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Document 31999R2691

    Regolamento (CE) n. 2691/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, sulle modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 326 del 18.12.1999, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2012; abrogato da 32012R0070

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2691/oj

    31999R2691

    Regolamento (CE) n. 2691/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, sulle modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1999 pag. 0039 - 0041


    REGOLAMENTO (CE) N. 2691/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 1999

    sulle modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada(1), in particolare l'articolo 9,

    considerando che:

    (1) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1172/98, la Commissione stabilisce le modalità di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri;

    (2) è necessario stabilire la codifica per paese per il trasporto internazionale durante il periodo di transizione previsto all'articolo 5 del suddetto regolamento;

    (3) l'impiego di due diversi sistemi di codici per paese specificati negli allegati A e G del regolamento (CE) n. 1172/98 non è compatibile con una trasmissione efficiente di dati da parte degli Stati membri;

    (4) è auspicabile stabilire un nuovo elenco di codici per paese in conformità al sistema utilizzato per i codici per regione NUTS;

    (5) il testo degli allegati A e G del regolamento (CE) n. 1172/98 deve essere conformemente modificato;

    (6) le misure che figurano nel presente regolamento sono conformi al parere fornito dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1172/98 viene così modificato:

    1) nell'allegato A, parte A2, il testo del punto 7 sarà sostituito dal seguente testo: "7. Paesi attraversati in transito (non più di 5), codificati in conformità all'allegato G."

    2) L'allegato G è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Pedro SOLBES MIRA

    Membro della Commissione

    (1) GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

    (2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO G

    CODIFICA DEI PAESI E DELLE REGIONI

    1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1172/98 relative ad una codifica semplificata per talune variabili durante un periodo transitorio, la codifica dei luoghi di carico e di scarico è la seguente:

    a) ripartizione regionale al livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), per gli Stati membri della Comunità;

    b) elenchi delle regioni amministrative forniti dai paesi terzi interessati, per gli Stati non membri della Comunità europea che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), vale a dire, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia;

    c) per gli altri paesi terzi, si devono utilizzare i codici a due posizioni alfabetiche ISO-3166. I codici che sono più frequentemente utilizzati figurano nella tabella in appresso.

    2. Per la codifica semplificata per il trasporto internazionale durante il periodo transitorio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1172/98, nonché per la codifica dei paesi attraversati in transito (punto 7 dell'allegato A, parte A2), devono essere utilizzati i seguenti codici per paese:

    a) la parte a due posizioni alfabetiche dei codici NUTS che figurano nella tabella in appresso per gli Stati membri della Comunità europea;

    b) per tutti gli altri paesi si devono utilizzare i codici a due posizioni alfabetiche ISO-3166. I codici più frequentemente utilizzati figurano nella tabella in appresso.

    Tabella dei codici per paese

    a) Stati membri dell'Unione europea (corrispondono ai codici per paese NUTS a due posizioni alfabetiche)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) altri paesi (codici ISO-3166 a due posizioni alfabetiche)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Per i paesi che non figurano nel presente elenco, devono essere utilizzati i codici ISO-3166 a due posizioni alfabetiche."

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