kWh per kg di biancheria, determinato conformemente alla norma EN 60456-1999, in base ai risultati di prove standard per il ciclo di cotone a 60 °C, come indicato nella direttiva 95/12/CE della Commissione(1).

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 95/12/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo di energia effettuate secondo la norma EN 60456-1999, in base ai risultati di prove standard per il ciclo di cotone a 60 °C, come indicato nella direttiva 95/12/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore suddetto. Il valore dichiarato sull'etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio e la classe di efficienza energetica indicata sull'etichetta deve corrispondere a questo valore medio.

In caso di verifica, che non è obbligatoria all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e i procedimenti di controllo stabiliti nella norma EN 60456-1999.

2. Consumo di acqua

La lavatrice deve avere un consumo di acqua inferiore o pari a 12 litri per kg di biancheria, determinato conformemente alla norma EN 60456-1999, in base ai risultati di prove standard per il ciclo di cotone a 60 °C, come indicato nella direttiva 95/12/CE.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 95/12/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo di acqua effettuate secondo la norma EN 60456-1999, in base ai risultati di prove standard per il ciclo di cotone a 60 °C, come indicato nella direttiva 95/12/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore suddetto. Il valore dichiarato sull'etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio.

In caso di verifica, che non è obbligatoria all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e i procedimenti di controllo stabiliti nella norma EN 60456-1999.

3. Efficienza di centrifugazione

La lavatrice deve avere un tenore di umidità residua (designato anche dalla lettera D o tenore di acqua dopo la centrifugazione) inferiore al 54 %, determinato conformemente alla norma EN 60456-1999, in base ai risultati di prove standard per il ciclo di cotone a 60 °C, come indicato nella direttiva 95/12/CE.

In questo caso la macchina sarà considerata come avente una classe di efficienza di centrifugazione A o B, secondo la definizione dell'allegato IV della direttiva 95/12/CE.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 95/12/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni della centrifugazione effettuate secondo la norma EN 60456-1999, in base ai risultati di prove standard per il ciclo di cotone a 60 °C, come indicato nella direttiva 95/12/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore al valore suddetto. La classe di efficienza di centrifugazione indicata sull'etichetta energetica deve corrispondere a questo valore medio.

In caso di verifica, che non è obbligatoria all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e i procedimenti di controllo stabiliti nella norma EN 60456-1999.

4. Rumore

Il livello di rumore aereo emesso dalla macchina, espresso in potenza acustica e determinato conformemente alla norma EN 60456-1999, in base ai risultati di prove standard per il ciclo cotone a 60 °C, come indicato nella direttiva 95/12/CE, non deve superare LWAd 56 dB (A) durante il lavaggio e LWAd 76 dB (A) durante la centrifugazione.

Le informazioni sul livello di rumorosità della macchina devono essere fornite al consumatore in maniera chiara e visibile e, a tal fine, devono comparire sull'etichetta indicante il consumo di energia della lavatrice.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 95/12/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni della rumorosità effettuate secondo la norma EN 60456-1999, in base ai risultati di prove standard per il ciclo di cotone a 60 °C, come indicato nella direttiva 95/12/CE. Il rumore emesso durante il lavaggio e la centrifugazione, determinato da queste misurazioni conformemente al disposto della norma EN 60456-1999 (rischio del produttore α <= 5 %), deve essere inferiore o uguale a questo valore e deve essere indicato sull'etichetta energetica.

In caso di verifica, che non θ obbligatoria all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e i procedimenti di controllo stabiliti dalla norma EN 60456-1999.

5. Prevenzione del rilascio di detersivo

Il dosatore del detersivo deve recare chiari segni volumetrici e/o ponderali che permettano al consumatore di adattare la quantitΰ di detersivo utilizzato in funzione del tipo e della quantitΰ del carico di biancheria, nonchι del grado di sporcizia.

Il richiedente deve dichiarare la conformitΰ del prodotto a questo requisito.

ALTRI CRITERI

6. Progettazione della macchina

Sulla lavatrice devono essere apposti chiari segni grafici che spieghino le regolazioni da effettuare a seconda del tipo di tessuto e di codice di lavaggio.

Sulla lavatrice devono essere apposti chiari segni grafici per segnalare i programmi e le opzioni che permettono un risparmio di acqua e di energia.

Il richiedente deve dichiarare la conformitΰ del prodotto a questi requisiti.

7. Istruzioni per l'uso

La macchina deve essere accompagnata da un libretto di istruzioni contenente tra l'altro avvertenze sulle corrette modalitΰ d'uso a tutela dell'ambiente e, in particolare, raccomandazioni relative al consumo ottimale di energia, acqua e detersivo durante il funzionamento. Il libretto deve contenere:

a) Sulla pagina di copertina o sulla prima pagina, la seguente frase: "Il presente libretto di istruzioni contiene informazioni sul modo di ridurre al minimo l'impatto ambientale".

b) Se la macchina dispone della possibilitΰ di caricamento con acqua calda, l'avvertenza che tale possibilitΰ permette di risparmiare energia primaria e di ridurre le relative emissioni nel caso in cui l'acqua sia riscaldata con energia solare, riscaldamento collettivo, sistemi moderni di riscaldamento a gas naturale o combustibile liquido, oppure sistemi di riscaldamento a gas naturale con flusso continuo. L'utilizzatore deve essere informato che i tubi di collegamento tra la fonte di acqua calda e la lavatrice devono essere corti e perfettamente isolati.

c) L'avvertenza di utilizzare la lavatrice a pieno carico ogniqualvolta possibile.

