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Document 32000D0034

    2000/34/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4516] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    GU L 12 del 18.1.2000, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/34(1)/oj

    32000D0034

    2000/34/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1999, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(1999) 4516] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 012 del 18/01/2000 pag. 0026 - 0027


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 1999

    concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    [notificata con il numero C(1999) 4516]

    (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    (2000/34/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 19 quater,

    considerando quanto segue:

    (1) ai sensi della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione;

    (2) il Portogallo ha chiesto la concessione di tale partecipazione finanziaria della Comunità e ha presentato un programma di azioni volte all'eradicazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., agente responsabile del marciume bruno della patata, introdotto in Portogallo nel 1995. Il programma precisa gli obiettivi da raggiungere, le misure adottate, la relativa durata e il costo, in modo che la Comunità possa contribuire al loro finanziamento;

    (3) la partecipazione finanziaria della Comunità può coprire una quota pari al massimo al 50 % delle spese ammissibili;

    (4) le spese sostenute dal Portogallo nel 1996 e nel 1997 riguardano direttamente la distruzione delle patate contaminate, la disinfezione di macchine e locali, la lotta contro le erbe infestanti nella zona contaminata, le ispezioni fitosanitarie, la campionatura e le analisi delle patate;

    (5) le informazioni tecniche fornite dal Portogallo hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di analizzare la situazione in modo accurato e completo;

    (6) la regione di Madeira beneficia di una partecipazione finanziaria specifica della Comunità per l'attuazione di un programma di eradicazione e di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali diversi da Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

    (7) la partecipazione di cui all'articolo 2 non esclude un'eventuale partecipazione ad altre misure adottate o da adottare ai fini dell'eradicazione o della lotta contro gli organismi nocivi in questione; tale partecipazione sarebbe oggetto di una ulteriore decisione;

    (8) la presente decisione lascia impregiudicati l'esito e le conseguenze della verifica svolta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies della direttiva 77/93/CEE al fine di accertare se l'introduzione dell'organismo nocivo in causa sia imputabile all'inadeguatezza delle ispezioni e degli esami effettuati;

    (9) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE e adottate ai fini della lotta contro Ralstonia solanacearum.

    Articolo 2

    L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 137819 EUR.

    Articolo 3

    1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione di Ralstonia solanacearum.

    2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:

    a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:

    - ubicazione e indirizzo dell'azienda;

    - data in cui è stata sospettata la presenza di Ralstonia solanacearum e data in cui tale presenza è stata confermata;

    - quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;

    - metodo di distruzione e di disinfezione;

    - quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza di Ralstonia solanacearum;

    - metodo di analisi;

    - esito degli esami e/o delle analisi;

    - origine presunta della contaminazione riscontrata in Portogallo;

    b) una relazione di controllo sulla presenza di Ralstonia solanacearum e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;

    c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).

    Articolo 4

    La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    David BYRNE

    Membro della Commissione

    (1) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

    (2) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

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