d) L'avvertenza circa la disponibilitΰ di detersivi ecologici moderni, come i detersivi concentrati.

e) L'avvertenza di variare le dosi del detersivo in funzione della durezza dell'acqua, del tipo e della quantitΰ di biancheria e del grado di sporcizia (ad esempio: un carico ridotto richiede una quantitΰ inferiore di detersivo). Si deve fare riferimento ai segni che figurano sul dosatore per detersivo.

f) Consigli sulla procedura corretta di selezione della biancheria e sulla temperatura di lavaggio piω opportuna a seconda del tipo di tessuto, sottolineando che, nella maggior parte dei casi, il lavaggio a temperatura elevata non θ piω necessario se si usano detersivi concentrati e lavatrici moderne.

g) Informazioni sul consumo di energia e di acqua della lavatrice in funzione della temperatura e del carico, che permettono all'utilizzatore di selezionare il programma corretto e di risparmiare energia e acqua.

h) L'avvertenza di spegnere la lavatrice quando il ciclo θ terminato, per evitare eventuali perdite di energia. Il libretto di istruzioni deve indicare i tempi necessari per l'esecuzione dei vari programmi.

i) Informazioni sul fabbisogno di energia nei seguenti modi di funzionamento: arresto (off), timer (programmazione) e fine programma.

j) L'avvertenza di evitare il prelavaggio ogniqualvolta possibile.

k) L'avvertenza di effettuare la corretta manutenzione della lavatrice, compresa la pulizia regolare dei filtri e delle pompe e l'eliminazione dei depositi.

l) Consigli per l'installazione della macchina in modo da ridurne al minimo la rumorositΰ.

m) L'informazione che l'inosservanza delle avvertenze sopraindicate puς comportare un maggior consumo di energia, acqua e/o detersivo, aumentando i costi di funzionamento e diminuendo l'efficacia del lavaggio.

n) Consigli sul modo con cui il consumatore puς avvalersi dell'offerta di ritiro da parte del fabbricante.

Il richiedente deve dichiarare la conformitΰ del prodotto a questi requisiti e deve fornire all'organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del libretto di istruzioni.

8. Ritiro e riciclaggio

a) Il fabbricante deve garantire il ritiro gratuito, a scopo di riciclaggio, della lavatrice e dei componenti sostituiti dal fabbricante stesso o da un'impresa incaricata, ad eccezione delle lavatrici che non sono complete o contengono componenti non idonei.

b) Le parti di plastica di peso superiore a 50 grammi devono recare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformitΰ della norma ISO 11469. Questo requisito non si applica ai materiali plastici estrusi.

c) Le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere le seguenti sostanze ritardanti la fiamma:

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze ritardanti la fiamma o preparati contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può danneggiare il feto umano), o qualsiasi combinazione delle frasi R contenente una delle frasi sopra indicate, quali sono definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio(2), modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CEE della Commissione(3).

Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti la fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione per cui non devono più essere accompagnate dalle frasi di rischio di cui sopra, nonché nei casi in cui meno dello 0,1 % della sostanza ritardante la fiamma contenuta nelle parti trattate ha conservato la forma precedente l'applicazione.

e) Il fabbricante deve tener conto dello smontaggio nella fase di progettazione della macchina, controllare lo smontaggio della lavatrice e fornire istruzioni in materia. Le istruzioni devono, tra l'altro, confermare quanto segue:

- i giunti sono di facile reperimento ed accesso

- gli insiemi elettronici sono di facile reperimento e smontaggio

- il prodotto è facilmente smontabile con attrezzi di uso corrente

- i materiali non compatibili e pericolosi sono separabili

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti. Il richiedente deve fornire all'organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia delle istruzioni di smontaggio. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda del caso, devono indicare all'organismo competente quali sostanze ritardanti la fiamma sono state eventualmente utilizzate nelle parti di plastica di peso superiore a 25 grammi.

9. Aumento della durata di vita

Il fabbricante deve garantire che la lavatrice funzioni per almeno due anni. Tale garanzia deve essere valida a partire dalla data di consegna all'acquirente.

La disponibilità di pezzi di ricambio compatibili deve essere garantita per un periodo di dodici anni a partire dalla data di cessazione della produzione.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.

CRITERI DI IDONEITÀ ALL'USO

10. Efficienza di lavaggio

La lavatrice, sottoposta ad un test conforme alla norma EN 60456-1999, deve ottenere un indice di efficienza di lavaggio superiore a 1,00 in base ai risultati di prove standard per il ciclo di cotone a 60 °C, come indicato nella direttiva 95/12/CE.

In base alla definizione dell'allegato IV della direttiva 95/12/CE, la macchina verrà considerata come avente una classe di efficienza di lavaggio A o B.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 95/12/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni dell'indice di efficienza di lavaggio, effettuate secondo la norma EN 60456-1999, in base ai risultati di prove standard per il ciclo di cotone a 60 °C, come indicato nella direttiva 95/12/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere superiore al valore suddetto. La classe di efficienza di lavaggio indicata sull'etichetta deve corrispondere a questo valore medio.

In caso di verifica, che non è obbligatoria all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e i procedimenti di controllo stabiliti dalla norma EN 60456-1999.

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

11. Informazioni per i consumatori

Sul prodotto (possibilmente accanto all'etichetta) deve apparire in modo ben visibile il testo seguente: "A questo prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea in quanto permette di risparmiare energia ed acqua ed è progettato in modo da aumentarne la durata di vita e da facilitarne il riciclaggio, la riparazione e l'eliminazione senza pericolo per l'ambiente."

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito.

(1) GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

(2) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(3) GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1.

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